Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8299 del 29/04/2020
Cassazione civile sez. VI, 29/04/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8299
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 20152-2019 proposto da:
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N. V., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA D’ARACOELI 1,
presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO MAISTO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato MARCO CERRATO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1753/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 23/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO
RITA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016 osserva;
La FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES n. v. in qualità di incorporante di Fiat s.p.a. ha proposto ricorso per correzione di errore materiale della sentenza n. 1753/2019 depositata in data 23 gennaio 2019 con cui questa Corte, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato innanzi alla Commissione tributaria regionale di Roma in diversa composizione;
deduce che si tratta di mero errore materiale perchè la sentenza impugnata è stata emessa dalla CTR di Torino;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; l’Avvocatura dello Stato ha presentato istanza di adesione.
Si tratta all’evidenza di un errore materiale posto che la sentenza impugnata e cassata proviene dalla CTR del Piemonte.
Il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte sia corretto nel senso che laddove è scritto “Commissione tributaria regionale di Roma” deve correttamente leggersi ed intendersi “Commissione tributaria regionale del Piemonte”; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 1753/2019 sia corretto nel senso che laddove è scritto “Commissione tributaria regionale di Roma” deve correttamente leggersi ed intendersi Commissione tributaria regionale del Piemonte”; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 gennaio 2020.
Depositato in cancelleria il 29 aprile 2020