Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8301 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32068-2019 proposto da:

N.C., RICORSO NON DEPOSITATO AL 07/11/2019;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 473/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 31/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate deposita un controricorso esponendo che N.C. ha notificato ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 473/4/2019 della CTR della Lombardia, pubblicata in data 31.1.2019.

L’Agenzia deduce che il contribuente ha proposto ricorso avverso intimazione di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2 e che detto ricorso è stato respinto in primo grado; che la CTR della Lombardia con sentenza del 31.1.209 ha respinto l’appello del contribuente; che il N. ha irritualmente notificato ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza affidandosi a tre motivi e che essa Agenzia si costituisce, resistendo e sanando così il vizio di notifica del ricorso per cassazione.

Ritenute sussistenti le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata redatta proposta ed è stato costituito il contraddittorio camerale ai sensi della predetta norma.

Diritto

RITENUTO

che:

Il ricorso del contribuente è improcedibile ex art. 369 c.p.c., comma 1, perchè non è stato depositato, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte, fino alla data del predetto certificato, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma.

La costituzione della Agenzia non sana la violazione della regola di procedibilità; il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. 24686/2014; Cass. 24453/2017).

L’Agenzia del resto non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a dichiarare la intenzione di sanare il difetto di notifica del ricorso e ad esporre le difese, che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d’ufficio la improcedibilità (Cass. 22092/2019; Cass. n. 252/2001 e Cass. 26529/2017).

La definizione in rito ad iniziativa officiosa, nella concreta fattispecie, caratterizzata dalla mancata costituzione del ricorrente a seguito di un ricorso irregolarmente notificato, giustifica la compensazione delle spese.

Non essendovi stato deposito del ricorso da parte del ricorrente, non sussistono neppure i presupposti del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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