Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8300 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. III, 12/04/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6942/2009 proposto da:

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE BENI CEDUTI SEDE CONCORDATO PREVENTIVO

CREDITORI FEDERAZIONE ITALIANA CONSORZI AGRARI SOC.COOP. A R.L.

(OMISSIS), in persona del liquidatore giudiziale Avv.

S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO

PORPORA 16, presso lo studio dell’avvocato MOLE’ Marcello, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA EUROSISTEMI S.P.A. ORA BANCA POPOLARE LODI S.P.A. (OMISSIS)

in persona del suo procuratore Dott. F.M., BPL

INVESTIMENTI S.P.A. POI BANCO POPOLARE SOC. COOP. (OMISSIS) in

persona del suo procuratore Dott. F.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato MANZI Luigi, che li rappresenta e difende giusta delega

a margine del controricorso;

MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

sul ricorso 7912/2009 proposto da:

BANCO POPOLARE SOC. COOP. in persona del suo procuratore Dott. F.

M., BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A. (OMISSIS) in persona del

suo procuratore Dott. F.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

MANZI LUIGI, che li rappresenta e difende giusta procura speciale del

Dott. Notaio STUCCHI LORENZO in LODI (MI) del 13/03/2009, REP. n.

171592;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli

uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

e contro

FEDERAZIONE ITALIANA CONSORZI AGRARI SOC. COOP. A R.L. IN

LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO PREVENTIVO, LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEI

BENI CEDUTI IN SEDE DI CONCORDATO PREVENTIVO AI CREDITORI DELLA

(OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

FEDERAZIONE ITALIANA CONSORZI AGRARI SCARL IN LIQUIDAZIONE ED IN

CONCORDATO PREVENTIVO in persona del Commissario Liquidatore Cons.

M.G., LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEI BENI CEDUTI IN SEDE

DI CONCORDATO PREVENTIVO AI CREDITORI (OMISSIS) in persona del

Liquidatore giudiziale Avv. S.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA NICOLO PORPORA 16, presso lo studio

dell’avvocato MOLE’ MARCELLO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CAPPONI BRUNO giusta delega in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

e contro

BANCO POPOLARE SOC. COOP., BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A.

(OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 550/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Prima Civile, emessa il 27/11/2007, depositata il 11/02/2008

RGG.NN. 3827/2004 e 3842/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/03/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato MOLE’ MARCELLO;

udito l’Avvocato CAPPONI BRUNO;

udito l’Avvocato DE BELLIS GIANNI;

udito l’Avvocato MANZI LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso con l’inammissibilità del

ricorso principale;

l’accoglimento del 3^ e 4^ motivo e il rigetto nel resto del ricorso

incidentale.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1.- Nell’immediato dopoguerra l’Alto Commissariato per l’Alimentazione incaricò la Federazione Italiana dei Consorzi Agrari (in seguito Federconsorzi) s.c.r.l. di gestire, “per conto, nell’interesse e sotto il controllo dello Stato” le operazioni di importazione, conservazione e distribuzione di prodotti alimentari.

Tanto in forza delle disposizioni del D.Lgs. 26 gennaio 1948, n. 59, recante “Assunzione a carico dello Stato dell’onere risultante dall’importazione di cereali e prodotti comunque destinati alla pani- pastificazione a decorrere dalla campagna cerearciola 1946/1947”.

Con provvedimento del 22.8.1950, l’Alto Commissariato ed il Ministero del tesoro incaricarono la Federconsorzi di “procedere all’importazione di semi oleosi, di olio di semi allo stato prodotto grezzo o di olio raffinato commestibile nonchè di olio di oliva”.

Per la conduzione di tale gestione fu autorizzato il ricorso al credito bancario. In considerazione dell’urgenza delle operazioni, Fderconsorzi fu invitata a dare subito corso alle operazioni di importazione e fu previsto che eventuali saldi passivi sarebbero stati rimborsati dallo Stato secondo le norme della disposizione di legge che sarebbe stata emanata.

La L. 22 novembre 1957, n. 1294, nel prevedere che le operazioni di importazione e di gestione di olii e semi oleosi erano da intendersi svolte per conto dello Stato, stabilì che la differenza attiva fosse versata allo Stato e che lo stesso assumesse l’onere dell’eventuale differenza passiva, prevedendo che liquidazioni e pagamenti sarebbero stati effettuati dalle Amministrazioni interessate sulla base dei rendiconti finali di gestione, da emettersi nei modi che avrebbero stabilito le Amministrazioni d’intesa col Ministero del tesoro, con l’obbligo di tenere la gestione separata da quelle relative ad ogni altra attività.

Alla Federconsorzi furono dunque concessi finanziamenti da vari istituti bancari.

2. Per la campagna 1950/1951, nel novembre del 1950 ICCRI concesse a Federconsorzi un finanziamento di USA 2.407.584. A seguito della mancata restituzione delle somme versate, il 4.3.1983 recedette dal contratto e richiese il pagamento del dovuto, indicato in L. 18.650.563.063. Non essendo stato effettuato il pagamento, nel gennaio del 1988 convenne in giudizio Federconsorzi ed il Ministero del tesoro chiedendone la condanna solidale al pagamento della somma di L. 41.167.606.289, calcolata alla data del 31.12.1987, oltre agli interessi convenzionali.

I convenuti resistettero:

– Federconsorzi rilevando che, in difetto di avveramento della condizione del totale rimborso da parte dello Stato delle differenze passive di gestione, ICCRI non avrebbe potuto interrompere il rapporto di finanziamento e domandare il pagamento del saldo, e comunque domandando di essere tenuta indenne dal Ministero del Tesoro in caso di accoglimento della domanda nei suoi confronti;

il Ministero rappresentando di essere estraneo al rapporto intercorso tra la banca e Federconsorzi ed instando anche per il rigetto della domanda svolta da quest’ultima in suo confronto.

Nel giugno del 2001 intervenne in giudizio il liquidatore dei beni della Federconsorzi, intanto ammessa al concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il quale non contestò che la società avesse agito quale mandataria senza rappresentanza dell’amministrazione dello Stato ma sostenne che, per effetto dell’ammissione alla procedura di concordato, l’adempimento dell’obbligazione sarebbe stato possibile solo a seguito di corresponsione da parte del Ministero del passivo della gestione della campagna del 1950/1951. Fu dunque domandato l’accertamento del credito di Federconsorzi nei confronti dell’Amministrazione dello Stato.

Intervenne in giudizio, quale successore a titolo particolare di ICCRI (intanto divenuto BPL Investimenti s.p.a.), anche Banca Eurosistemi s.p.a., che fece proprie le richieste della banca dante causa, rimasta in giudizio.

Con sentenza n. 36049 del 2003 il tribunale di Roma condannò il Ministero dell’economia e delle finanze, in solido col commissario giudiziale del concordato, al pagamento di Euro 33.629.700, oltre agli interessi dall’1.7.1991, affermò il diritto della Banca all’ammissione al passivo concordatario, accolse la domanda di garanzia del commissario giudiziale del concordato preventivo di Federconsorzi nei confronti del Ministero.

3. L’appello dei Ministero è stato accolto dalla corte d’appello di Roma con sentenza n. 550 del 2008 sui rilievi:

– che non era pertinente il richiamo del D.Lgs. n. 169 del 1948, in quanto relativo ad importazione di cereali e dei prodotti destinati alla pani-pastificazione;

– che la L. n. 1294 del 1957, art. 15, aveva sanato la precedente mancanza di fondamento normativo in ordine al mandato senza rappresentanza conferito nel 1950 alla Federconsorzi, stabilendo che dovesse considerarsi svolta per conto dello Stato l’attività di gestione relativa agli olii ed ai semi oleosi;

che l’art. 7 aveva bensì previsto l’assunzione a carico dello Stato del passivo della gestione svolta dalla mandataria Federconsorzi (senza, peraltro, immediata assunzione di impegni finanziari in quanto la copertura di eventuali oneri era rimessa dall’art. 10 a successive leggi di spesa), ma aveva così determinato un obbligo nei soli confronti dell’ente gestore, la cui attività non poteva essere organicamente imputata allo Stato e che non valeva a costituire un rapporto obbligatorio diretto tra il mandante ed terzi contraenti col mandatario.

La corte d’appello ha accolto anche il gravame della Federconsorzi, dichiarando non esigibile il credito per mancato avveramento della condizione sospensiva costituita dal rimborso delle differenze passive di gestione da parte dello Stato.

Ha, per converso, respinto l’appello incidentale della banca volto a far valere la responsabilità extracontrattuale del Ministero per lesione del credito da fatto illecito, rilevando che la domanda subordinata di risarcimento del danno era stata tardivamente proposta solo con la comparsa conclusionale di primo grado.

4. Ricorrono per cassazione (con ricorso iscritto al ruolo generale col n. 6942/09) la Liquidazione giudiziale dei beni della Federconsorzi e la Federconsorzi in liquidazione ed in concordato preventivo, affidandosi ad un unico motivo illustrato anche da memoria.

Resiste con controricorso il Ministero dell’economia e delle finanze.

Resistono con unico controricorso anche il Banco popolare soc. coopo.

(quale successore a titolo universale di BPL o Bipielle Investimenti s.p.a.) e la Banca Popolare di Lodi s.p.a. (quale titolare del ramo d’azienda comprendente il rapporto per cui è causa).

I controricorrenti hanno depositato memorie illustrative.

5.- Autonomo ricorso per cassazione (iscritto al n. 7912/09 del ruolo generale) avverso la stessa sentenza è stato proposto anche dal Banco Popolare e dalla Banca Popolare di Lodi, che si affidano a cinque motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’economia e delle finanze.

Resistono con controricorso anche la Liquidazione giudiziale dei beni della Federconsorzi e la Federconsorzi in liquidazione ed in concordato preventivo, che con ricorso incidentale articolano il medesimo motivo di cui al ricorso principale, illustrato anche da memoria.

I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

6.- All’udienza dell’1.3.2011 è stato trattato anche il ricorso iscritto al n. 30715/07 del ruolo generale (a sua volta trasmesso al Primo Presidente).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avvero la tesa sentenza.

2.- Federconsorzi, nella sopra indicata duplice componente soggettiva, deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., dolendosi che la corte d’appello non sì sia pronunciata, ovvero abbia erroneamente ritenuto che la questione fosse assorbita dal rigetto della domanda della banca, sulla domanda di accertamento del proprio credito nei confronti del Ministero dell’economia e della finanze per Euro 268.557.590,00, pari a L. 520.000.000.000, corrispondente al saldo passivo al 31.12.1996 della gestione 1950/51 dell’olio di semi e semi oleosi di importazione, quale risultante dal rendiconto oggetto del giudizio dichiarato estinto ai sensi della L. 14 gennaio 1994, n. 2, art. 2, da aumentarsi degli interessi legali a far data dall’1.1.1997.

Rappresenta che la domanda era stata ritualmente formulata in primo grado, sotto forma di richiesta di condanna del Ministero, con la comparsa di intervento volontario della Liquidazione dei beni ceduti in data 22.6.2001 e ridotta a domanda di mero accertamento (per motivi fiscali) all’udienza di precisazione delle conclusioni del 4.3.2003.

3.- Il Banco Popolare e la Banca Popolare di Lodi articolano cinque motivi di ricorso.

3.1.- Col primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 169 del 1948, art. 2, e L. n. 1294 del 1957, art. 10, per non avere la corte d’appello considerato unitariamente le due disposizioni, dalle quali risultava che il reperimento dei mezzi finanziari, in relazione agli scopi perseguiti ed alle esigenze alimentari della popolazione da soddisfare, riguardava non l’obbligo dello Stato, già indicato dalla legge e dunque esistente, ma le modalità di attuazione dello stesso. Si sarebbe potuto porre, al più, un problema di esigibilità, ma non avrebbe potuto allora non essere considerato che giustificare il mancato adempimento di un’obbligazione dopo oltre 50 anni equivaleva a considerare lo Stato sciolto dall’osservanza della legge.

La lettera di incarico del 22.8.1950 aveva dunque dato luogo non già ad un mandato senza rappresentanza, ma ad un mandato affatto speciale disposto da espresse disposizioni di legge volte a consentire la soddisfazione di un interesse pubblico, non riconducibile ad un contratto tipico e comportante la responsabilità dello Stato in forza della garanzia impropria sottesa all’affidamento dell’incarico di gestione della campagna olearia.

3.2.- Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni, delle quali si prospetta l’illegittimità costituzionale (se non interpretate in senso compatibile con la Carta alla luce dell’art. 81 Cost., comma 4, artt. 41, 3 e 97 Cost.), determinata dal mancato rispetto dell’obbligo della copertura finanziaria degli oneri accertati in via definitiva dalla Corte dei conti per effetto della L. L. n. 20 del 1994, art. 2.

3.3.- Col terzo motivo la sentenza è censurata per omessa o insufficiente motivazione sul fatto decisivo costituito dalla ritenuta inefficacia del recesso della banca dal contratto di finanziamento in quanto asseritamene sottoposto alla non avveratasi condizione della copertura integrale da parte dello Stato delle passività di gestione, senza dare adeguatamente conto delle ragioni che avevano indotto la corte territoriale a considerare quella copertura come condizione, anzichè come termine incertus quando.

3.4.- Col quarto motivo è subordinatamente dedotta violazione dell’art. 1335 c.c., per non avere la corte d’appello ritenuto che, se di condizione si fosse trattato, la condizione sarebbe stata meramente potestativa, essendo il suo verificarsi rimesso alla volontà del debitore (Federconsorzi) o del debitore sostanziale (lo Stato).

3.5.- Col quinto motivo è dedotta omessa o insufficiente motivazione in punto di ravvisata, tardiva proposizione, solo in comparsa conclusionale, della domanda di risarcimento da responsabilità extracontrattuale, essendo stata per contro prospettata sin dall’atto introduttivo la responsabilità del Ministero in ragione dell’impegno assunto dallo Stato e della mancata emanazione della legge di copertura degli oneri finanziari, neppure dopo il deposito del rendiconto, avvenuto nel 1987, con oltre trent’anni di ritardo. Non era stato dato, dunque, adeguato conto della valutazione del contenuto sostanziale della pretesa fatta valere ab origine dalla banca.

4.- Il collegio ritiene che i sopraindicati motivi dei ricorsi pongano questioni di massima di particolare importanza, della cui soluzione pare opportuno che siano investite le Sezioni Unite.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi e dispone che gli atti siano trasmessi al Primo Presidente in vista dell’eventuale assegnazione dei ricorsi alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA