Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8304 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. III, 12/04/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 12/04/2011), n.8304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29084/2006 proposto da:

TEDESCHI OSVALDO & TERESIO SRL, (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante sig. T.O., elettivamente domiciliata in

ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCHIONI Giancarlo, con studio in 28922 VERBANIA

PALLANZA (VB), Via Monte Zeda, 2, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

e contro

GRIA CARLUCCIO & C SNC, G.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 371/2006 del TRIBUNALE di VERBANIA, emessa il

29/05/2006, depositata il 26/06/2006; R.G.N. 2412/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/01/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato ROBERTO MARTIRE (per delega Avvocato GIANCARLO

MARCHIONI);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per la inammissibilità o il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30/5/2006 il Tribunale di Verbania respingeva l’opposizione spiegata dalla società Tedeschi Osvaldo e Teresio s.r.l. in relazione all’esecuzione mobiliare nei confronti della medesima promossa dalla società Gria Carluccio & C. s.n.c. e dalla sig. G.M. sulla base della sentenza Trib. Verbania 3/11/2003 n. 8/03, osservando che quest’ultima era stata gravata da appello dalla sola società A.I.A. s.r.l., e non trattavasi di ipotesi di causa inscindibile, essendo stata nei confronti della società Tedeschi Osvaldo &Teresio s.n.c. (poi trasformatasi in s.r.l.) svolta una mera domanda di risarcimento di danni per equivalente.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la società Tedeschi Osvaldo e Teresio s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

La ricorrente ha presentato note d’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 331 e 332 c.p.c., art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo è inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c., dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice li ha decisi, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108), e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

Orbene, nel non osservare i requisiti richiesti dallo schema delineato in giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), il quesito recato dal ricorso risulta formulato in termini difformi dal suindicato schema, non recando la riassuntiva indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, nonchè della diversa regola di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, palesandosi invero astratto e generico, sostanziandosi nella richiesta di declaratoria di generico principio di diritto, e a tale stregua privo di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività tale da consentire, in base alla sua sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645;

Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che esso debba richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr.

Cass., 23/6/2008, n. 17064).

L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

All’inammissibilità del motivo consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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