Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 831 del 16/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/01/2020, (ud. 03/07/2019, dep. 16/01/2020), n.831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4498 – 2019 R.G. proposto da:

A.S. – c.f. (OMISSIS) –

+ ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in Roma, alla via Paolo Emilio, n. 34,

presso lo studio dell’avvocato Roberto Mandolesi che li rappresenta

e difende in virtù di procure speciali in calce al ricorso.

RICORRENTI

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore.

INTIMATO

avverso il decreto della corte di appello di Perugia n. 2018/2018,

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2019

dal consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. I ricorrenti indicati in epigrafe adivano nel 1993 il t.a.r. del Lazio.

Con sentenza n. 1202, depositata il 4.2.2013, l’adito t.a.r. rigettava la domanda.

2. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla corte d’appello di Roma depositato il 17.3.2010 i ricorrenti indicati in epigrafe si dolevano per l’eccessiva durata del giudizio innanzi al t.a.r..

Chiedevano che il Ministero dell’Economia e delle Finanze fosse condannato a corrisponder loro un equo indennizzo.

All’esito della declaratoria di incompetenza territoriale della corte di Roma i ricorrenti riassumevano il giudizio innanzi alla corte d’appello di Perugia con ricorso depositato il 20.4.2013.

Resisteva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

3. Con decreto n. 2018/2018 la corte di appello di Perugia rigettava il ricorso.

Reputava la corte che la pretesa azionata nel giudizio amministrativo “presupposto” aveva senz’altro i caratteri della temerarietà, sicchè era da disconoscere qualsivoglia forma di “patema d’animo”.

Reputava in particolare, alla luce della motivazione della sentenza n. 1202/2013 con cui il t.a.r. aveva definito il giudizio “presupposto”, che il carattere della temerarietà era da correlare non solo alla pronuncia n. 150/1967 della Corte costituzionale, esplicante valenza in relazione alla pretesa esperita innanzi al giudice amministrativo, ma pur alla circostanza per cui l’azione era stata nel giudizio “presupposto” introdotta e coltivata in difetto di qualsivoglia imprescindibile “principio di prova”.

4. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso i ricorrenti indicati in epigrafe; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

5. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

6. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 2 e 2quinquies, lett. a), e art. 3, commi 4 e 5, dell’art. 6, par. 1, della C.E.D.U. e dell’art. 64 c.p.a., nonchè dei principi della C.E.D.U. e della Corte di Cassazione in tema di equa riparazione.

Deducono che la corte di Perugia, con motivazione carente e contraddittoria, ha errato a qualificare temeraria la pretesa azionata nel giudizio “presupposto”.

Deducono segnatamente che la manifesta infondatezza della pretesa azionata nel giudizio “presupposto” e l’esito sfavorevole del medesimo giudizio escludono il diritto all’equa riparazione unicamente in ipotesi di “abuso del processo”, ovvero – il che non è nel caso di specie – allorchè risulti che il soccombente abbia agito con la consapevolezza del proprio torto oppure al solo scopo di precostituire, con l’iniziativa giudiziaria, la condizione per esperire l’azione ex lege n. 89 del 2001.

7. Il ricorso va respinto.

8. Si premette che questa Corte puntualizza quanto segue.

In primo luogo, che l’indennizzo per irragionevole durata del processo, stante il carattere non tassativo dell’elenco di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies, può essere negato a chi abbia agito o resistito temerariamente nel giudizio “presupposto”, anche in assenza di un condanna, all’esito dello stesso, per responsabilità aggravata (ex art. 96 c.p.c.), potendo il giudice del procedimento di equa riparazione, già prima della novella apportata dalla legge n. 208 del 2015, autonomamente valutare tale temerarietà, così come si evince dall’art. 2 cit., comma 2quinquies, lett. f), che attribuisce carattere ostativo ad ogni altra ipotesi di abuso dei poteri processuali (cfr. Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24190; Cass. 5.5.2016, n. 9100; Cass. 20.8.2010, n. 18780, secondo cui, in tema di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, spetta indipendentemente dall’esito del processo “presupposto”, ad eccezione del caso in cui il soccombente abbia proposto una lite temeraria).

In secondo luogo, che l’anzidetta valutazione non è soggetta al sindacato di legittimità motivazionale, per effetto dei limiti introdotti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nè, ove svolta d’ufficio, è censurabile in cassazione per pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., essendo, al contrario, doverosa, in quanto relativa ad un requisito negativo dell’esistenza del diritto (cfr. Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24190).

9. In questo quadro si impongono le ulteriori seguenti puntualizzazioni.

Per un verso, non ha valenza il rilievo finale dei ricorrenti secondo cui “il Tar aveva escluso la “mala fede” processuale dei (…) ricorrenti, dato che nella propria sentenza non vi è alcuna condanna degli stessi al risarcimento dei danni per la proposizione di una c.d. lite temeraria” (così ricorso, pag. 9).

Per altro verso, l’esperito mezzo di impugnazione si qualifica essenzialmente, recte esclusivamente, in relazione alla previsione del (novello) art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sicchè l’asserita erroneità della motivazione (cfr. ricorso, pag. 9) non può che esser vagliata nel solco dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

10. Ebbene nel solco dell’insegnamento testè citato si osserva quanto segue.

Da un canto, è da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della menzionata pronuncia delle sezioni unite – tra le quali non è annoverabile il mero difetto di “sufficienza” della motivazione – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte di Perugia ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte distrettuale ha – siccome si è premesso – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo (la corte territoriale ha soggiunto che, “malgrado la dichiarazione di perenzione (del giudizio “presupposto”) è stata proposta opposizione e quindi (era) stata procurata una ulteriore opportunità di meglio considerare ciò che si chiedeva alla autorità giudiziaria”: così decreto impugnato, pag. 8).

D’altro canto, la corte distrettuale ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa, ossia il carattere temerario o meno dell’azione intrapresa nel giudizio amministrativo “presupposto” (“l’avvocatura dello Stato nella sua memoria difensiva ha insistito nella contestazione della domanda di equa riparazione (…) per (…) manifesta temerarietà della domanda (…)”: così decreto impugnato, pag. 6).

11. In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte territoriale risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo.

Segnatamente si rimarca quanto segue.

12. E’ vero senza dubbio che l’infondatezza della domanda nel giudizio “presupposto” non è, di per sè, causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, all’uopo occorrendo che di tale infondatezza la parte abbia consapevolezza, originaria o sopravvenuta (cfr. Cass. 12.1.2017, n. 665).

E tuttavia della necessaria consapevolezza la corte perugina ha dato riscontro, allorchè – siccome si è anticipato – ha puntualmente argomentato sulla scorta di taluni significativi passaggi motivazionali del dictum del giudice amministrativo (cfr. decreto impugnato, pagg. 7 – 8).

13. E’ vero senza dubbio che la circostanza per cui la causa di merito sia configurabile come lite temeraria, deve essere provata dall’Amministrazione resistente, anche con presunzioni, in modo che possa ritenersi accertata la assoluta consapevolezza dell’infondatezza della pretesa (cfr. Cass. (ord.) 9.4.2010, n. 8513).

E tuttavia l’Amministrazione non è tenuta a dedurre formalmente le predette circostanze, non trattandosi di eccezione in senso stretto, per la quale la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi; conseguentemente, se gli elementi rilevanti ai fini della prova di tali circostanze sono stati comunque ritualmente acquisiti al processo o attengono al notorio, gli stessi entrano a far parte del materiale probatorio che il giudice può liberamente valutare (cfr. Cass. (ord.) 9.4.2010, n. 8513).

Cosicchè a nulla vale che i ricorrenti adducano che l’onere probatorio al riguardo incombente sull’Amministrazione non è stato dall’Amministrazione assolto (cfr. ricorso, pag. 6).

14. I ricorrenti censurano sostanzialmente l’asserita distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa, allorchè adducono che dagli atti processuali risulta incontrovertibilmente che erano convinti del buon fondamento dell’esperita pretesa – volta a conseguire la declaratoria del loro diritto ad ottenere il giorno di riposo settimanale a decorre dal 1983 – tant’è che si adoperarono immediatamente affinchè il ricorso “fosse deciso quanto prima” (così ricorso, pagg. 6 – 7; “la Corte territoriale avrebbe quantomeno dovuto esaminare non solo la sentenza del Tar, ma anche, e soprattutto, gli atti difensivi delle parti costituite” (così ricorso, pag. 9; così memoria, pag. 3) e segnatamente le “note di replica” datate 24.10.2011 depositate nel giudizio “presupposto” (cfr. memoria, pagg. 3 – 4)).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

15. A nulla vale che i ricorrenti adducano che la documentazione atta a comprovare l’assorbimento del riposo settimanale nei giorni di ferie goduti era nell’esclusiva disponibilità dell’Amministrazione, sicchè, contrariamente all’assunto della corte d’appello, giammai avrebbero potuto allegarla in giudizio (cfr. ricorso, pag. 7); che la corte d’appello non ha tenuto conto che, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., comma 1, il giudice amministrativo può disporre d’ufficio l’acquisizione della documentazione nella disponibilità della P.A. (cfr. ricorso, pag. 7).

La corte di merito invero ha debitamente posto in risalto che con la sentenza n. 1202/2013 il t.a.r. del Lazio aveva evidenziato che non era “stato fornito il benchè minimo indizio che porti a presumere che – nella circostanza – non sia stata fatta corretta applicazione della vigente normativa di settore (…) e, comunque, dei criteri stabiliti – dalla “Consulta” – nella nota sentenza n. 150 del 1967″ (cfr. decreto impugnato, pag. 8).

16. Ovviamente nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo – non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).

17. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese; nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta.

18. Non sussistono i presupposti perchè i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Invero, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, sicchè è inapplicabile il D.P.R. cit., art. 13, comma 1 quater, (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2020

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