Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8302 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/04/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 07/04/2010), n.8302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 94/2 005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 29/11/05, depositata il 24/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. WLADIMIRO DE NUNZIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24/1/2006 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva il gravame interposto dal contribuente sig. M.F. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto di rigetto dell’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 1998 al 2001 quale medico convenzionato.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva. Con requisitoria scritta il P.G. ha richiesto emettersi pronunzia ex art. 375 c.p.c., di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27, 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il giudice dell’appello abbia operato una confusione tra i concetti di “organizzazione” e di “autonoma organizzazione, da verificarsi quest’ultima caso per caso, e di avere attribuito prevalenza all’elemento materiale erroneamente “equiparando l’assenza di mezzi e strutture con l’assenza di organizzazione, la cui nozione concettuale va intesa in senso economico più che in senso materiale”.

Lamenta doversi ritenere che “tutti gli esercenti arti o professioni siano assoggettati all’IRAP”.

Con il 2^ motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27, 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, illogica ed incoerente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che erroneamente il giudice dell’appello ha escluso la sussistenza nel caso di qualsiasi assetto organizzativo”, essendo tale conclusione “palesemente contraddetta dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni i contestazione”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Oltre ad essere formulati in violazione del principio di autosufficienza, laddove viene fatto riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito senza debitamente riportare i medesimi nel ricorso (es., le “dichiarazioni dei redditi relative agli anni i contestazione”, va osservato che come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di IRAP l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusivo, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata.

Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Costituisce onere del contribuente che chiede il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (v. Cass., 16/2/2007, n. 3678).

Orbene, nel caso il giudice dell’appello di tale principio ha fatto invero corretta e puntuale applicazione, laddove, nel fare richiamo alla pronunzia Corte Cost. n. 156 del 2001, all’esito dell’accertamento di fatto spettantegli ha osservato che “nel caso in esame trattandosi di medico del S.S.N., con nessun collaboratore che opera esclusivamente per mezzo della sua attività personalmente, senza impiego di mezzi organizzati, disponendo soltanto di un minimo di attrezzature”, sicchè “deve escludersi l’assoggettamento ad imposta”.

All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

 

 

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