Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8309 del 30/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 22/12/2016, dep.30/03/2017),  n. 8309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3005/2016 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CONTALDI,

rappresentata e difesa da se stessa;

– ricorrente –

contro

DITTA P.A., quale titolare dell’impresa individuale

IMPRESA EDILE P.G. DI P.A.;

– intimati –

avverso l’ordinanza N. R.G. 1963/2009 della CORTE D’APPELLO di

FIRENZE, depositata il 20/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.D. ha chiesto alla Corte d’Appello di Firenze di correggere l’errore materiale di calcolo contenuto nella sentenza n. 218/2015 emessa dalla medesima Corte, con la quale era stata condannata a pagare la ulteriore somma di Euro 15.388,55 rispetto a quella stabilita dal Tribunale, a favore dell’Impresa Edile P.G., a titolo di saldo per l’esecuzione di taluni lavori.

Si è costituita in giudizio l’Impresa P., eccependo l’irritualità, l’inammissibilità e l’infondatezza di tale richiesta e proponendo, altresì, istanza di correzione della sentenza in relazione alla liquidazione delle spese processuali.

La Corte d’Appello, con ordinanza del 20 novembre 2015, ha rigettato l’istanza di correzione avanzata da Consoli ed ha accolto l’istanza dell’Impresa Edile P..

La Corte, dopo aver constato l’irritualità dell’istanza attorca a causa del petitum generico ed averne chiesto l’integrazione in udienza, ha ritenuto evidente che C.D. non avesse domandato la mera correzione di un errore materiale bensì la modifica delle statuizioni di merito della sentenza.

2. Avverso tale decisione propone ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost., C.D., sulla base di un unico motivo.

3.1. La Ditta P.A., quale titolare della Impresa Edile P.G. di P.A., non svolge attività difensiva.

4. E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di manifesta infondatezza del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., artt. 287, 288 e 391 c.p.c.. Lamenta che la Corte d’Appello ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della ditta P. in carenza dei presupposti previsti dall’art. 91 c.p.c..

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

La ricorrente non coglie la ratio decidendi della pronuncia della Corte d’Appello che dopo aver qualificato il “generico petitum” proposto da parte ricorrente, ha ritenuto che la richiesta avanzata non fosse di correzione dell’errore materiale ma di modifica di una statuizione di merito della sentenza di secondo grado e, pertanto, l’ha rigettata.

Ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va rigettato. In considerazione del fatto che l’intimata non ha svolto attività difensiva non occorre provvedere sulle spese.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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