Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8308 del 30/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 22/12/2016, dep.30/03/2017), n. 8308
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2959/2016 proposto da:
A.E., S.M., elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli
avvocati ITALO FARUOLO, GIANCARLO PIERPAOLO PEZZUTI giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
SC.GL., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO,
32, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ALLIEGRO, rappresentato e
difeso dall’avvocato ALFONSO CECERE, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
e contro
SC.AL.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2903/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
23/06/2015, depositata il 24/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 22/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PELLECCHIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso notificato in data 12 gennaio 2016 A.E. e S.M. ricorrevano per la Cassazione della sentenza n. 2903/15 pronunciata dalla Corte d’Appello di Napoli che aveva confermato la sentenza del giudice di primo grado che ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c., ed ha dichiarato l’inefficacia, nei confronti di Sc.Al. e Gi., dell’atto di compravendita stipulato tra S., A. e M.. S.G. e A. resistevano con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia.
Prima dell’udienza, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte della ricorrente principale accettata dai controricorrenti.
Trattasi di rinuncia rituale e consente, anche, di non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità (art. 391 c.p.c., comma 4).
PQM
la Corte dichiara l’estinzione per rinuncia del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017