Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8302 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 32407-2019 proposto da:

IMEX ITALIA EDILIZIA GENERALE SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI VILLA PEPOLI 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

COLUZZI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 23226/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 18/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016 osserva;

La IMEX ha proposto ricorso per correzione di errore materiale della sentenza n. 23226/2019 depositata 18.9.2019 con cui questa Corte, ha condannato il ricorrente alle spese in favore della resistente; deduce che si tratta di mero errore materiale perchè le spese sono state liquidate secondo il principio della soccombenza e la ricorrente società è vittoriosa atteso che il ricorso è stato accolto, cassata la sentenza impugnata e accolto il ricorso della contribuente; la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; non sono state depositate memorie.

Si tratta all’evidenza di un errore materiale posto che dalla lettura della sentenza si evince con chiarezza che il dispositivo contiene un refuso con inversione delle parole “ricorrente” e “resistente”.

Il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 2226/2019 sia corretto nel senso che laddove è scritto “condanna la ricorrente al rimborso in favore della resistente delle spese” deve correttamente leggersi ed intendersi “condanna la resistente al rimborso in favore della ricorrente delle spese”; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

PQM

La Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 23226/2019 sia corretto nel senso che laddove è scritto “condanna la ricorrente al rimborso in favore della resistente delle spese” deve correttamente leggersi ed intendersi “condanna la resistente al rimborso in favore della ricorrente delle spese”;

dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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