Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 831 del 16/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 831 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 13587-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
TORNATORA ENRICO;
– intimato avverso la sentenza n. 98/37/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 21/03/2011, depositata
il 19/04/2011;

935g
.2)

Data pubblicazione: 16/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.
L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. Enrico Tornatora per la

cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il
diniego opposto dall’Ufficio ad una richiesta di condono avanzata dal
contribuente ai sensi dell’articolo 9 bis 1. 289/02, in relazione alla quale era
stato omesso il tempestivo ed integrale pagamento di tutte le rate.
Il contribuente non si è costituito.
All’esito del deposito della relazione ex art. 380 bis cpc – comunicata al
Pubblico Ministero e notificata alla parte ricorrente – la causa è stata discussa
nell’adunanza della camera di consiglio del 27.11.13, per la quale non sono
state depositate memorie difensive ed alla quale nessuno è comparso.
La ricorrente Agenzia delle Entrate non ha offerto la prova del perfezionamento
della notifica del ricorso. Dalla relata di notifica in calce al ricorso si rileva,
infatti, che questo fu spedito ad Enrico Tornatora mediante raccomandata
postale n. 77796753502-2 ma tale raccomandata risulta inviata non ad Enrico
Tornatora, bensì a Giuseppe Tornatora, nello studio del domiciliatario di
costui, rag. Patrizia Campitelli (in Roma, piazza dei Visconti n. 13) e ivi ritirata
(si veda l’accettazione della raccomandata e l’avviso di ricevimento in atti).
Non vi è quindi prova della notifica del ricorso ad Enrico Tornatora (né la
ricorrente ha avanzato istanze di rimessione in termini) e, pertanto, il ricorso va
dichiarato inammissibile (cfr. SSUU n. 627/08).
Non vi è luogo a regolazione delle spese di questo giudizio, non essendosi
costituito l’intimato.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2013.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
ont

l 6EN. 2014

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