Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8300 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. II, 24/03/2021, (ud. 17/09/2020, dep. 24/03/2021), n.8300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8343/2016 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V. SILVIO PELLICO

24, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO TELA, rappresentato e

difeso dagl’avvocato ERMANNO SANTAMARIA AMATO;

– ricorrente –

contro

M.T., M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

RIDOLFINO VENUTI 30, presso lo studio dell’avvocato SILVIA CRETELLA,

rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO CRETELLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 273/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 17/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/09/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Cretella Mario, che si riporta agli atti depositati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 21 febbraio 2001 M.A. e T. convenivano in giudizio P.A. chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di compravendita di una villetta in Nocera Superiore per inadempimento del convenuto e segnatamente per non avere quest’ultimo liberato l’immobile, diviso lo stesso in due distinte unità abitative e richiesto ai competenti uffici comunali la necessaria concessione per tale divisione; conseguentemente gli attori domandavano la condanna dal convenuto alla restituzione in loro favore del doppio della caparra versata, pari a 100 milioni di Lire, nonchè al risarcimento del danno. Costituitosi in giudizio, P. chiedeva il rigetto delle domande attoree e, sostenendo che le controparti si erano rifiutate di stipulare il contratto definitivo, chiedeva a sua volta in via riconvenzionale al giudice, previo accertamento della legittimità del proprio recesso, di dichiarare l’avvenuta risoluzione del contratto, con conseguente diritto alla ritenzione della caparra a suo tempo versata dagli attori.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 211/2007, accoglieva la domanda degli attori e dichiarava la risoluzione del contratto per grave inadempimento di P. e per l’effetto lo condannava al pagamento in favore degli attori della somma di Euro 103.291,37, pari al doppio della caparra; rigettava invece la domanda degli attori in relazione al risarcimento del danno nonchè quella proposta in via riconvenzionale dal convenuto.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello P.A., con atto articolato in sei motivi. La Corte d’appello di Salerno – con sentenza 17 aprile 2015, n. 273 – accoglieva il primo motivo di gravame (sulla base dell’interpretazione delle clausole del contratto preliminare e della valutazione delle deposizioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado, la Corte riteneva che P. non si fosse obbligato a compiere le opere necessarie alla materiale divisione del fabbricato, nè a richiedere la concessione edilizia per l’esecuzione di future opere di divisione materiale, ma unicamente a curare l’adempimento della pratica di frazionamento catastale) e per l’effetto rigettava la domanda degli originari attori di risoluzione per inadempimento di P.; dichiarava l’inammissibilità ex art. 342 c.p.c., del sesto motivo, con cui P. si doleva del rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento dei M. proposta in via riconvenzionale, in quanto sul punto P. si era limitato a richiamare la propria comparsa conclusionale; dichiarava assorbiti i restanti motivi; una volta rigettata la domanda principale di inadempimento e quella riconvenzionale di accertamento della legittimità del recesso, la Corte affermava di prendere atto del disinteresse concordemente manifestato dalle parti e della conseguente impossibilità di esecuzione del contratto e condannava P. alla restituzione della caparra, pari ad Euro 51.645,68, “oltre agli interessi nella misura legale dall’1 settembre 1999 al saldo effettivo”; tenuto conto del rigetto sia della domanda principale che di quella riconvenzionale, compensava le spese di entrambi i giudizi.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione P.A..

Resistono con controricorso M.A. e M.T..

Il ricorrente ha depositato memoria con cui eccepisce l’inammissibilità del controricorso perchè tardivamente notificato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

a) Il primo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. (vecchio testo) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”: la Corte d’appello avrebbe “inopinatamente ed apoditticamente” dichiarato inammissibile il sesto motivo di gravame, con il quale il ricorrente lamentava il rigetto della propria domanda riconvenzionale di accertamento della legittimità del recesso dal contratto preliminare, con conseguente diritto alla ritenzione della caparra confirmatoria.

Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha rilevato come l’appellante (ora ricorrente) si fosse limitato a richiamare la comparsa conclusionale depositata in primo grado (“per tutti i motivi già esposti nella comparsa conclusionale di primo grado, depositata l’1 febbraio 2007, da aversi qui per ripetuti e trascritti”), senza fare cenno alcuno, neppure sintetico, agli argomenti sviluppati nel suddetto atto, al fine di contrastare la motivazione della sentenza impugnata, e ha così dichiarato l’inammissibilità del motivo. In tal modo ha seguito l’orientamento di questa Corte secondo cui l’onere di specificazione dei motivi di appello imposto dall’art. 342 c.p.c., non è assolto “con il semplice richiamo per relationem alla comparsa conclusionale di primo grado” (Cass. 20 settembre 2002, n. 13756). Il principio è stato affermato anche dalla pronuncia richiamata dal ricorrente (Cass. 25308/2014, ribadita da Cass. 17268/2020), che differenzia l’ipotesi del mero rinvio dalla diversa ipotesi in cui nell’atto di appello vengano utilizzate argonnentazioni già spese nella comparsa conclusionale di primo grado.

b) Il secondo motivo lamenta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: la Corte d’appello ha riconosciuto agli appellati, oltre alla somma di 51.645,68 Euro versata a titolo di caparra, gli interessi su tale somma dall’1 settembre 1999 al saldo effettivo, pur essendosi gli originari attori limitati a richiedere nella domanda introduttiva, oltre alla restituzione del doppio della caparra, gli interessi dal quindicesimo giorno dalla diffida (dell’11 agosto 2000) e pur avendo il giudice di primo grado riconosciuto tali interessi soltanto a far data dal 21 febbraio 2001, ossia dalla data di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.

Il motivo è fondato. Il giudice d’appello – che ha confermato il rigetto della domanda riconvenzionale, ma in accoglimento del primo motivo d’appello ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato la risoluzione del contratto preliminare di compravendita per grave inadempimento del ricorrente e condannato il medesimo al pagamento del doppio della caparra – nell’ordinare la restituzione della caparra quale effetto del disinteresse manifestato dalle parti all’esecuzione del contratto era vincolato dalla richiesta fatta valere da M.A. e T.. (Nell’atto di citazione di primo grado i M. avevano chiesto gli interessi a decorrere dal “quindicesimo giorno dalla diffida dell’11 agosto 2000” (p. 6 dell’atto). Il giudice d’appello, pertanto, non poteva individuare nell’1 settembre 1999 il dies a quo della decorrenza degli interessi.

c) Il terzo motivo denuncia “violazione dell’art. 91 c.p.c. e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”: la Corte d’appello ha compensato le spese di entrambi i gradi del processo con una motivazione – “tenuto conto del rigetto sia della domanda principale che della domanda riconvenzionale” – che sarebbe “tanto laconica quanto apodittica”, “in qualche modo” giustificabile per il giudizio di primo grado, ma non per il secondo grado nel quale il solo sesto motivo (con decisione ad avviso del ricorrente illegittima) è stato dichiarato inammissibile.

Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha correttamente, nel liquidare le spese dei due gradi, valutato l’esito globale del giudizio e le ha compensate alla luce del rigetto sia della domanda principale fatta valere dagli attori che di quella riconvenzionale proposta dal convenuto, ora ricorrente, così applicando l’art. 92 c.p.c., comma 2, non rilevando al riguardo l’infondata contestazione del convenuto circa la declaratoria di inammissibilità del motivo di gravame che contestava il rigetto della riconvenzionale (supra sub a).

II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e va disposta la decorrenza degli interessi sulla somma già riconosciuta dal giudice d’appello (Euro 51.645,68) a partire dal quindicesimo giorno dalla diffida dell’11 agosto 2000, ossia dal 26 agosto 2000.

Circa la spese, dato che l’accoglimento del secondo motivo ha comportato la riforma della pronuncia impugnata unicamente in relazione al decorso, posticipato di un anno, degli interessi relativi alla somma che il ricorrente è stato condannato a restituire a controparte, non è sostanzialmente mutata la situazione di soccombenza reciproca delle parti, così che va confermata la compensazione delle spese dei due gradi di merito; quanto alle spese del presente giudizio, sono irripetibili, considerata la tardività del controricorso (a fronte della notificazione del ricorso in data 24 marzo 2016, il controricorso risulta essere stato notificato il 6 maggio 2016 a mezzo posta elettronica certificata).

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettati il primo e il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dispone la decorrenza degli interessi sulla somma già riconosciuta dal giudice d’appello (Euro 51.645,68) a partire dal 26 agosto 2000; fa propria la liquidazione delle spese dei gradi di merito e dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della Sezione Seconda Civile, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

 

 

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