Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8299 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. II, 24/03/2021, (ud. 16/09/2020, dep. 24/03/2021), n.8299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13198/2016 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONTE ROSSO

5, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE VITALE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FORD ITALIA SPA, IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 4, presso, lo studio

dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1582/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHES.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. Nel 2005 P.F. chiamava in giudizio Ford Italia s.p.a., deducendo che:

– nel 1996 la convenuta lo aveva citato innanzi all’allora Pretura di Roma per ottenerne la condanna al pagamento del prezzo dell’autovettura Ford Fiesta (Lire 7.457.270) e che, costituendosi, aveva eccepito di avere provveduto al pagamento quando era avvenuta la consegna dell’autovettura;

– nel corso del processo, Ford Italia aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto (n. 5082/1996) che ingiungeva il pagamento del prezzo, decreto che era stato eseguito in via forzata, con pignoramento presso terzi e assegnazione (in data 3 giugno 1998) alla Ford della somma pignorata;

– con sentenza 4 febbraio 1999 n. 884, il Pretore di Roma aveva rigettato la domanda di Ford;

– l’opposizione al decreto ingiuntivo era stata dichiarata inammissibile perchè tardiva con sentenza n. 36664/2003, non impugnata e passata in giudicato il 4 gennaio 2005.

L’attore, assumendo l’indebito arricchimento di Ford, ne chiedeva la condanna alla restituzione della somma pignorata.

2. Il Tribunale di Roma, con sentenza 4 marzo 2008, n. 9653, ha accolto la domanda dell’attore e ha condannato Ford al pagamento di Euro 7.667,41, dovendosi “dare prevalenza alla sentenza n. 884/1999, in virtù del pregnante accertamento a cognizione piena ivi compiuto, risultando ininfluente la pur successiva pronuncia in rito di cui alla sentenza n. 36664/2003”.

Ford ha impugnato la pronuncia e la Corte d’appello di Roma con sentenza 9 marzo 2016, n. 1582 – ha ritenuto che “non c’è motivo per non applicare il criterio temporale per la risoluzione dei due giudicati”, così che “a dover essere applicata è la sentenza più recente”, ossia la pronunzia n. 36664/2003, e “cade la prova del pagamento accertata dal Pretore di Roma”: ha così accolto l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di restituzione fatta valere da P..

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione P.F.. Resiste con controricorso Ford Italia s.p.a..

Il controricorrente ha depositato memoria. Memoria è stata depositata pure dal ricorrente, insieme alla nomina del nuovo difensore (va precisato che il deposito della memoria supera il profilo della mancata consegna della comunicazione della data dell’adunanza, essendosi comunque potuto esplicare il diritto di difesa del ricorrente).

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi, che lamentano, sotto il profilo della violazione di legge, come la Corte d’appello abbia da un lato affermato “la prevalenza del giudizio successivo”, ma poi in concreto abbia “disatteso tale criterio affermando la prevalenza del giudizio antecedente, quello conseguente alla esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 5082 del 1996”.

I motivi sono fondati. I giudici di merito hanno soffermato la loro attenzione sulla natura di merito o di rito delle pronunzie e non hanno considerato che i due giudicati erano rappresentati sì da un lato dalla sentenza di rigetto della domanda di pagamento di Ford, ma dall’altro lato non dalla sentenza che ha accertato la tardività dell’opposizione al decreto ingiuntivo, ma dallo stesso decreto ingiuntivo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “l’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto non viene meno di per sè a seguito dell’opposizione tardivamente proposta, così come il passaggio in giudicato dello stesso non è impedito – o revocato – dalla sua impugnazione con la revocazione straordinaria o l’opposizione di terzo (art. 656 c.p.c.), rimedi straordinari per loro natura proponibili avverso sentenze passate in giudicato, l’assoggettamento ai quali del decreto ingiuntivo in tanto ha ragione di esistere in quanto l’esaurimento della esperibilità di quelli ordinari ha già dato luogo al giudicato, che non è inciso, in definitiva, dalla mera opposizione tardiva” (Cass. 19429/2005).

Il criterio temporale, che – come ricorda la Corte d’appello – va utilizzato per risolvere il conflitto tra giudicati, doveva quindi portare il giudice di merito ad applicare la sentenza n. 884/1999 del Pretore di Roma, che aveva accolto l’eccezione di avvenuto pagamento da parte del ricorrente e aveva così respinto la domanda di Ford.

II. Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Roma che deciderà la causa attenendosi al principio di diritto sopra ricordato; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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