Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 830 del 16/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 830 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 13535-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

Data pubblicazione: 16/01/2014

contro
TORNATORA GIUSEPPE;

– intimato avverso la sentenza n. 97/37/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 21.3.2011, depositata il 19/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.

(“Y

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO
ATTILIO SEPE.
L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. Giuseppe Tornatora per la
cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il

contribuente ai sensi dell’articolo 9 bis 1. 289/02, in relazione alla quale era
stato omesso il tempestivo ed integrale pagamento di tutte le rate.
Il contribuente non si è costituito.
All’esito del deposito della relazione ex art. 380 bis cpc – comunicata al
Pubblico Ministero e notificata alla parte ricorrente – la causa è stata discussa
nell’adunanza della camera di consiglio del 27.11.13, per la quale non sono
state depositate memorie difensive ed alla quale nessuno è comparso.
La ricorrente Agenzia delle Entrate non ha offerto la prova del perfezionamento
della notifica del ricorso. Dalla relata di notifica in calce al ricorso si rileva,
infatti, che questo fu spedito a Giuseppe Tornatora mediante raccomandata
postale n. 77796753501-1 inviata al medesimo Giuseppe Tornatora, nello
studio del domiciliatario di costui, rag. Patrizia Campitelli (in Roma, piazza dei
Visconti n. 13); ma del ricevimento di tale raccomandata non vi è prova,
avendo la ricorrente omesso di produrre il relativo avviso (senza, peraltro,
avanzare alcuna istanza di rimessione in termini).
Non vi è quindi prova della notifica del ricorso a Giuseppe Tornatora e,
pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile (cfr. SSUU n. 627/08).
Non vi è luogo a regolazione delle spese di questo giudizio, non essendosi
costituito l’intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2013.

11 Funzionano vitukuziano

diniego opposto dall’Ufficio ad una richiesta di condono avanzata dal

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