Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 831 del 16/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/01/2017, (ud. 10/05/2016, dep.16/01/2017),  n. 831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBNARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9070-2015 proposto da:

ARCIDIOCESI DI (OMISSIS), in persona del Suo legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Piazza Cavour presso

la Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato

ANTONINA FUNDARO’, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 1123/2014 della COR1E D’APPELLO di

CALTANISSETTA N. 1123/14, depositato il 23/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. Relatore MILENA FALASCHI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’ARCIDIOCESI di (OMISSIS) adiva la Corte d’appello di Caltanissetta, con ricorso depositato in data 10 settembre 2012, per ottenere la condanna del Ministero della giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata del giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Palermo, instaurato con atto di citazione notificato il 30 aprile 2002 e definito con sentenza del 10 febbraio 2009, avverso la quale era stato proposto appello non ancora definito al momento della presentazione della domanda di equa riparazione.

Con decreto del 23.7.2014 la Corte adita, pur ritenendo superato il limite di ragionevole durata della controversia di cinque mesi e dodici giorni, rigettava il ricorso, ostando all’accoglimento della domanda la modestia del ritardo, computando la durata del giudizio presupposto per la ricorrente dalla data del suo intervento effettuato con comparsa depositata non prima del 29.3.2007.

Per la cassazione di tale decreto l’ARCIDIOCESI propone ricorso, affidato ad un motivo.

L’intimato Ministero scaduti i termini per illustrare le difese, ha depositato “atto di costituzione” al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata.

Con l’unico motivo di ricorso (rubricato violazione e falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e dell’art. 6, par. 1, e art. 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dell’art. 111 Cost., artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c.), la ricorrente si duole del mancato riconoscimento in suo favore di un indennizzo per ogni anno di ritardo, sostenendo che le ragioni addotte dalla Corte d’appello, e segnatamente quella relativa alla minima entità del ritardo, sarebbero del tutto inidonee a giustificare il mancato riconoscimento di ogni indennizzo.

Parte ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudice di merito, accertata la violazione del termine ragionevole di durata del processo, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogni qual volta non ricorrano circostanze particolari che lo facciano positivamente escludere, danno che, a sua volta, non è escluso dall’esito reiettivo della domanda, salvo l’ipotesi di lite temeraria. Quindi, sostiene che l’essere di stretto diritto la questione oggetto del giudizio presupposto, nonchè l’assenza di problemi d’istruzione probatoria, così come l’anticipazione delle spese da parte del difensore, non siano elementi idonei ad escludere il paterna d’animo connesso alla pendenza del giudizio. Quanto alla posta in gioco, conclude, la sua modestia è idonea a incidere soltanto sulla misura e non anche sull’esistenza del diritto ad un equo indennizzo.

La censura – da scrutinare nel contesto della disciplina anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55 (Misure urgenti per la crescita del Paese), non applicabile ratione temporis (posto che lo ius superveniens si applica ai ricorsi per equa riparazione depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, depositato il ricorso il 10.09.2012) – è infondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cnss. 14 gennaio 2014 n. 633), in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai sensi dell’art. 12 del Protocollo n. 14 alla CEDU, la soglia minima di gravità, al di sotto della quale il danno non è indennizzabile, va apprezzata nel duplice profilo della violazione e delle conseguenze, sicchè dall’ambito di tutela della L. n. 89 del 2001 restano escluse anche le violazioni del termine di durata ragionevole riferibili a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in cui esigua è la posta in gioco e trascurabili i rischi sostanziali e processuali connessi.

La Corte d’appello ha evidenziato le ragioni per le quali non è, nella specie, configurabile il pregiudizio da irragionevole durata del procedimento civile presupposto, individuandole nella esiguità della eccedenza del tempo di durata, nella misura di soli cinque mesi e dodici giorni.

Si tratta di apprezzamento immune dalle proposte censure. Del resto questa Corte ha in più occasioni affermato il principio secondo cui il termine di ragionevole durata del procedimento non costituisce un limite rigido ed assoluto ma relativo, suscettibile come tale di essere valutato dal giudice in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, con l’effetto che il suo superamento non determina automaticamente la violazione del principio della ragionevole durata del processo, soprattutto laddove esso trovi definizione a ridosso di tale termine, superandolo solo di pochi mesi. In questa evenienza, infatti, appare logico presumere, salve indicazioni contrarie, che un lasso di tempo così breve di eccedenza non possa provocare a carico della parte una sofferenza o paterna d’animo apprezzabili e quindi autonomamente enucleabili come danno evento (cfr Cass. n. 5317 del 2013). Ciò a maggiore ragione allorchè la posta in gioco sia di esigua entità per il carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto (cfr Cass. n. 12937 del 2012).

A tale principio si è attenuto il decreto impugnato, che svolgendo sui fatti decisivi una motivazione congrua ed esente da vizi logico -giuridici – ha escluso, in buona sostanza, qualsivoglia reale pregiudizio a danno della Arcidiocesi di (OMISSIS) data la scarsissima rilevanza del periodo eccedente la durata ragionevole. Il ricorso è, dunque, rigettato.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva in questa sede.

Risultando dagli atti che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA