Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8307 del 30/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 22/12/2016, dep.30/03/2017),  n. 8307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29721/2015 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo

studio dell’avvocato MARIO PISTOLESE, che lo rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVESTRI

195, presso lo studio dell’Avvocato GENNARO IMPARATO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.A. SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4928/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

14/05/2015, depositata il 03/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società S.A. S.r.l. ha convenuto in giudizio il Condominio di (OMISSIS), al fine di sentirlo condannare al pagamento di Lire 74.790.850 oltre IVA, a titolo di saldo per l’esecuzione dei lavori di rifacimento delle facciate condominiali, nonchè al risarcimento dei danni subiti per il ritardo ingiustificato nei pagamenti.

Si costituì in giudizio il Condominio proponendo domanda riconvenzionale di restituzione delle somme pagate oltre quelle dovute a causa di erronei computi metrici, nonchè domanda di risarcimento per i costi necessari per il ripristino dei lavori non correttamente eseguiti, chiese di chiamare in causa D.A., direttore dei lavori, in quanto inadempiente all’incarico affidatogli ed affinchè quest’ultimo fosse condannato a restituire quanto percepito a titolo di compenso nonchè, in solido con la S.A. S.r.l., al risarcimento dei danni subiti dal Condominio.

Si costituì in giudizio il terzo chiamato in causa, chiedendo il rigetto della domanda proposta dal Condominio e proponendo domanda riconvenzionale di pagamento delle prestazioni professionali svolte di importo pari ad Euro 18.961,81.

Il Tribunale di Roma, dopo aver esperito CTU ed escusso prova testimoniale, rigettò la domanda attorea accogliendo parzialmente la domanda riconvenzionale del Condominio e condannò D.A. alla restituzione del compenso ricevuto dal Condominio.

2. La decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 4928 del 3 settembre 2015. Ha condannato il Condominio al pagamento della somma di Euro 9.457,33 a favore di D.A.. La Corte d’Appello ha constatato che dalle prove acquisite non emergeva l’inadempimento del direttore dei lavori rispetto all’incarico affidatogli.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione il Condominio (OMISSIS), sulla base di un unico motivo. 3.1 Resiste con controricorso D.A..

4. E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di manifesta infondatezza del ricorso. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la Corte di Appello avrebbe fondato la propria decisione su di una interpretazione e valutazione totalmente differente dalle emergenze istruttorie e degli esiti dell’elaborato del CTU incorrendo così nella violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

6. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

Infatti il ricorrente chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative. Inoltre priva di vizi logico-giuridici risulta la sentenza con la quale il giudice del merito ha stabilito che non risulta provato l’inadempimento del direttore dei lavori.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in curo 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA