Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8300 del 30/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.30/03/2017),  n. 8300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3616/2015 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASILINA

1821, presso lo studio dell’avvocato ROSSANO ONORATO, rappresentata

e difesa dall’avvocato MAURIZIO TRAINA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1462/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 17/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la domanda proposta dall’attuale ricorrente, avente ad oggetto il diritto al ripristino dell’assegno mensile di invalidità, ex lege n. 118 del 1971, negato all’esito della visita di revisione nel maggio 2011, veniva rigettata con decisione di primo grado confermata dalla Corte d’appello di Palermo;

2. contro la sentenza l’assistita propone ricorso per cassazione, sostenuto da due articolati motivi con i quali, denunciando violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, L. n. 118 del 1971, art. 13 e del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 9, comma 1 e art. 2, comma 1, assume che debba esserle applicata la soglia più bassa (due terzi) prevista dalla L. n. 118 del 1971, art. 13, vigente all’epoca della prima domanda e non la maggiore soglia, del 74% di riduzione della capacità lavorativa, introdotta dal decreto legislativo;

3. l’Inps è rimasto intimato;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. questa Corte, con la sentenza del 19 novembre 2003, n. 17551, ha affermato (con orientamento anche di recente confermato da Cass. 17 giugno 2016, n. 12589) che, in tema di assegno mensile di invalidità civile previsto dalla L. n. 118 del 1971, art. 13, la revoca per il sopravvenuto venir meno di una delle condizioni di esistenza comporta l’estinzione del diritto medesimo; di conseguenza, per il ripristino dell’assegno, per il quale occorre una nuova domanda amministrativa e l’instaurazione di un nuovo procedimento amministrativo, le condizioni di esistenza del diritto vanno verificate con riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso (anche se identico nel contenuto), da quello estinto per revoca;

6. nel caso deciso con l’indicata sentenza, la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile alla domanda di ripristino la minore percentuale della riduzione della capacità lavorativa prevista dalla L. n. 118 del 1971, art. 13 e non quella prevista dal D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 9, vigente al momento della presentazione della nuova domanda, rilevando che il riferimento fatto dalla difesa della parte privata al citato D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 9, comma 2, era del tutto inconferente, poichè questa norma, diretta a regolare solo situazioni transitorie, tiene ferma la minore percentuale di invalidità prevista dalla legislazione precedente, oltre che per gli invalidi che avevano già ottenuto l’assegno, anche per gli invalidi che avevano in corso il procedimento e che avevano già ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario al momento dell’entrata in vigore del decreto ministeriale;

7. diversa era, invece, la fattispecie oggetto del ricorso, in cui si controverteva del diritto della parte di ottenere il ripristino dell’assegno revocato dall’ente previdenziale in epoca successiva all’entrata in vigore della tabella delle invalidità, approvata con D.M. Sanità 5 febbraio 1992, ai sensi del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2;

8. del tutto simile è il caso in esame, in cui la revoca è stata disposta, come emerge dalla sentenza impugnata, a seguito di visita medica di verifica del maggio 2011, da cui è emerso un grado di invalidità inferiore al 74%, ovvero al coefficiente previsto dal D.Lgs.;

9. erroneamente la parte assume che debba esserle applicata la soglia più bassa (due terzi) prevista dalla L. n. 118 del 1971, art. 13, vigente all’epoca della prima domanda;

10. come affermato nel precedente citato (cui sono seguite numerose altre decisioni tutte convergenti nello stesso senso: v. Cass. 17 giugno 2016, n. 12589; Cass., 24 febbraio 2015, n. 3688; Cass., 20 febbraio 2009, n. 4254; Cass., 12 gennaio 2009, n. 392; Cass., 16 febbraio 2006, n. 3404), la revoca dell’assegno di invalidità civile, per il sopravvenuto venir meno di una delle condizioni di esistenza del diritto, comporta l’estinzione del diritto medesimo; di conseguenza per il ripristino dell’assegno, le condizioni di esistenza del diritto vanno verificate con riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda;

11. inoltre, il disposto del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 9, comma 2, è diretto a regolare solo situazioni transitorie, nel senso che la disciplina sopravvenuta non vale a comportare l’automatica caducazione della prestazione e tiene ferma la minore percentuale di invalidità prevista dalla legislazione precedente per gli invalidi che hanno già ottenuto l’assegno e per gli invalidi che hanno (meglio, avevano) in corso il procedimento o che hanno già ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario al momento dell’entrata in vigore del decreto ministeriale;

12. la predetta disposizione transitoria non implica che la precedente disciplina e il più favorevole parametro sanitario mantengano una sorta di ultrattività e debbano continuare a trovare applicazione anche in caso di successiva verifica, in contrasto con il dato letterale della norma e con la natura stessa del diritto alla prestazione assistenziale, il quale, in quanto dà luogo ad un rapporto di durata, suppone, per la sua permanenza, che rimanga immutata la situazione normativa e fattuale nel cui contesto è sorto (cfr. Cass., Sez. U, 7 luglio 1999, n. 383 richiamata da Cass. n. 12589/2016 cit.);

13. nel caso in esame la visita di revisione è stata disposta in epoca successiva al 12 marzo 1992 e l’accertamento del requisito sanitario correttamente è stato effettuato, in sede amministrativa, alla stregua dei requisiti richiesti dalla legge, avuto riguardo alla legislazione vigente al momento dell’accertamento;

14. il ricorso va, pertanto, rigettato;

15. quanto alle spese, la Corte di appello ha dato atto della sussistenza delle condizioni per l’esonero di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., le quali – in difetto di comunicazioni riguardanti variazioni reddituali nelle more intervenute devono presumersi sussistenti anche per il presente giudizio e, pertanto, nulla deve statuirsi al riguardo;

16. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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