Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8310 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. III, 12/04/2011, (ud. 14/02/2011, dep. 12/04/2011), n.8310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2910/2009 proposto da:

T.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA 174, presso lo studio dell’avvocato

BARLETTELLI Patrizia, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato EMANUELA RUTIGLIANO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

C.S. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2594/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Prima Civile, emessa il 02/04/2008, depositata il 29/09/2008;

R.G.N. 2107/2005.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/02/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato PATRIZIA BARLETTELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.E. ha proposto azione di responsabilità contro l’avv. C.S. poichè – in una vertenza promossa contro il medico psicanalista, Dott. L.M. – il suddetto difensore ha omesso di eseguire l’ordine del giudice di rinnovare la notificazione dell’atto di citazione, provocando l’estinzione del giudizio.

L’avv. C. è rimasto contumace ed il Tribunale di Como ha accolto la domanda, condannando il convenuto a pagare in risarcimento dei danni la somma di Euro 12.000,00, oltre interessi e spese.

Il T. ha proposto appello contro il capo della sentenza relativo alla liquidazione dei danni e l’appellato ha resistito, proponendo appello incidentale contro l’accertamento della sua responsabilità.

Con sentenza 2 aprile – 29 settembre 2008 n. 2594, notificata il 9 dicembre 2009, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni, compensando le spese dei due gradi di giudizio.

Con atto notificato il 23 gennaio 2009 il T. propone due motivi di ricorso per cassazione.

L’intimato non ha depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La sentenza impugnata ha preliminarmente dichiarato nulla la procura conferita in corso di causa dal T. all’avv. Emanuela Rutigliano, in sostituzione del precedente difensore, perchè la sottoscrizione del mandante non è stata autenticata da notaio, nè dal difensore nominato. Ha quindi ritenuto inefficace l’atto di precisazione delle conclusioni depositato nell’apposita udienza dall’avv. Rutigliano – tramite l’avv. Simona Sivori – attenendosi alle conclusioni precisate dal T. con l’atto di appello.

2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 83 cod. proc. civ., rilevando che in corso di causa la procura può essere conferita con qualunque atto difensivo, senza necessità di autentica notarile della sottoscrizione della parte. Quanto poi alla mancata autentica del difensore, si tratta di mera irregolarità, che non comporta nullità dell’atto se non quando la controparte contesti specificamente l’autenticità della sottoscrizione e che non può essere rilevata di ufficio.

2.1.- Il motivo non è fondato.

In primo luogo non risulta quale interesse abbia il ricorrente a proporre la doglianza, considerato che egli stesso dichiara che le conclusioni precisate nell’atto di appello – a cui)la Corte di appello si è attenuta – sono identiche a quelle assunte nell’udienza di precisazione delle conclusioni e ritenute inefficaci.

Essenziale è tuttavia rilevare che nella specie la procura all’avv. Rutigliano è stata conferita dal T. non in calce o a margine di un qualunque atto difensivo, redatto da un difensore astrattamente abilitato a stare in giudizio, ma è contenuta in una scrittura privata sottoscritta dal solo T., pur se recante nell’intestazione nome e indirizzo dell’avv. Rutigliano.

I principi richiamati dal ricorrente sono irrilevanti nel caso in esame, poichè presuppongono che l’atto in cui la procura è contenuta sia un atto difensivo, redatto e sottoscritto da un soggetto abilitato a svolgere attività di difesa davanti al giudice investito della causa. Occorre cioè che, se non la procura, quanto meno l’atto in cui la procura è contenuta sia sottoscritto dal difensore (cfr. Cass. civ. S.U. 28 novembre 2005 n. 25302).

Un mero atto di parte è irrilevante: non può valere come atto difensivo, perchè sottoscritto solo dalla parte, non abilitata a stare in giudizio da sola; non può valere come documento contenente l’atto di conferimento della procura, perchè la sottoscrizione non è stata autenticata da notaio (nè dal difensore costituito).

3.- Per quanto concerne il merito della controversia, la Corte di appello ha rilevato che la notificazione avrebbe dovuto essere rinnovata previa ricerca della residenza del convenuto L.M. negli USA, residenza conoscibile tramite il registro dell’AIRE- Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero, esistente presso il Comune di ultima residenza del destinatario, e che l’eventuale omissione delle ricerche avrebbe comportato la nullità della notificazione. Ha conseguentemente respinto la domanda risarcitoria sul rilievo che l’inadempimento dell’avvocato – pur sussistente – non ha prodotto alcun danno, per il fatto che, se la notificazione dell’atto di citazione fosse stata ritualmente rinnovata, dopo avere svolto le opportune ricerche, il convenuto si sarebbe costituito ed avrebbe eccepito la prescrizione dell’azione risarcitoria; se vi si fosse proceduto ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., il convenuto avrebbe potuto eccepirne la nullità anche in sede di opposizione all’esecuzione della sentenza favorevole, venendo rimesso in termini per proporre le sue difese.

4.- Il ricorrente denuncia, con il secondo motivo, che la suddetta motivazione è insufficiente e contraddittoria e si fonda sull’omessa od errata valutazione delle prove, per il fatto che il rinnovo della notificazione ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. – come disposto dal giudice – non avrebbe permesso al destinatario di venire a conoscenza dell’atto di citazione e della pendenza della causa e che la Corte di appello ha omesso di prendere in esame la lettera 15 gennaio 1998 dell’avv. C., che menziona la corrispondenza intercorsa con il Comune di Muggia (ultima residenza in (OMISSIS) del L.M.), in esito all’esame della quale è stato disposto il rinnovo della notificazione ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ..

3.1.- Il motivo non è fondato.

La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha specificato che non è consentito procedere alla notificazione nelle forme previste per le persone irreperibili, ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., se non quando risulti sul piano soggettivo l’ignoranza incolpevole del richiedente circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto e, sul piano oggettivo, l’avvenuto esperimento di tutte le indagini necessarie od opportune al fine di reperire i suddetti residenza, domicilio o dimora, indagini che non è sufficiente si fondino sulle risultanze anagrafiche, ma debbono essere estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto (Cass. civ. Sez. 1^, 27 marzo 2008 n. 7964; Cass. civ. Sez. 3, 23 giugno 2009 n. 14618).

Quando poi si tratti di cittadini italiani che abbiano trasferito all’estero la propria residenza, non è sufficiente l’omessa comunicazione da parte del destinatario della sua nuova residenza all’ufficio dell’anagrafe per l’annotazione nei registri dell’AIRE, ma occorre che il notificante proceda, con l’impiego dell’ordinaria diligenza, ad ulteriori ricerche presso l’Ufficio consolare, ai sensi della L. 27 ottobre 1988, n. 470, art. 6 (Cass. civ. 6 settembre 2007 n. 18717).

I suddetti principi valgono anche nel caso in cui la notificazione ai sensi dell’art. 143 venga eseguita per ordine del giudice, in quanto un tale ordine non è sufficiente di per sè a salvaguardare la validità di un atto, ove non ne ricorrano i requisiti prescritti dalla legge.

Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto che il notificante avrebbe dovuto comunque procedere ad ulteriori accertamenti, prima di poter validamente notificare l’atto di citazione ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., ed ha posto in evidenza che, in mancanza, il convenuto avrebbe potuto eccepire la nullità della notificazione anche in sede di opposizione all’esecuzione.

Quanto all’asserito, omesso esame della lettera 15.1.1998 dell’avv. C., nè dal ricorso, nè dal contenuto del documento che ivi è riportato, risulta quale fosse il contenuto della corrispondenza intercorsa con il Comune di Muggia, e se essa fosse tale da dimostrare l’irreperibilità del L.M..

Neppure è reperibile nel fascicolo del ricorrente la copia dell’atto notificato la prima volta negli USA al L.M., con la relazione di notifica, nè la copia dell’ordinanza che ha disposto il rinnovo della notificazione ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., al fine di dimostrare a quale indirizzo del L.M. negli USA l’atto di citazione sia stato notificato la prima volta; se tale indirizzo coincida o meno con quello risultante dall’AIRE del Comune di Muggia;

se l’ordine di rinnovo abbia dato atto dell’avvenuto svolgimento di adeguate ricerche, ecc: documenti tutti rilevanti al fine di valutare se il Tribunale, nel disporre il rinnovo della notificazione ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., avesse già accertato l’irreperibilità dell’indirizzo del L.M., sulla base di documentazione adeguata; quindi al fine di dimostrare l’asserito errore della Corte di appello nell’affermare la necessità di effettuare ulteriori ricerche.

Per questa parte il ricorso risulta anche inammissibile ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, che impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda (cfr. sul tema Cass. civ. Sez. 3^, 17 luglio 2008 n. 19766;)Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547).

Quanto sopra anche senza volersi soffermare sul problema della rispondenza ad interessi meritevoli di tutela di un’azione di responsabilità e di danni, già prescritta nel momento in cui viene proposta, le cui possibilità di successo si fondino sull’auspicio che il convenuto non venga a conoscenza della notifica dell’atto di citazione e non abbia la possibilità di difendersi e di eccepire la prescrizione.

4.- Il ricorso deve essere rigettato.

5.- Non essendosi costituito l’intimato non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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