Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8299 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. III, 12/04/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30715/2007 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, MINISTERO POLITICE AGRICOLE (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende per legge;

– ricorrenti –

contro

LIQUID. GIUDIZIALE DEI BENI CEDUTI IN CONCORDATO PREVENTIVO, in

persona del Liquidatore Avv. S.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA NICOLO PORPORA 16, presso lo studio

dell’avvocato MOLE’ Marcello, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del controricorso;

BANCO SICILIA (OMISSIS), in persona del Responsabile Direzione

Contenzioso, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO

21, presso lo studio dell’avvocato CARBONETTI FRANCESCO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati VOLTAGGIO ANTONIO,

VOLTAGGIO PAOLO giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4376/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Prima Civile, emessa il 17/5/2006, depositata il 16/10/2006

R.G.N. 10411/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/03/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato DE BELLIS GIANNI;

udito l’Avvocato CARBONETTI FRANCESCO;

udito l’Avvocato CAPRONI BRUNO;

udito l’Avvocato MOLE’ MARCELLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso con l’accoglimento del 4^, 5^ e

6^ motivo, rigetto nel resto, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1.- Nell’immediato dopoguerra l’Alto Commissariato per l’Alimentazione incaricò la Federazione Italiana dei Consorzi Agrari (in seguito Federconsorzi) s.c.r.l. di gestire, “per conto, nell’interesse e sotto il controllo dello Stato” le operazioni di importazione, conservazione e distribuzione di prodotti alimentari.

Tanto in forza delle disposizioni del D.Lgs. 26 gennaio 1948, n. 59, recante “Assunzione a carico dello Stato dell’onere risultante dall’importazione di cereali e prodotti comunque destinati alla pani- pastificazione a decorrere dalla campagna cerearciola 1946/1947”.

Con provvedimento del 22.8.1950, l’Alto Commissariato ed il Ministero del tesoro incaricarono la Federconsorzi di “procedere all’importazione di semi oleosi, di olio di semi allo stato (di) prodotto grezzo o di olio raffinato commestibile nonchè di olio di oliva”. Per la conduzione di tale gestione fu autorizzato il ricorso al credito bancario. In considerazione dell’urgenza delle operazioni, Federconsorzi fu invitata a dare subito corso alle operazioni di importazione e fu previsto che eventuali saldi passivi sarebbero stati rimborsati dallo Stato secondo le norme della disposizione di legge che sarebbe stata emanata.

La L. 22 novembre 1957, n. 1294, nel prevedere che le operazioni di importazione e di gestione di olii e semi oleosi erano da intendersi svolte per conto e nell’interesse dello Stato, stabilì che la differenza attiva fosse versata allo Stato e che lo stesso assumesse l’onere dell’eventuale differenza passiva, prevedendo che liquidazioni e pagamenti sarebbero stati effettuati dalle Amministrazioni interessate sulla base dei rendiconti finali di gestione, da emettersi nei modi che avrebbero stabilito le Amministrazioni d’intesa col Ministero del tesoro, con l’obbligo di tenere la gestione separata da quelle relative ad ogni altra attività.

Alla Federconsorzi furono dunque concessi finanziamenti da vari istituti bancari.

2.- Per la campagna 1950/1951 il Banco di Sicilia concesse a Federconsorzi un mutuo di L. 7.000.000.000. A seguito della mancata restituzione della somma versata, il 18.3.1983 recedette dal contratto e richiese il pagamento del dovuto, indicato in L. 23.295.178.334. Non essendo stato effettuato il pagamento, nel novembre del 2001 convenne in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole e la Federconsorzi in concordato preventivo con cessione dei beni, nelle persone del commissario giudiziale, del liquidatore giudiziale e del commissario liquidatore, chiedendo l’accertamento del credito nei confronti di Federconsorzi e la condanna solidale o alternativa dei Ministeri, a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, al pagamento della somma di L. 238.785.684.127, calcolata alla data del 31.3.2000, oltre agli interessi convenzionali.

Tutti i convenuti resistettero: i Ministeri rilevando che Federconsorzi non aveva agito in nome dello Stato e che non era stata mai emanata la legge che, della L. n. 1294 del 1957, ex art. 1, avrebbe dovuto individuare gli stanziamenti di bilancio e i mezzi finanziari per il ripianamento degli oneri sopportati da Federconsorzi; quest’ultima, in persona del liquidatore giudiziale del concordato, negando l’esigibilità del credito nei propri confronti per avere essa agito su mandato senza rappresentanza dello Stato e per non essere in concreto configurabile una sua responsabilità extracontrattuale; e comunque rilevando che al pagamento avrebbe potuto provvedersi solo nel rispetto nel rispetto delle norme che disciplinano il concordato preventivo.

Con sentenza 24307 del 2006 il tribunale di Roma rigettò la domanda nei confronti di Federconsorzi e ravvisò la responsabilità extracontrattuale dello Stato per lesione del credito della banca per non aver fornito alla propria mandataria Federconsorzi i mezzi per adempiere le obbligazioni assunte nell’esecuzione del mandato e per non avere adeguatamente svolto le proprie funzioni di vigilanza e controllo. Condannò i ministeri convenuti al pagamento di Euro 78.660.517,39, pari al 29,29% della intera esposizione debitoria di Federconsorzi al 31.12.1996 (L. 520.000.000.000), oltre agli interessi convenzionali.

3.- L’appello dei Ministeri, cui avevano resistito il Banco di Sicilia e la Federconsorzi, costituitasi nelle persone del commissario liquidatore e di quello giudiziale, è stato respinto dalla Corte d’appello di Roma con sentenza n. 4376 del 2008.

4.- Ricorrono per cassazione le due Amministrazioni, affidandosi a sei motivi.

Resiste con controricorso il Banco di Sicilia. Resiste controricorso anche la Liquidazione giudiziale dei beni ceduti della Federconsorzi e la Federconsorzi in liquidazione.

Il Banco di Sicilia ha depositato un ulteriore controricorso al ricorso incidentale che dovesse ritenersi proposto col controricorso di Federconsorzi.

Tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa.

5.- All’udienza dell’1.3.2011 sono stati trattati anche i ricorsi iscritti ai nn. 6942/09 e 7912/09 del ruolo generale (a loro volta trasmessi al Primo Presidente).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Col primo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1719 e 2043 c.c., la sentenza è censurata per aver ravvisato la risarcibilità del danno da lesione del credito non già in ragione della violazione da parte del Ministero del principio del neminem laedere, ma per la violazione dell’obbligazione da parte del mandante degli obblighi imposti dall’art. 1719 c.c., che ha configurato come illecito extracontrattuale, così trasformando un’ipotesi di mandato senza rappresentanza in un mandato con rappresentanza ed adottando una soluzione che varrebbe ad estendere la responsabilità del soggetto passivo di un’obbligazione contrattuale ad un qualsiasi altro soggetto “diverso dal suo creditore” (n.d.e.: ma, recte, diverso da quello obbligato).

2.- Col secondo motivo è subordinatamente denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e della L. n. 1294 del 1957, art. 10, che testualmente recita: “Alla copertura degli eventuali oneri che potranno derivare allo Stato dalla esecuzione della presente legge si provvedere con stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi finanziari 1955-1956 e seguenti da autorizzarsi con apposita legge la quale dovrà anche indicare i mezzi di copertura degli oneri”. Si sostiene che l’Amministrazione non poteva dar corso a pagamenti in assenza di un apposito stanziamento di bilancio, che però presupponeva l’intervento del Parlamento, la cui (in)attività non poteva essere imputata al Ministero e non era comunque suscettibile di arrecare danni ingiusti, potendo dar luogo solo a responsabilità politiche ma non certo risarcitorie. Si afferma, infine, che in casi analoghi, lo Stato aveva provveduto dopo molti anni e che la Corte di cassazione (Cass., n. 18381/03) non aveva ritenuto che contrastasse con la Costituzione una modalità alternativa di estinzione dei debiti prevista dalla L. n. 410 del 1999, come modificata dalla L. n. 388 del 2000, in altre occasioni affermando che la funzione legislativa è espressione di un potere politico libero nei fini e sottratto a qualsiasi sindacato giurisdizionale (Cass., n. 1067/95) e che di fronte all’esercizio del potere politico non sono configurabili situazioni soggettive protette dei singoli (Cass., n. 4915/03).

3.- Col terzo motivo, in un ulteriore subordine, la sentenza è censurata per insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo costituito dai comportamenti di cui le Amministrazioni sono state ritenute responsabili (mancata attivazione per la messa a disposizione delle somme, mancata sollecitazione per la presentazione dei rendiconti finali di gestione, mancata determinazione delle modalità di rendicontazione, mancata corresponsione di acconti in epoca anteriore alla L. n. 1294 del 1957, etc.), senza considerazione alcuna della complessità della vicenda, della difficoltà di ricostruire rapporti assai risalenti, delle esigenze connesse agli accertamenti di altri crediti vantati dallo Stato verso Federconsorzi per oltre L. 1.500 miliardi, alcuni dei quali in corso di esatta quantificazione e che avrebbero potuto essere opposti in compensazione.

4.- Col quarto motivo, anch’esso subordinato, è dedotta violazione e falsa applicazione della L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 2, affermandosi che l’estinzione del giudizio di conto di cui alla disposizione citata non ne comporta l’approvazione, che l’entità del dovuto a titolo risarcitorio avrebbe dovuto essere dunque provata mentre era stata immotivatamente determinata nella stessa entità del credito sulla base di atti provenienti dalla medesima Federconsorzi e dal Banco di Sicilia, che era stato riconosciuto l’anatocismo con capitalizzazione trimestrale (comportante al 31.12.1996 un incremento del 2000% in 46 anni, pari ad un interesse semplice di circa il 45%annuo) in violazione dei principi posti da Cass., sez. un., n. 21095 del 2004).

5.- Il quinto motivo censura la sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione sul quantum debeatur per le ragioni sopra esposte.

6.- Il sesto investe la motivazione nella parte in cui aveva escluso che fosse stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi solo perchè il tribunale aveva riconosciuto circa L. 78 miliardi a fronte dei circa 93 indicati dalla banca come dovuti al 31.12.1996 e nella parte in cui non aveva considerato che gli interessi non potevano riconoscersi per il tempo successivo alla data di presentazione dell’istanza di ammissione di Federconsorzi al concordato preventivo.

7.- Il collegio ritiene che i sopraindicati motivi di ricorso pongano questioni di massima di particolare importanza, della cui soluzione pare opportuno che siano investite le Sezioni Unite.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dispone che gli atti siano trasmessi al Primo Presidente in vista dell’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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