Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 830 del 16/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/01/2020, (ud. 03/07/2019, dep. 16/01/2020), n.830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23110 – 2018 R.G. proposto da:

S.E. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in Roma,

alla via della Pineta Sacchetti, n. 201, presso lo studio

dell’avvocato Gianluca Fontanella che lo rappresenta e difende in

virtù di procura speciale su foglio separato allegato in calce al

ricorso.

RICORRENTE

contro

AGENZIA delle ENTRATE – RISCOSSIONE – c.f. 13756881002 – (già in

persona di “Equitalia Servizi di Riscossione” s.p.a.)

INTIMATA

avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 2720 del 5.2.2018,

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2019

dal consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato in data 28.4.2017 S.E. citava a comparire dinanzi al giudice di pace di Roma il Comune di Grottaferrata, Roma Capitale, il Comune di Olbia, il Comune di Sassari, la Prefettura di Perugia, la Prefettura di Roma ed “Equitalia Servizi di Riscossione” s.p.a., così proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, avverso talune cartelle di pagamento di importo complessivo pari ad Euro 5.876,43.

Ne chiedeva l’annullamento in dipendenza – tra l’altro – dell’intervenuta prescrizione delle ragioni di credito per le quali le cartelle recavano intimazione di pagamento.

Resistevano il Comune di Sassari, la Prefettura di Roma e Roma Capitale.

Non si costituivano il Comune di Grottaferrata, il Comune di Olbia, la Prefettura di Perugia ed “Equitalia Servizi di Riscossione” s.p.a..

Con sentenza n. 23448/2017 l’adito giudice rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese di lite.

2. Proponeva appello S.E..

Non si costituivano e venivano dichiarati contumaci Roma Capitale, il Comune di Grottaferrata, il Comune di Olbia, il Comune di Sassari, la Prefettura di Perugia, la Prefettura di Roma e l'”Agenzia delle Entrate e della Riscossione” (già in persona di “Equitalia Servizi di Riscossione” s.p.a.).

Con sentenza n. 2720 del 5.2.2018 il tribunale di Roma accoglieva il gravame, dichiarava estinti i crediti e condannava – unicamente – l'”Agenzia delle Entrate e della Riscossione” a rimborsare all’appellante le spese di lite, liquidate in Euro 654,00, di cui Euro 400,00 per onorari ed Euro 254,00 per spese, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, per il primo grado ed in Euro 873,00, di cui Euro 500,00 per onorari ed Euro 373,00 per spese, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, per il grado d’appello.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso S.E.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

L'”Agenzia delle Entrate e della Riscossione” non ha svolto difese.

4. Il relatore ha formulato proposta di manifesta fondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

5. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, delle tabelle 1 e 2 al D.M. cit. allegate, dell’art. 91 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c..

Deduce che il tribunale ha atteso alla liquidazione dei compensi e per il primo grado e per il secondo grado in forma omnicomprensiva e non già distintamente per ciascuna fase, così da precludere il riscontro della legittimità della relativa liquidazione.

Deduce in ogni caso che, in rapporto al valore – Euro 5.876,43 – della controversia e dunque allo scaglione di riferimento (Euro 5,200,01 – Euro 26,000,00), il tribunale ha liquidato gli onorari e per il primo grado e per il secondo grado in misura inferiore ai minimi.

6. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

7. Si dà atto previamente della rituale notifica, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo “protocollo.pec.agenziariscossione.gov.it”, in data venerdì 27.7.2018, del ricorso per cassazione all'”Agenzia delle Entrate – Riscossione”, rimasta contumace in grado d’appello e rimasta contumace, in persona di “Equitalia Servizi di Riscossione” s.p.a., in primo grado.

Invero vi è attestazione di conformità datata 27.7.2018 dei messaggi p.e.c. – per la notifica all'”Agenzia delle Entrate – Riscossione” – con sottoscrizione autografa del difensore del ricorrente.

8. Sussiste la denunciata violazione dei minimi tariffari, anche a tener conto delle diminuzioni massime, di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, dei valori medi di cui al prospetto n. 1 – “giudizi innanzi al giudice di pace” – e di cui al prospetto n. 2 – “giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale” – delle tabelle allegate al medesimo D.M. n. 55 del 2014 (non si applica al caso di specie, ratione temporis, il D.M. 8 marzo 2018, n. 37, pubblicato in G.U. n. 96 del 26.4.2018; l’impugnata sentenza del tribunale di Roma è stata depositata il 5.2.2018).

8.1. Difatti, alla stregua della tabella n. 1 allegata al D.M. n. 55 del 2014 (“giudizi innanzi al giudice di pace”) ed in rapporto alla scaglione di riferimento (Euro 5.200,01 – Euro 26.000,00), i minimi, limitatamente al giudizio di primo grado e con riferimento alle fasi per le quali il ricorrente ha denunciato la violazione (cfr. ricorso, pag. 7), si specificano come segue: fase di studio Euro 202,50, fase introduttiva Euro 167,50, fase decisionale Euro 355,00.

Quindi i “minimi” sono pari ad Euro 725,00. Viceversa il tribunale di Roma ha liquidato la minor somma di Euro 400,00.

8.2. Difatti, alla stregua della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55 del 2014 (“giudizi innanzi al tribunale”) ed in rapporto alla scaglione di riferimento (Euro 5.200,01 – Euro 26.000,00), i minimi, limitatamente al giudizio di appello (dinanzi al tribunale) e con riferimento alle fasi per le quali il ricorrente ha denunciato la violazione (cfr. ricorso, pag. 7), si specificano come segue: fase di studio Euro 437,50, fase introduttiva Euro 370,00, fase decisionale Euro 810,00. Quindi i “minimi” sono pari ad Euro 1,617,50. Viceversa il tribunale di Roma ha liquidato la minor somma di Euro 500,00.

9. In accoglimento del ricorso la sentenza n. 2720 del 5.2.2018 del tribunale di Roma va cassata – nei limiti dell’addotta censura – con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

10. In dipendenza dell’accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti perchè il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa, nei limiti della censura di cui all’esperito ricorso, la sentenza n. 2720 del 5.2.2018 del tribunale di Roma;

rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2020

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