Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 83 del 04/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 04/01/2017, (ud. 21/06/2016, dep.04/01/2017),  n. 83

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria C. – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G. – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.G. – S.M. elettivamente domiciliati in Roma,

via Ludovisi, n. 35, nello studio dell’avv. Massimo Lauro;

rappresentati e difesi dall’avv. Pasquale Lambiase, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.A. – C.A. elettivamente domiciliati in

Roma, via S. Giovanni in Argentella, n. 51, presso Vincenzo Cacace;

rappresentati e difesi dall’avv. Felice Cacace, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

nonchè sul ricorso proposto in via incidentale da:

B.A. – C.A. come sopra rappresentati;

– ricorrenti in via incidentale –

contro

S.G. – S.M.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 186,

depositata in data 27 gennaio 2011;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 21 giugno 2016

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per i controricorrenti l’avv. Cacace;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. Umberto De Augustinis, il quale ha concluso per

l’inammissibilità o rigetto del ricorso principale e per il rigetto

del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 27 giugno 2006 il Tribunale di Torre Annunziata, sezione dist. di Sorrento, in parziale accoglimento della domanda proposta dai signori B.A. e C.A., condannava i convenuti S.G. e M., nonchè Ci.An., alla demolizione di un fabbricato di loro proprietà fino al rispetto della distanza di dieci metri dal confine, nonchè alla rimozione di alcuni pali di castagni apposti sul fondo degli attori.

1.1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, per quanto in questa sede maggiormente rileva, ha dato atto dell’accertamento da parte del consulente tecnico d’ufficio della linea di confine fra i fondi, ed ha quindi osservato che risultava dimostrata l’occupazione del terreno del B. e della C., mentre non poteva ritenersi fondata l’eccezione di usucapione avanzata dalla controparte. Sotto tale profilo la Corte distrettuale ha rilevato che i convenuti non avevano dedotto alcuna prova testimoniale, aggiungendo che le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio erano a tal fine inutilizzabili, costituendo essa non uno strumento di prova, bensì di valutazione di dati già acquisiti. 1.2. Quanto al rispetto delle distanze legali dal confine, si è osservato che gli attori non avevano dimostrato che le opere di ampliamento e di trasformazione realizzate dalla controparte fossero in contrasto con le norme del codice civile e con gli strumenti urbanistici vigenti, ponendo in evidenza che il piano di fabbricazione adottato negli anni ‘60 per le zone rurali non stabiliva una distanza minima dal confine, mentre il P.R.G. successivo, che stabiliva il limite invocato, era stato approvato nel dicembre dell’anno 1986.

L’impossibilità di stabilire la data in cui le opere erano state realizzate non consentiva, quindi, di accertare la sussistenza o meno della violazione denunciata.

1.3. E stata poi rigettata l’impugnazione incidentale con cui si riproponeva la domanda risarcitoria, rigettata dal Tribunale in accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dalle controparti, rilevandosi che non era stata fornita la prova del relativo pregiudizio.

1.4. Per la cassazione di tale decisione i signori S., premesso che la signora An. è deceduta in data (OMISSIS), con conseguente estinzione del proprio diritto di usufrutto sui beni in questione, propongono ricorso, affidato a sette motivi, cui gli intimati resistono con controricorso, interponendo ricorso incidentale, con tre censure.

Le parti hanno depositato memorie a sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., i sigg.ri S. lamentano che la Corte di appello avrebbe ordinato anche la porzione del vecchio fabbricato rurale risalente all’anno 1956, sebbene la domanda di controparte si riferisse soltanto alla parte recentemente trasformata ed ampliata.

2.1. Con il secondo mezzo si deduce violazione dell’art. 115 c.p.c., per la Corte di appello ritenuto non provata la preesistenza del fabbricato suddetto, per non essere stata dedotta al riguardo alcuna prova testimoniale, sebbene si trattasse di circostanza del tutto pacifica.

2.2. Con la terza censura si denuncia la violazione degli artt. 62, 194, 441 e 463 c.p.c., per aver la sentenza impugnata trascurato le acquisizioni della consulenza tecnica d’ufficio in sede percipiente.

2.3. Il quarto motivo attiene alla violazione dell’art. 1158 c.c., per aver la sentenza impugnata affermato la necessità di una prova testimoniale, pur in presenza di documentazione (condono e foto aerea) relative alla costruzione del fabbricato almeno nell’anno 1956.

2.4. La quinta doglianza è relativa alla violazione degli artt. 949 e 1069 c.c.: la pluriennale esistenza del manufatto era sufficiente a supportare l’eccezione di usucapione sollevata dai convenuti, mentre l’onere della prova gravava sulla controparte, che aveva esercitato l’azione negatoria servitutis.

2.5. Con il sesto motivo gli aspetti di natura probatoria dedotti con il mezzo precedente vengono estesi anche alle successive trasformazioni del fabbricato suddetto.

2.6. L’ultimo motivo attiene al regolamento delle spese processuali.

2.7. Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce violazione dell’art. 873 c.c.: la realizzazione in tempi diversi del fabbricato da parte degli S. imponeva di considerare la distanza dal confine anche delle sopraelevazioni, eseguite senza il rispetto del limite previsto dal P.R.G.. Si aggiunge che anche in base al previgente programma di fabbricazione, poichè fra le due proprietà esisteva un dislivello di m 4,50, anche il piano terreno avrebbe dovuto essere arretrato, sulla base di detto PDF, di tre metri.

2.8. Con il secondo mezzo si deduce violazione degli artt. 2043 e 2934 c.c.: la sentenza impugnata, trascurando il motivo di gravame inerente all’eccezione di prescrizione accolta dal primo giudice in relazione all’azione risarcitoria, avrebbe escluso la prova del danno, che, in caso di occupazione abusiva di fondo, è in re ipsa.

3. I primi quattro motivi del ricorso principale possono esaminarsi congiuntamente, in quanto intimamente correlati.

In realtà, una volta accertato, in via incidentale, il confine fra i due fondi, si trattava di stabilire se la realizzazione del piano terra del fabbricato rurale, che avrebbe comportato una parziale invasione della proprietà limitrofa, fosse avvenuta in epoca tale da consentire una positiva verifica in merito all’eccezione di usucapione sollevata dai signori S..

Sotto tale profilo la decisione impugnata non si sottrae alle critiche formulate dai ricorrenti in via principale, essendosi esclusa l’utilizzabilità della documentazione acquisita dall’ausiliario all’uopo nominato, “posto che la consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova, ma uno strumento di valutazione di dati già acquisiti, che non può essere utilizzata al fine di esonerare le parti dall’onus probandi su di esse gravante” (pag. 24).

3.1. Risulta infatti disatteso l’orientamento di questa Corte secondo cui è possibile assegnare alla consulenza tecnica d’ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione “percipiente”, quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone (Cass., 22 gennaio 2015, n. 1190; Cass., 10 settembre 2013, n. 20695; Cass., 13 marzo 2009, n. 6155; Cass. Sez. un., 4 novembre 1996, n. 9522). Non esistevano ragioni per escludere la valutazione della documentazione acquisita dal consulente tecnico d’ufficio, in virtù della quale – secondo la prospettazione dei ricorrenti – l’edificazione del fabbricato rurale era avvenuta nell’anno 1956, ed era anche documentata da un fotogramma aereo del 1974, tanto più che, come si pure sostiene nel ricorso, all’ausiliario, con ordinanza del 5 maggio 2004, era stato ulteriormente richiesto di “esperire ulteriori ricerche riguardanti l’epoca di realizzazione dei manufatti, acquisendo le foto aeree del territorio interessato presso l’Istituto Geografico Militare di (OMISSIS) e di procedere al rilievo topografico dei luoghi oggetto del contendere”.

4. La questione della fondatezza o meno della questione concernente l’usucapione del suolo dei controricorrenti mediante la realizzazione del fabbricato assume rilevanza essenziale, tale da comportare l’assorbimento del sesto e del settimo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, con le precisazioni, quanto a quest’ultimo, che seguono.

5. Ed invero, una volta determinata la nuova linea del confine attraverso l’intervenuta usucapione nei termini sopra indicati, il problema del rispetto delle distanze, anche con riferimento alle sopraelevazioni – che, a quanto è dato intendere, rispettano la sagoma dell’originaria costruzione del piano terra -, non si pone, atteso che l’affermazione della Corte di appello circa l’insussistenza del dovere di rispettare le distanze, “essendo il fondo degli attori inedificato”, non risulta censurata.

Anche la questione del limite di tre metri in presenza di terrapieni, prevista dal Piano di fabbricazione, che per altro non risulta riproposta ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., rimane assorbita, dovendosi per altro richiamare il principio, ormai consolidatosi, secondo cui deve ritenersi ammissibile l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali (Cass., 18 febbraio 2013, n. 3979; Cass., 22 febbraio 2010, n. 3240).

6. Quanto ai rilievi concernenti gli oneri probatori, di cui al quinto motivo del ricorso principale, è sufficiente ribadire che, in tema di azione di rivendicazione, ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un’eccezione riconvenzionale, invocando un possesso “ad usucapionem” iniziato successivamente al perfezionarsi dell’acquisto ad opera dell’attore in rivendica (o del suo dante causa), l’onere probatorio gravante su quest’ultimo si riduce alla prova del suo titolo d’acquisto, nonchè della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il “thema disputandum” all’appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell’invocata usucapione e non già all’acquisto del bene medesimo da parte dell’attore (Cass., 22 aprile 2016, n. 8215; Cass., 30 marzo 2006, n. 7529).

8 – La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra indicati, provvedendo altresì in merito alle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2017

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