Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8308 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14949-2018 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato FAUSTO PETRAGLIA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.B.S., D.B.L., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA MONTE SANTO 25, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

MERLA, che le rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5006/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Don. GABRIELLA

MARCHESE.

Fatto

CONSIDERATO

che:

Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, in relazione alla società JAIS srl (cancellata dal registro delle Imprese), e rigettato, in relazione a B.R., la domanda proposta da D.B.S. e D.B.L. nei confronti dei primi, volta ad accertare la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato e l’inefficacia dei licenziamenti intimati in forma orale;

la Corte di appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, in parziale accoglimento del gravame delle lavoratrici, previo riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con B.R., condannava quest’ultimo al pagamento di differenze di retribuzione, nella misura, per ciascuna lavoratrice, indicata nel dispositivo;

per quanto qui solo rileva, la Corte di appello ha individuato in B.S. l’unico, effettivo titolare, dal lato passivo, dei rapporti di lavoro dedotti in causa, per essere colui che aveva impartito le direttive e gestito, ab origine, in toto e da solo, i rapporti con le due lavoratrici;

B.R. ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorso articolato in due motivi;

hanno resistito, con controricorso, D.B.L. e D.B.S.;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

parte controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo è dedotta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa valutazione di un fatto decisivo risultante

dagli atti, per avere la Corte territoriale, erroneamente, individuato il datore di lavoro in B.R. e non nella cancellata società;

la censura, così testualmente prospettata: “il Giudice che ha emesso la sentenza oggi impugnata ha omesso di valutare più fatti di causa, incorrendo in errore nella motivazione”, è del tutto inammissibile;

essa non indica, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (ratione temporis applicabile alla fattispecie), il “fatto storico”, non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (Cass., sez. un., nn. 8053 e 8054 del 2014; Cass., sez. un. 19881 del 2014; in motivazione, Cass., sez. un., n. 25008 del 2014);

deve, in particolare, rilevarsi come non ricorra la “decisività” in una pluralità di fatti, giudicati omessi, nessuno dei quali ex se risolutivo, nel senso dell’idoneità a determinare il segno della decisione (ex multis, in motivaz., Cass. n. 13384 del 2017, p. 8.1., sulla base di Cass. n. 21439 del 2015);

con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell’art. 116 c.p.c., degli artt. 2094 e 2697 c.c.; secondo la parte ricorrente la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere assolto l’onere di prova della sussistenza del rapporto di lavoro gravante sul lavoratore;

anche il secondo motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità; le censure, al di là della formale enunciazione contenuta nella rubrica, si risolvono, nella sostanza, in una critica dell’esito valutativo degli elementi di prova ed investono, dunque, ambiti tipicamente riservati al giudice di merito e non censurabili in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione, tempo per tempo vigente;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile, con le spese liquidate, come da dispositivo, secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano, in favore della parte controricorrente, in Euro 5.000,00, per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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