Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8304 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/04/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 07/04/2010), n.8304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8391/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 159/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BOLOGNA – SEZIONE STACCATA di PARMA, del 14/12/05,

depositata il 18/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. DE NUNZIO WLADIMIRO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18/1/2006 la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate di Parma nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Parma di accoglimento dell’impugnazione proposta dal contribuente Sig. C.D. del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 1998 al 2000, quale medico chirurgo.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Con requisitoria scritta il P.G. ha richiesto emettersi pronunzia ex art. 375 c.p.c., di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4 e 8, artt. 2222 e 2229 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il giudice dell’appello abbia operato una confusione tra i concetti di “organizzazione” e di “autonoma organizzazione, da verificarsi quest’ultima caso per caso, e di avere attribuito prevalenza all’elemento materiale erroneamente equiparando l’assenza di mezzi e strutture con l’assenza di organizzazione, la cui nozione concettuale va intesa in senso economico più che in senso materiale.

Lamenta doversi ritenere che tutti gli esercenti arti o professioni siano assoggettati all’IRAP. Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di IRAP l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusivo, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata.

Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Costituisce onere del contribuente che chiede il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (v. Cass., 16/2/2007, n. 3678).

Orbene, nel caso il giudice dell’appello di tale principio ha fatto invero corretta e puntuale applicazione, laddove all’esito dell’accertamento di fatto spettantegli ha ravvisato che nel caso, in mancanza, come “risultante dalle dichiarazioni fiscali in atti”, di “qualsiasi organizzazione del lavoro di dipendenti o collaboratori non sia presente l’autonoma organizzazione richiesta dalla legge per l’assoggettamento all’IRAP”.

All’infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

 

 

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