Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8308 del 04/04/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8308 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Maserazzo Paolo e Rissone Nirvana, elettivamente
domiciliati in Roma Viale Mazzini 11, presso lo
studio dell’Avvocato Gianfranco Tobia, che li
rappresenta e difende in forza di procura notarile
– ricorrenti contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona
del Ministro p.t., e Agenzia delle Entrate, in
persona del Direttore p.t., domiciliati in Roma Via
dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale
dello Stato, che li rappresenta e difende ex lege
– controricorrente avverso la sentenza n. 35/27/2005 della Commissione
Tributaria regionale del Piemonte, depositata
1’11/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 30/01/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
uditi l’Avv.to Gianfranco Tobia, per le parti
ricorrenti, e l’Avvocato dello Stato, Alessandro
Maddalo, per parte controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Data pubblicazione: 04/04/2013

*
generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso
per l’annullamento della sentenza per
litisconsorzio.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 35 del 20/10/2005, depositata in
data

11/11/2005,

la

Commissione

Tributaria

Regionale del Piemonte Sez. 27 accoglieva
parzialmente, con compensazione delle spese di

dall’Agenzia delle Entrate, avverso la decisione n.
18/26/2003 della Commissione Tributaria Provinciale
di Torino, che aveva accolto il ricorso proposto da
Maserazzo Paolo e Rissone Nirvana contro un avviso
di accertamento, emesso dall’Agenzia delle Entrate
Ufficio di Rivoli, relativamente ad imposte IRPEF,
contributo SSN e Contributo Straordinario per
l’Europa dovute, per l’anno 1996, a fronte di
maggiori redditi da partecipazione nella sas
Elektra System, in conseguenza dell’accertamento,
ex art.39 comma l lett.d) DPR 600/1973, di maggiori
ricavi di impresa desunti su base parametrica, ex
art.3 comma 181 ss. 1.549/1995, in capo alla
predetta società. La C.T.P. di Torino, avendo i
soci ricorrenti allegato che l’avviso di
accertamento in precedenza impugnato dalla società
partecipata era stato annullato, sia pure con
sentenza non definitiva, n. 59/03/2002, riteneva
illegittimo anche l’avviso di accertamento emesso
in capo ai soci per il reddito da partecipazione a
ciascuno imputabile.
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva
invece parzialmente il gravame dell’Ufficio, in
quanto, premesso che la sentenza resa nei confronti
della società Elektra System non poteva fare stato
nel distinto giudizio promosso dai soci, per

2

lite, l’appello proposto, in data 10/11/2004,

i

mancanza della coincidenza delle parti, provvedeva
a rettificare il maggior reddito accertato in capo
alla società, riducendo lo stesso (tenuto conto
della natura dei beni, informatici, oggetto della
attività sociale, di alcuni costi aggiuntivi e del
ricarico applicato sul costo del venduto) ad C
“20.658,28”,

e quindi a rettificare il maggior

reddito da partecipazione a carico dei due soci,

alla Rissone”.
Avverso tale sentenza hanno promosso ricorso per
cassazione i contribuenti Maserazzo e Rissone,
deducendo cinque motivi, per violazione e/o falsa
applicazione di norme di diritto, ex art.360 n. 3
c.p.c. (Motivo 1, in relazione agli artt.39 comma
1, lett.d) DPR 600/1973 e 3 commi 181 e ss.
1.549/1995, con i parametri individuati nel DPCM
29/01/1996, non potendo il mero scostamento dei
dati reddituali dichiarati dai contribuenti
rispetto ai coefficienti previsti per un’attività
con oggetto sociale differente, commercio
all’ingrosso di macchine da scrivere in luogo di
prodotti informatici, essere sufficiente, in
assenza oltretutto di contraddittorio tra l’Ufficio
accertante ed il contribuente accertato, nella
specie, la società, ad integrare una presunzione
grave, precisa e concordante idonea ad operare la
rettifica del volume d’affari di impresa; Motivo 5,
in parte, in relazione agli artt.2697 e ss. c.c. e
7 d.lgs. 546/1992, non avendo i giudici tributari
chiarito i termini e le modalità con cui erano
addivenuti al reddito rettificato in capo alla
società), e per insufficiente e contraddittoria
motivazione, ex art.360 n. 5 c.p.c. (Motivi 2, 3, 4
e 5, in parte, in relazione alla motivazione circa

“spettante, per il 75%, al Maserazzo e, per il 25%,

la rideterminazione del maggior reddito a carico
della società e, di conseguenza, in capo ai soci).
Ha

resistito

l’Agenzia

delle

Entrate

con

controricorso.
Motivi della decisione
Preliminarmente, in materia tributaria ed in tema
di imposte sui redditi, in particolare, attesa
l’unitarietà dell’accertamento che è alla base

delle società di persone e delle associazioni, ai
sensi dell’art.5 DPR 917/1986, e dei soci delle
stesse e l’automatica attribuzione dei redditi a
ciascun socio, proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili ed indipendentemente
dalla percezione degli stessi, il ricorso proposto,
anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno
dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente
sia la società sia tutti i soci, salvo che questi
prospettino soltanto questioni personali, avendo ad
oggetto non le singole posizioni debitorie, ma la
fattispecie

costitutiva

dell’obbligazione

tributaria, composta da elementi comuni.
Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che
l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base
delle determinazioni sui redditi delle società di
persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n.
917 del 1986 (art. 5) e dei soci delle stesse, e la
conseguente automatica imputazione dei redditi a
ciascun socio, proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili e indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso
tributario proposto, anche avverso un solo avviso
di rettifica, da uno dei soci riguarda
inscindibilmente sia la società che tutti i soci,
salvo il caso in cui si prospettino questioni

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della rettifica della dichiarazione dei redditi

personali (sent. n. 14815 del 2008).
Pertanto tutti detti soggetti devono essere parte
dello stesso procedimento e la controversia non può
essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di
essi, essendo configurabile un caso di
litisconsorzio necessario originario con relativa
necessità d’integrazione. Conseguentemente

il

giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti

assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del
procedimento, anche d’ufficio (Cass.S.U.14815/2008;
Cass.11459/2009; Cass.Trib. 16661/2011).
Questa Corte ritiene che il rilievo del difetto
d’integrità del contraddittorio, nel giudizio
inerente l’impugnazione dell’avviso di accertamento
del reddito da partecipazione dei soci Maserazzo e
Rissone, per mancata presenza della società di
persone, di cui i medesimi erano soci, debba
prevalere e che tale rilievo, omesso da parte dei
giudici di merito, debba essere compiuto pertanto
in questa sede, essendo la Corte medesima dotata di
poteri anche d’ufficio in tal senso, in tutte le
ipotesi in cui il processo non poteva essere
iniziato o proseguito (Sez. 5, nn. 25954, 25931,
25929 del 2010).
La sentenza impugnata va dunque cassata, con
declaratoria di nullità dell’intero giudizio, così
travolta anche la sentenza di primo grado, e
rinvio, ai sensi dell’art.383 c.p.c. ult.comma,
alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino,
in diversa composizione, affinché decida la
controversia

integrazione

previa

del

contraddittorio.
Sussistono giusti motivi, atteso l’iter processuale
ed il mancato rilievo d’ufficio della non integrità

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i litisconsorti necessari è affetto da nullità

d.S.ENTE DA P.I7GISTRAZIONE
AI S’,7N:7,
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N. i3 7, 7′

del contraddittorio, per compensare tra le parti le
spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza
impugnata, dichiarando la nullità dell’intero
giudizio e rinvia alla Commissione

Tributaria

Provinciale di Torino che, in diversa composizione,
deciderà la controversia, previa integrazione del

parti le spese dell’intero giudizio.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

contraddittorio; compensa integralmente tra le

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