Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8305 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2769-2019 proposto da:

AIRPORT HANDLING SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso

lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ARMANDO TURSI, MARIALUCREZIA TURCO;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN

VALENTINO 24, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO AFELTRA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 976/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda proposta da S.M. nei confronti di Airport Handling s.p.a., diretta ad accertare la nullità del termine apposto ai contratti di somministrazione a tempo determinato intercorsi tra le parti dal 2014 al 2016 e, di conseguenza, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

la Corte territoriale fondava la decisione sulla rilevata carenza di valido documento di valutazione dei rischi, della cui prova era gravato il datore di lavoro, richiesto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 5, lett. c), che, nella formulazione vigente al momento della stipula del primo contratto (2/9/2014), prescriveva il divieto di contratto di somministrazione di lavoro per le imprese che non avessero effettuato la valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, ex art. 4;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Airport Handling s.p.a. sulla base di due motivi;

S.M. resiste con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.c. in relazione alla modifica ex adverso operata nell’atto di appello, osservando che S.M. aveva allegato in primo grado che la società non aveva predisposto un idoneo documento di valutazione dei rischi con specifico riferimento alle mansioni del ricorrente, talchè la dedotta mancanza, con il motivo d’appello, di un documento di valutazione dei rischi in epoca antecedente alla stipula del contratto di assunzione era questione nuova e integrava una mutatio libelli non consentita;

con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio perchè la Corte territoriale aveva ritenuto tardiva la produzione documentale del documento 12 a) nel giudizio di secondo grado, in risposta alla domanda nuova e/o diversa di parte appellante come descritta nel motivo sub 1;

il primo motivo è privo di fondamento, poichè non risulta che i nuovi elementi dedotti innanzi al giudice di secondo grado comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio, nè che sia stata introdotta una “causa petendi” fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio (Cass. n. 8842 del 11/04/2013, Cass. n. 23415 del 27/09/2018);

nella specie, infatti, il tema della mancanza di idoneo documento di valutazione dei rischi, in fattispecie di contratto somministrato a tempo determinato, era stato comunque introdotto sin dal primo grado, nè rileva in termini di nuova prospettazione che fossero state evidenziate carenze sotto profili specificamente attinenti alle mansioni svolte dal lavoratore, con la conseguenza che la controparte era stata posta nelle condizioni di difendersi, gravando sulla stessa l’onere di dimostrare la validità del contratto con riguardo al documento che si assume inadeguato;

il secondo motivo è inammissibile poichè, con riferimento al documento 12 a), allegato in appello, la Corte territoriale non si limita al rilievo di tardività della produzione in giudizio ma effettua anche una valutazione, ancorchè negativa (pag. 6 della sentenza), circa l’idoneità del medesimo a dimostrare l’esistenza di un valido documento di valutazione dei rischi di data antecedente alla stipula del contratto, con statuizione che, non risultando sul punto censurata, è di per sè idonea a sorreggere la decisione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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