Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8308 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/04/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 07/04/2010), n.8308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

PASTEUR 5, presso lo studio dell’avvocato GIANNUBILO ENRICO,

rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 72/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BARI del 14/12/05, depositata il 30/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. WLADIMIRO DE NUNZIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30/1/2006 la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva il gravame interposto dalla Agenzia delle entrate di Trani nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Bari di accoglimento dell’impugnazione proposta dal sig. A.V.M. del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 1998 al 2000, in qualità di avvocato.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’ A. propone ora ricorso per Cassazione, affidato a 2^ motivi.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Con requisitoria scritta il P.G. ha richiesto emettersi pronunzia ex art. 375 c.p.c., di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il giudice dell’appello non abbia considerato che diversamente da quella imprenditoriale l’attività professionale può essere esercitata anche in carenza di autonoma organizzazione.

Con il 2^ motivo il ricorrente denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che il giudice dell’appello abbia operato una confusione tra i concetti di “organizzazione” e di “autonoma organizzazione, e di essersi limitato ad un’analisi astratta, addirittura prescindendo dalla considerazione dell’attività da lui svolta in qualità di avvocato, e non già come affermato nell’impugnata sentenza, di dottore commercialista e di ingegnere.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di IRAP l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusivo, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata.

Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Costituisce onere del contribuente che chiede il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (v. Cass., 16/2/2007, n. 3678).

Orbene, il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi, laddove si limita ad affermare di poter accogliere il concetto di organizzazione espresso in materia di economia aziendale, e che il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, può essere inteso anche nel senso che all’imposizione de qua rimangano assoggettati anche “tutti i professionisti che svolgono la loro attività in modo non abituale e continuativo”.

Della medesima s’impone pertanto la cassazione, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che facendo del medesimo applicazione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

 

 

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