Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8303 del 30/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.30/03/2017),  n. 8303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27792/2015 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati ENZO

MORRICO, ROBERTO ROMEI e FRANCO RAIMONDO BOCCIA;

– ricorrente –

contro

D.N.A., M.D., P.S.,

T.R., PI.DA., G.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1372/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 28/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte di appello di Bologna, decidendo in tema di illegittimità del contratto di fornitura di lavoro temporaneo e, per quanto in questa sede rileva, delle relative conseguenze sanzionatorie, riteneva inapplicabile alla fattispecie la L. n. 183 del 2010, art. 32, in ragione della impossibilità di ravvisare un fenomeno di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, che presupponeva una piena coincidenza tra il cd. datore di lavoro “formale” ed il cd. datore di lavoro “sostanziale”, corrispondenza non sussistente nell’ipotesi di lavoro temporaneo, caratterizzata dalla scissione tra le figure suddette;

2. con ricorso affidato ad un unico motivo, ricorre Telecom Italia s.p.a. e, denunziando violazione della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, sostiene l’applicabilità delle norme richiamate alla fattispecie oggetto del presente giudizio, talchè la Corte territoriale, attenendosi ad esse, avrebbe dovuto limitarsi a condannare la società al pagamento di una indennità compresa tra il minimo ed il massimo contemplati dalla norma del Collegato Lavoro; richiama inoltre, a fondamento, della censura le motivazioni espresse nella sentenza della S.C. n. 1148/2013, ribadite da Cass. 13404/2013;

3. gli intimati non hanno resistito;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. il ricorso è fondato, in conformità ai principi da ultimo sanciti da questa Corte, in riferimento all’applicabilità della L. n. 183 del 2010, art. 32 e della L. 28 giugno 2012 che, all’art. 1, comma 13, con chiara norma di interpretazione autentica, ha così disposto: “La disposizione di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”;

6. vanno a tal fine richiamate le pronunce di questa Corte (Cass. 29.5.2013 n. 13404, Cass. 17.1.2013 n. 1148, Cass. 17540/2014 e Cass. 18046 del 2014, alle cui argomentazioni si rimanda anche per i riferimenti a C.G.U.E. C-290/12 dell’11.4.2013) già intervenute sulla specifica questione dell’applicabilità della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, al contratto di lavoro interinale (v., inoltre, Cass. sesz. sesta-L n. 7100 del 2016 e numerose successive conformi);

7. in tali decisioni si è osservato, tra l’altro, che la norma in questione richiama in senso ampio l’istituto del contratto di lavoro a tempo determinato, con formulazione unitaria, riferendosi ai “casi” di conversione del contratto a tempo determinato, senza associare tale espressione all’indicazione di normativa specifica di riferimento e senza riguardo ad ulteriori elementi selettivi, ciò che rende irrilevante la circostanza che in alcuni di questi casi alla conversione del rapporto a tempo indeterminato si unisca anche una conversione “soggettiva”, nel caso della somministrazione e del lavoro temporaneo nei riguardi dell’utilizzatore;

8. l’indennità omnicomprensiva, commisurata ad un importo variabile tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con norma interpretativa, L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13, è stata indicata come idonea a ristorare per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro, a prescindere dall’intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore (senza riguardo, quindi, per l’eventuale aliunde perceptum);

9. l’utilizzazione del termine da ultimo indicato denota che il concetto di conversione comprende tanto i provvedimenti di natura dichiarativa, tanto quelli di natura costitutiva, quale quello previsto dalla L. n. 196 del 1997, con riferimento alla fornitura di lavoro temporaneo;

10. per ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, si applica anche ai processi in corso, compresi i giudizi di legittimità, sempre che sul relativo capo di decisione non si sia già formato il giudicato (cfr., tra le altre, Cass. n. 6735 del 21 marzo 2014 e, da ultimo, Cass., Sez.U., n. 21691/2016);

11. all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per la determinazione dell’indennità forfetizzata, in conformità ai criteri di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8;

12. al Giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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