Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8302 del 30/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.30/03/2017),  n. 8302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24058/2015 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO BOLOGNESI che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati

ROBERTO ROMEI e FRANCO RAIMONDO BOCCIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2351/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. il Tribunale di Roma dichiarava l’inefficacia della cessione da Telecom Italia S.p.A. a HP DCS s.p.a. del ramo d’azienda cui era addetto l’attuale ricorrente e condannava la cedente a ripristinare il rapporto di lavoro;

2. Telecom Italia S.p.A. non ottemperava all’ordine di ripristinare il rapporto di lavoro malgrado la formale offerta della prestazione ed il lavoratore, che continuava a lavorare per la società cessionaria, chiedeva ed otteneva, dal Tribunale di Roma, decreto ingiuntivo con il quale si intimava a Telecom il pagamento delle retribuzioni maturate dalla richiesta sino alla data della domanda;

3. l’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo veniva accolta dal Tribunale di Roma, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Roma, in accoglimento del gravame svolto dalla società, con la revoca del decreto opposto;

4. ad avviso della Corte territoriale le conseguenze della condotta della Telecom s.p.a., pur illegittima (per non avere provveduto al ripristino della funzionalità del rapporto benchè a tanto sollecitata), non rilevavano, in difetto della prestazione, sul piano retributivo ma sul solo piano risarcitorio, con conseguente eccepibilità o rilevabilità dell’aliunde perceptum, nel caso in esame di entità tale da elidere completamente il danno subito per effetto della perdita della retribuzione;

5. il lavoratore ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidato a due articolati motivi;

6. Telecom Italia s.p.a. ha resistito con controricorso;

7. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

8. il ricorrente, deducendo violazione di legge, si duole che la Corte territoriale abbia escluso, nella fattispecie, il diritto alla retribuzione in conseguenza dell’omesso rispristino della funzionalità del rapporto e riconosciuto solo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno, con detrazione dell’aliunde perceptum, censurando l’erroneo riconoscimento della tutela risarcitoria in luogo di un diritto di credito retributivo e l’operatività dell’aliunde perceptum;

9. il motivo è qualificabile come manifestamente infondato, tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte formatasi con riferimento alla medesima vicenda delle cessioni ritenute illegittime di rami d’azienda da parte della Telecom (v., fra le altre, Cass. 8514/2015, la cui motivazione si richiama integralmente);

10. la questione degli effetti della dichiarazione di nullità della cessione di ramo d’azienda è stata affrontata da questa Corte nella sentenza n. 19740 del 2008, cui occorre dare continuità, che ha ritenuto che l’obbligazione del cedente che non proceda al ripristino del rapporto di lavoro deve essere qualificata come risarcimento del danno, con la conseguente detraibilità dell’aliunde perceptum;

11. costituisce infatti un principio che si è andato consolidando nell’elaborazione di questa Corte quello secondo il quale il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive nel quale l’erogazione del trattamento economico in mancanza di lavoro costituisce un’eccezione, che deve essere oggetto di un’espressa previsione di legge o di contratto, ciò che avviene ad esempio nei casi del riposo settimanale (art. 2108 c.c.) e delle ferie annuali (art. 2109 c.c.);

12. in difetto di un’espressa previsione in tal senso, la mancanza della prestazione lavorativa dà luogo, anche nel contratto di lavoro, ad una scissione tra sinallagma genetico (che ha riguardo al rapporto di corrispettività esistente tra le reciproche obbligazioni dedotte in contratto) e sinallagma funzionale (che lega invece le prestazioni intese come adempimento delle obbligazioni dedotte) che esclude il diritto alla retribuzione corrispettivo e determina, a carico del datore di lavoro che ne è responsabile, l’obbligo di risarcire i danni, eventualmente commisurati alle mancate retribuzioni;

13. proprio perchè si tratta di un risarcimento del danno – ed in assenza di una disciplina specifica per la determinazione del suo ammontare – soccorrono i normali criteri fissati per i contratti in genere, con la conseguenza che dev’essere detratto l’aliud perceptum che il lavoratore può aver conseguito svolgendo una qualsivoglia attività lucrativa;

14. tali principi sono stati affermati da questa Corte in relazione a fattispecie che, seppure diverse da quella che ci occupa, sono a questa pienamente assimilabili sotto il profilo esaminato, quali gli intervalli non lavorati nel caso di successione di una pluralità di contratti a termine, nei quali l’apposizione della clausola sia stata ritenuta illegittima (Cass. S.U. n. 2334 del 5 marzo 1991, Sez. L, n. 9464 del 21/04/2009), la dichiarazione di nullità del licenziamento orale (Cass. Sez. U., n. 508 del 27/07/1999), la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro con accertamento della giuridica continuità dello stesso (Cass. Sez. L. n. 4677 del 2006, Sez. L, n. 15515 del 02/07/2009), l’accertamento della nullità di clausola del contratto collettivo prevedente l’automatica cessazione del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva con conseguente accertamento della continuità giuridica del rapporto di lavoro (Sez. U., n. 12194 del 13/08/2002 e successive conformi tra cui ex multis Sez. L, n. 11758de1 01/08/2003, Sez. L, n. 13871 del 14/06/2007, Sez. L, n. 14387 del 2000);

15. la qualificazione in termini risarcitori delle erogazioni patrimoniali a carico del datore di lavoro come conseguenza dell’obbligo di ripristino del posto di lavoro illegittimamente perduto risulta peraltro influenzata, in maniera decisiva, dalle modifiche introdotte dalla L. n. 108 del 1990, art. 1, alla L. n. 300 del 1970, art. 18, che ha unificato quanto dovuto per i periodi anteriore e posteriore alla sentenza che dispone la reintegrazione sotto il comune denominatore dell’obbligo risarcitorio (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 4943 del 01/04/2003 e successive plurime conformi tra cui v. Sez. L, n. 16037 del 17/08/2004, Sez. L, n. 26627 del 13/12/2006), con la conseguente detraibilità dell’aliunde perceptum”;

16. tale principio di diritto è stato ribadito con specifico riferimento a fattispecie identiche a quella oggi in esame (nel caso di cessione di ramo d’azienda da parte della Telecom ritenuto inefficace, ma con pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario) in numerosi precedenti di questa Corte (cfr. Cass. nn. 19490, 16095, 19228 del 2014 e numerosissime altre);

17. a quanto detto consegue che, nel caso in esame, pacifico essendo che il lavoratore ha continuato a prestare l’attività lavorativa alle dipendenze della cessionaria, venendone retribuito, a lui incombeva l’onere (che non risulta essere stato assolto) di dedurre e dimostrare i danni sofferti, tra i quali l’inferiorità di quanto ricevuto rispetto alla retribuzione che sarebbe spettata alle dipendenze della società cedente” (così Cass. 8514/2015);

18. risulta, pertanto, immune da censure la sentenza impugnata che si è conformata ai principi esposti;

19. peraltro, per quanto fin qui esplicato, la prosecuzione del rapporto di lavoro (seppure solo di fatto) con la società acquirente del ramo di azienda, con la continuazione dell’attività lavorativa in favore della cessionaria ed il godimento della retribuzione pur dopo la declaratoria giudiziale di inefficacia della cessione, ha escluso un inadempimento della controprestazione retributiva a fronte della medesima attività svolta, in via di fatto, in favore della cessionaria, conseguendone solo un pregiudizio economico, il danno, nella vicenda in esame non allegato e dedotto, commisurato alla differente controprestazione retributiva che, per la medesima attività lavorativa, ove svolta in favore di Telecom, quest’ultima avrebbe dovuto adempiere, priva, peraltro, di un’ulteriore valenza di coercizione indiretta;

20. il ricorso deve essere rigettato;

21. le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

22. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive confotini) e di provvedersi in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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