Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8304 del 30/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.30/03/2017),  n. 8304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 305/2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA

PATTERI e SERGIO PREDEN;

– ricorrente –

contro

O.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1432/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. l’INPS ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che, decidendo sull’appello svolto avverso la sentenza di primo grado, ha in motivazione espressamente dato atto della decisione – di accoglimento del gravame e di rigetto dell’originaria domanda – in difformità dal dispositivo (di rigetto del gravame anche dell’assistita);

2. l’Istituto denuncia, pertanto, la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 340 c.p.c., comma 2, n. 4, per essere la parte dispositiva in insanabile contrasto con la motivazione;

3. l’intimata non ha resistito;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. le censure svolte sono manifestamente fondate per l’evidente difformità fra il dispositivo e le proposizioni contenute nella motivazione;

6. va, pertanto, dato atto dell’estraneità del comando giudiziale, cristallizzato nel dispositivo, con la motivazione a sostegno della statuizione, conseguendone la nullità della sentenza giacchè, nel processo del lavoro, il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria ha una rilevanza autonoma poichè racchiude gli elementi del comando giudiziale che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione e non è suscettibile di interpretazione per mezzo della motivazione medesima;

7. in definitiva il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata con rinvio della causa alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, alla quale è da attribuire la rinnovazione della decisione conclusiva del grado e, dunque, l’adozione di un atto valido, e la regolamentazione delle spese del primo giudizio di gravame e del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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