Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8300 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/04/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 07/04/2010), n.8300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7494/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 45/2 005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del 20/12/05, depositata il 23/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. WLADIMIRO DE NUNZIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23/1/2006 la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte dichiarava inammissibile il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate Ufficio Novara nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Novara di accoglimento dell’impugnazione proposta dal contribuente Sig. S.M. dell’avviso di diniego di rimborso dell’Irap versata per gli anni d’imposta dal 1998 al 2000.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Con requisitoria scritta il P.G. ha richiesto emettersi pronunzia ex art. 375 c.p.c., di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 11 e 52, D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 61, 62 e 68, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che il giudice dell’appello abbia erroneamente dichiarato inammissibile il gravame interposto – come risulta dall’impugnata sentenza – dall’Agenzia delle entrate di Novara (e non già di Mantova, come per mero errore materiale risulta indicato nel ricorso), all’esito della istituzione delle Agenzie delle entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, con successione a titolo particolare della stessa nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale nei procedimenti come nella specie introdotti successivamente alla suindicata data la legittimazione ad causam e ad processum spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate.

Il motivo è fondato.

In base a consolidato orientamento di questa Corte in tema di contenzioso tributario, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione ad causam e ad processum nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all’Agenzia;

tale legittimazione costituisce infatti il riflesso, sul piano processuale, della separazione tra la titolarità dell’obbligazione tributaria, tuttora riservata allo Stato, e l’esercizio dei poteri statali in materia d’imposizione fiscale, il cui trasferimento all’Agenzia, previsto dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, esula dallo schema del rapporto organico, non essendo l’Agenzia un organo dello Stato, sia pure dotato di personalità giuridica, ma un distinto soggetto di diritto (v. Cass., Sez. Un., 14/2/2006, n. 3118).

Si è altresì precisato che gli uffici periferici dell’Agenzia delle entrate sono legittimati attivamente e passivamente a stare in giudizio, nei limiti delle loro attribuzioni, dinanzi alle Commissioni tributarie.

In tal caso essi possono essere rappresentati tanto dal rispettivo direttore, quanto da altra persona da lui delegata (v. Cass., 8/2/2008, n. 3058).

La legittimazione processuale degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate trova fondamento nella norma statutaria (art. 5, comma 1, del Regolamento di amministrazione delle Agenzie) adottata ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 66; ne consegue che agli uffici locali va riconosciuta la posizione processuale di parte e l’accesso alla difesa davanti alle commissioni tributarie tramite la rappresentanza del direttore, permanendo la vigenza del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 7 (v. Cass., 10/3/2008, n. 6338).

Pertanto, gli uffici periferici dell’Agenzia delle entrate hanno la capacità di stare in giudizio, in via concorrente ed alternativa al direttore, secondo un modello simile alla preposizione institoria disciplinata dagli artt. 2203 e 2204 c.c., configurandosi detti uffici quali organi dell’Agenzia che, al pari del direttore, ne hanno la rappresentanza, con la conseguenza dell’imputabilità all’organo rappresentato dell’attività da loro svolta e l’ulteriore conseguenza della sussistenza della legittimazione passiva ed attiva concorrente, anche nel processo innanzi al giudice ordinario (v. Cass., 9/4/2009, n. 8703).

Orbene, laddove nell’impugnata sentenza risulta affermato sia che “La Commissione non ignora la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, che afferma dovere la Agenzia delle entrate stare in giudizio in grado di legittimità unicamente in persona del suo direttore – legale rappresentante pro tempore, ma, al contempo sostiene che, nei giudizi di merito, la medesima Agenzia delle entrate possa stare in giudizio in persona del responsabile dell’ufficio locale. Questa argomentazione però non convince la Commissione. Anzitutto manca la minima considerazione del fatto che il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 11, non sono stati modificati dalla riforma, mentre la Suprema Corte sembra interpretarli come se tale modifica fosse avvenuta. Poi manca una argomentazione tale da spiegare per quale ragione la trattazione del contenzioso significhi solo istruttoria interna se si tratta del giudizio di Cassazione, mentre se si tratta dei giudizi di merito comporti addirittura una soggettivizzazione esterna di tali articolazioni, di natura aziendale, che la stessa Corte non ritiene dotate di rilevanza esterna … Così come appare incoerente lo sdoppiamento della Agenzia delle entrate fra i primi due gradi di giudizio e quello di legittimità, a fronte dell’inesistenza di alcuna norma che valga a fondarlo”; sia che “solo il direttore dell’Agenzia delle entrate, o colui che da questi abbia ricevuto una procura generale o speciale” può “rappresentare sul piano sostanziale l’Agenzia delle entrate e quindi agire o resistere in giudizio. Nel caso di specie … l’Agenzia delle entrate sta in giudizio in persona di un soggetto (il Direttore dell’Ufficio di Novara) che non ha giustificato tali poteri di rappresentanza e che pertanto deve ritenersi privo di legittimazione sostanziale ad agire in giudizio. La conseguenza è pertanto necessitata: l’Agenzia delle entrate, come tale, non è validamente costituita in questo giudizio di appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Novara, mentre si è costituita ed è presente in giudizio unicamente una persona fisica, priva di poteri di rappresentanza e quindi carente di legittimazione sostanziale rispetto al rapporto tributario per cui è causa”, emerge evidente che il giudice dell’appello ha invero disatteso i suindicati principi.

Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che facendo dei medesimi applicazione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

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