Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8298 del 30/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.30/03/2017), n. 8298
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6488/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALLEBONA, 59,
presso lo studio dell’avvocato MARIA STELLA CUTRUFO, rappresentato e
difeso dall’avvocato GUIDO PISANELLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2874/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA – SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il
28/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
a) L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti di C.L. (che resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, ha accolto la domanda di rimborso IRPEF avanzata dal contribuente, con riferimento alle ritenute effettuate dal datore di lavoro sulle somme corrisposte, all’atto di cessazione del rapporto di lavoro, quale incentivo all’esodo; domanda basata sul contrasto – accertato con sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21.7.2005, in causa C-207/04 – tra la Direttiva Comunitaria 76/207 CE e la disposizione dettata dall’art. 19, comma 4 bis T.U.I.R..
b) a seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fisssata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio con rituali comunicazioni;
c) il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione nella forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
a) con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la C.T.R. aveva affermato che, anteriormente alla pronuncia della sentenza della Corte di Giustizia, il contribuente non avrebbe potuto esercitare il proprio diritto.
b) il ricorso è fondato. La questione di diritto proposta dalla presente controversia è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13676/14, che ha affermato il principio che nel caso in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia -come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o di decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.
c) nè, per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta sono invocabili i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling”, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.
d) pertanto, la sentenza impugnata (che si è discostata da tali principi) in accoglimento del ricorso, va cassata e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (risultando la domanda di rimborso presentata nel maggio 2009 e le ritenute relative all’anno 2003 ed effettuate il 29.1.2004), la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;
e) la novità della soluzione giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e quelle del presente giudizio.
PQM
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e quelle del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017