Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8301 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/04/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 07/04/2010), n.8301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7807/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 77/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di TORINO dell’1/12/05 depositata il 09/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. WLADIMIRO DE NUNZIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9/2/2006 la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Novara nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Novara di accoglimento dell’impugnazione proposta dalla contribuente Sig. B.E. dell’avviso di diniego di rimborso dell’IRAP versata per l’anno d’imposta 1998, quale consulente del lavoro.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Con requisitoria scritta il P.G. ha richiesto emettersi pronunzia ex art. 375 c.p.c., di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che il giudice dell’appello abbia operato una confusione tra i concetti di “organizzazione” e di “autonoma organizzazione”, e che “tutti gli esercenti arti o professioni (di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 (T.U.I.R.))” sono da considerarsi “assoggettati all’IRAP”.

Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di IRAP l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata.

Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Costituisce onere del contribuente che chiede il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (v. Cass., 16/2/2007, n. 3678).

Orbene, nel caso il giudice dell’appello di tale principio ha fatto invero corretta e puntuale applicazione, laddove, nel fare richiamo alla pronunzia Corte Cost. n. 156 del 2001, ha osservato che “nel caso in esame, attraverso una lettura della documentazione prodotta in prima istanza, appare evidente come non ci sia la prova di un’attività organizzata diversa e maggiore di una semplice attività professionale quale è appunto quella di consulente del lavoro”.

All’infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

 

 

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