Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8305 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/04/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 07/04/2010), n.8305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.C.L., G.A., GA.AL., G.

F.P., G.V., G.G., G.M.,

nella loro qualità di eredi di G.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio

dell’avvocato GAVA GABRIELE, che li rappresenta e difende, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di NAPOLI, del 26/1/06, depositata il 27/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per i controricorrenti l’Avvocato Gava Gabriele che si riporta

alle conclusioni scritte del P.M.;

è presente il P.G. in persona del Dott. DE NUNZIO WLADIMIRO che

conferma la relazione scritta.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27/1/2006 la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate (OMISSIS) nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli di accoglimento dell’impugnazione proposta dai sigg.ri C.B.L. ed altri, eredi del sig. G. R., del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per l’anno d’imposta 1998, in qualità di avvocato.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resistono con controricorso i sigg.ri B.C.L. ed altri, eredi del sig. G.R., che hanno presentato anche memoria.

Con requisitoria scritta il P.G. ha richiesto emettersi pronunzia ex art. 375 c.p.c., di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo i ricorrenti denunziano violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2^ motivo denunziano omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di IRAP l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusivo, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata.

Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Costituisce onere del contribuente che chiede il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (v. Cass., 16/2/2007, n. 3678).

Orbene, nell’affermare che “le segretarie di uno studio legale non hanno alcuna possibilità di far produrre valore aggiunto alla prestazione intellettuale dell’avvocato, potendo essere considerate, se pur valide, impiegate di concetto esecutrici di ordini” il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza invero sostanzialmente disatteso il suindicato principio, laddove l’avvalersi come nella specie in modo non occasionale dell’apporto lavorativo di una pluralità di persone vale invero ad attestare la sussistenza di un’attività autonomamente organizzata legittimante l’imposizione de qua.

Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che facendo del medesimo applicazione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

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