Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 830 del 19/01/2021

Cassazione civile sez. III, 19/01/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 19/01/2021), n.830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30285-2019 proposto da:

T.J., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato ROSA

VIGNALI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1607/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. T.J., cittadino del (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 nvoembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (nel testo applicabile catione temporis).

2. A fondamento della sua istanza dedusse di essere fuggito dal (OMISSIS) a causa della precarietà esistenziale e di assenza di tutela giuridica da parte delle istituzioni bengalesi dopo che i luoghi di origine avevano subito gravi allegamenti nel 2012 tanto da perdere casa ed ogni bene materiale.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza. Avverso tale provvedimento propose opposizione ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli, che ha rigettato il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) il richiedente asilo non credibile;

b) infondata la domanda di protezione internazionale perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

3.1. La Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 1607 del 20 marzo 2019 ha confermato la decisione del Tribunale.

4. Avverso tale pronuncia T.J. ricorre per cassazione con 4 motivi. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio perchè il giudice del merito ha rigettato il gravame di appello sul mancato presupposto della mancata produzione di documenti presenti invece nel fascicolo telematico.

5.2 Con il secondo, terzo e quarto motivo lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 per non avere il giudice valutato, per il riconoscimento della protezione umanitaria, la condizione di vulnerabilità.

I motivi congiuntamente esaminati sono fondati.

In tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione.” (cfr. Cass. 8571/2020; Cass. 13079/2019)

A tal fine il giudice di merito deve osservare il seguente percorso argomentativo:

a) non può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l’alimentano.

b) le relative basi normative sono “a compasso largo”: l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 della Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria “a clausola generale di sistema”, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione.

c) deve essere, pertanto, ribadito l’orientamento di questa Corte (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e seguito, tra le altre, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19, cit., nonchè dalla prevalente giurisprudenza di merito) che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.” La sentenza impugnata è fuori dai limiti posti dalla predetta giurisprudenza. Infatti il giudice del merito si è limitato ad una affermazione apodittica (pag. 6) ritenendo che il ricorrente non versa in una condizione di vulnerabilità tale da consentire la forma di protezione umanitaria. Inoltre nulla è stato detto sulle alluvioni che si sono verificate nel 2012 in alcune zone del paese che hanno causato la distruzione di campi e coltivazioni. Il giudice del merito ha anche omesso di esaminare le dichiarazioni rese da T.J. dinnanzi alla commissione territoriale e allegata nel fascicolo informatico come evidenziato a pag. 8 -9 del ricorso.

6. Pertanto la Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazioni, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021

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