Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8306 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3309-2019 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO

MENNITTO;

– ricorrente –

contro

M.A.R.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

PERONE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5202/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava la statuizione di rigetto riguardo alla domanda proposta dalla Dott.ssa M.A.R.M. nei confronti di Asl (OMISSIS) per differenze retributive relative allo svolgimento di mansioni superiori conferite il 29 gennaio 2009, con effetto dal 1 febbraio 2009, svolte fino al 31 gennaio 2010 e accoglieva la domanda subordinata avanzata dalla stessa M. ai fini dell’accertamento del diritto della ricorrente al pagamento dell’indennità ex art. 18, comma 7, del CCNL di categoria;

rilevava la Corte territoriale, per quanto in questa sede interessa, che spettava alla ricorrente l’indennità sostitutiva ex art. 18 CCNL dell’area relativa alla dirigenza medica, che disciplina le ipotesi di sostituzione in caso di assenza o di altro impedimento del dirigente cui è affidato l’incarico in sostituzione, essendo pacifico tra le parti e documentalmente provato che ella aveva espletato le mansioni superiori di dirigente di struttura complessa nel periodo sopraindicato in via provvisoria, essendo vacante il posto in attesa dell’indizione di procedure concorsuali;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS) sulla base di due motivi;

M. resiste con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 18, comma 7, del CCNL del’8/6/2000 Area Dirigenza Medica e Veterinaria in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24;

la censura è inammissibile in difetto dell’illustrazione delle ragioni che consentano di comprendere dalla sua sola lettura quale sia l’errore di diritto denunciato (Cass. n. 11603 del 14/05/2018: “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito.”);

con il secondo motivo deduce che la Corte d’appello ha emesso una pronuncia erronea, contraddittoria, illegittima e ultra petitum, poichè, nel formulare la censura in via subordinata, la stessa ricorrente aveva chiesto che si tenesse conto della data di inizio di svolgimento dell’incarico, che decorre dal 1 febbraio 2009, con la conseguenza che, essendo la corresponsione dell’indicato emolumento esclusa, in base alla previsione contrattuale, per i primi due mesi, all’appellante andava riconosciuta la corresponsione della predetta indennità dal terzo mese successivo, cioè dall’aprile 2009;

il motivo, da ricondurre all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 (essendo la violazione di disposizione contrattuale assimilabile a violazione di legge), è fondato in ragione del seguente tenore dell’art. 18 cit., che al comma 7 così dispone: “le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori, in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi”, disposto al quale il collegio si era conformato in motivazione, nella quale si fa riferimento al 31 marzo 2009 quale data di maturazione del beneficio;

non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con determinazione della decorrenza del beneficio dal 1 aprile 2009 al 31 gennaio 2010;

l’accoglimento solo parziale del ricorso, che interviene ad emendare una svista del giudice, giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo limitatamente alla decorrenza del diritto alla corresponsione dell’indennità di cui all’art. 18 del CCNL, che determina dal 1 aprile 2009 al 31 gennaio 2010.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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