Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 830 del 16/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/01/2017, (ud. 10/05/2016, dep.16/01/2017),  n. 830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBNARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7962-2015 proposto da:

RANDAZZO MATTEO, elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour

presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato

ISABELLA CASALES MANGANO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANIA 284/14 V.G.,

depositato il 11/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. Relatore MILENA FALASCHI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Catania, con decreto depositato l’11 agosto 2014, ha dichiarato improcedibile l’opposizione proposta, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter da R.M. avverso il decreto con il quale il consigliere delegato della medesima Corte aveva respinto la domanda di equa riparazione dal medesimo proposta con riferimento ad un giudizio svoltosi dinanzi alla Corte d’appello di Caltanissetta.

L’adita Corte d’appello ha rilevato che lo stesso opponente aveva affermato di non poter fornire la prova dell’avvenuta notificazione e aveva chiesto un nuovo termine per la notifica, termine che ha ritenuto che non potesse essere concesso facendo applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 20604 del 2008.

Il R. ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto decreto, sulla base di un unico motivo.

L’intimato Ministero scaduti i termini per illustrare le difese, ha depositato “atto di costituzione” al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter in relazione all’art. 12 preleggi e agli artt. 162 e 291 c.p.c., nonchè difetto assoluto di motivazione, censurando il decreto impugnato per non avere la Corte d’appello concesso un nuovo termine per provvedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. In proposito richiama la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 5700 del 2014.

Il ricorso appare fondato.

Effettivamente, con la sentenza n. 5700 del 2014, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio per cui “in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge. Ne consegue che il giudice, nell’ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica”. La Corte d’appello si è all’evidenza discostata da tale principio, omettendo di concedere alla parte il richiesto termine per procedere alla rinnovazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.

Il ricorso va accolto e il decreto impugnato cassato con rinvio alla Corte d’appello di Catania la quale, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della opposizione e alla regolamentazione anche delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso;

cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2017

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