Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8305 del 30/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.30/03/2017),  n. 8305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2951/2016 proposto da:

I.M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BELLUNO,

16, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FERIOZZI, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLA DI TOMASSI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dall’avvocato DARIO MARINUZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5946/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma, riformando la statuizione di primo grado, accoglieva l’opposizione a decreto ingiuntivo e, per l’effetto, respingeva l’originaria domanda proposta dall’attuale intimato (dipendente del Comune di Cassino) contro l’INPS per ottenere la riliquidazione della indennità di buonuscita, sulla base della maggiore retribuzione spettante per le mansioni dirigenziali effettivamente svolte per l’incarico di reggenza dirigenziale, e non già sulla base della retribuzione della qualifica ricoperta fino alla data di cessazione del rapporto;

2. avverso detta sentenza ricorre I.M.E.;

3. l’INPS, successore ex lege dell’INPDAP, ha resistito con controricorso;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. sulla questione dello svolgimento delle mansioni dirigenziali di reggenza e l’incidenza ai fini dell’indennità di buonuscita, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 10413 del 14 maggio 2014, componendo un contrasto giurisprudenziale, hanno ribadito il principio secondo cui nel regime dell’indennità di buonuscita spettante, ai sensi del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38, al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell’esercizio di mansioni superiori in ragione dell’affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, nella base di calcolo dell’indennità va considerato lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente (v. Cass., SU, n. 10413/2014 e numerose successive conformi);

6. la sentenza impugnata si è, pertanto, conformata alla giurisprudenza di legittimità e il ricorso va conseguentemente respinto;

7. le spese del giudizio seguono la soccombenza tenuto conto che la decisione delle Sezioni unite, sopra richiamata, è intervenuta a dirimere il contrasto esistente tra i precedenti arresti di questa Corte in epoca antecedente al deposito del ricorso all’esame del Collegio;

8. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso spese forfetario nella misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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