Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8306 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/04/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 07/04/2010), n.8306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrenti –

contro

B.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 11/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO del 19/01/06, depositata il 06/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. WLADIMIRO DE NUNZIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6/2/2006 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate Milano 5 nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano di accoglimento dell’impugnazione proposta dalla contribuente sig. B.V. del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 1998 al 2000, quale avvocato.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ora ricorso per Cassazione, affidato ad unico motivo.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Con requisitoria scritta il P.G. ha richiesto emettersi pronunzia ex art. 375 c.p.c., di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4, 8, artt. 2222, 2229 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che il giudice dell’appello abbia operato una confusione tra i concetti di “organizzazione” e di “autonoma organizzazione, da verificarsi quest’ultima caso per caso, e di avere attribuito prevalenza all’elemento materiale erroneamente equiparando l’assenza di mezzi e strutture con l’assenza di organizzazione, la cui nozione concettuale va intesa in senso economico più che in senso materiale.

Lamentano doversi ritenere che tutti gli esercenti arti o professioni siano assoggettati all’IRAP. Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di IRAP l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusivo, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata.

Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Costituisce onere del contribuente che chiede il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (v. Cass., 16/2/2007, n. 3678).

Orbene, nel caso il giudice dell’appello di tale principio ha fatto invero corretta e puntuale applicazione, laddove all’esito dell’accertamento di fatto spettantegli ha affermato risultare nel caso “dall’esame delle dichiarazioni fiscali del contribuente per i tre anni oggetto di rimborso si rileva una sostanziale assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui, con assenza di beni strumentali e di compensi corrisposti a terzi per attività di lavoro, con presenza di costi e spese di gestione di scarso importo”.

All’infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia sulle spese del giudizio di Cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

 

 

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