Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8297 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 24/03/2021), n.8297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8836/2017 R.G. proposto da:

Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Marco Fiertler, col seguente

domicilio digitale: marco.fiertler.studiolegalefiertler.it;

– ricorrente –

contro

Grinka s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e

difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso,

dall’Avv. Ulpiano Morcavallo, con il seguente domicilio digitale:

studiomorcavalloroma.legalmail.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2394/2016 della Commissione Tributaria

Regionale della Calabria – sede di Catanzaro, depositata in data

3/10/2016, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 19

novembre 2020 dal Dott. Angelo Napolitano.

 

Fatto

Con ricorso del 23/10/2009 dinanzi alla CTP di Cosenza, la Lu. s.r.l. in liquidazione (ora Grinka s.r.l., d’ora in poi anche “la contribuente”) impugnò l’intimazione di pagamento n. (OMISSIS) (emessa sulla base della cartella di pagamento n. (OMISSIS)) notificata da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (d’ora in poi anche “agente della riscossione”), chiedendo nel merito di dichiararsi la nullità dell’atto impugnato in quanto duplicazione di una precedente intimazione di pagamento (avente n. (OMISSIS) derivante dalla medesima cartella di pagamento prima citata) già annullata con sentenza n. 261/01/09 della stessa CTP di Cosenza.

Con sentenza n. 93/01/15 la CTP di Cosenza accolse il ricorso della contribuente, affermando che l’intimazione di pagamento impugnata dinanzi ad essa non avrebbe potuto essere emessa in quanto fondata su una cartella di pagamento la cui notificazione era già stata giudicata nulla dalla precedente sentenza della stessa CTP n. 261/01/09, confermata in appello dalla CTR della Calabria con sentenza n. 260/01/10.

La CTR della Calabria, adita in appello dall’agente della riscossione, confermò la sentenza della CTP di Cosenza n. 93/1/15, ritenendo che sia la precedente sentenza della CTP di Cosenza n. 261/01/09 che quella (confermativa di quest’ultima) della CTR della Calabria n. 260/01/10 avevano dichiarato la nullità della notificazione della cartella di pagamento posta a base della prima intimazione di pagamento, anch’essa impugnata; sicchè nessun’altra intimazione di pagamento avrebbe potuto essere emanata sulla base della stessa cartella di pagamento, in quanto già giudizialmente accertata come mai ritualmente notificata.

L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Calabria n. 2394/2016, sulla base di un unico motivo di ricorso.

Resiste la contribuente con controricorso.

Diritto

1. Con l’unico motivo, rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -violazione e falsa applicazione di legge: violazione dell’art. 24 Cost., artt. 2907,2908 e 2909 c.c., in quanto la sentenza impugnata viola il giudicato interno relativo alla sentenza n. 261/1/2009 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza”, l’agente della riscossione ha dedotto che la CTR a quo, nel rigettare l’appello proposto dall’agente della riscossione, avrebbe commesso l’errore di fraintendere la portata della sentenza n. 261/01/09 della CTP di Cosenza.

Questa, invero, non aveva dichiarato la nullità della notificazione della cartella di pagamento posta a base della prima intimazione di pagamento, anzi, al contrario, aveva espressamente accertato la ritualità della notificazione della detta cartella di pagamento, pur accogliendo l’impugnazione della contribuente contro la prima intimazione di pagamento per vizi formali afferenti a quest’ultima. In ogni caso, la sentenza d’appello della CTR della Calabria n. 260/10, che aveva confermato la sentenza di primo grado ponendo, tuttavia, a base della sua motivazione la nullità della notificazione della cartella di pagamento è stata cassata con rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 16477/2016, che ha affermato che la contribuente era rimasta soccombente in primo grado con riferimento al capo della sentenza della CTP di Cosenza che, pur annullando l’intimazione di pagamento, aveva accertato la corretta notificazione alla contribuente della presupposta cartella di pagamento, con la conseguenza che la CTR della Calabria, con la sentenza n. 260/10, non avrebbe potuto dichiarare, come invece aveva fatto, la nullità della notificazione della cartella di pagamento, in quanto il relativo capo della sentenza di primo grado, sfavorevole alla contribuente, non era stato da questa impugnato con appello principale o incidentale.

Questa Suprema Corte, dunque, con la citata sentenza di cassazione con rinvio, ha statuito che l’accertamento della ritualità della notificazione della cartella di pagamento alla contribuente, compiuto dalla sentenza di primo grado n. 261/1/2009, era coperto da giudicato interno (formatosi cioè all’interno di quel processo), con la conseguenza che il giudizio avrebbe dovuto proseguire in sede di rinvio per la decisione sull’appello a suo tempo proposto dall’agente della riscossione e sulle questioni eventualmente riproposte in appello dalla contribuente, con esclusione di quella relativa alla notificazione della cartella di pagamento, già risolta definitivamente ed irrevocabilmente a favore dell’agente della riscossione.

2. Il motivo è fondato.

Il giudicato “interno”, avente ad oggetto l’accertamento della ritualità della notificazione della cartella di pagamento posta a base della prima intimazione di pagamento impugnata dalla contribuente, e “certificato” dalla sentenza di questa Suprema Corte n. 16477/2016, è apprezzabile, in questa sede, come giudicato esterno, formatosi cioè al di fuori del presente processo, scaturito dall’impugnazione, in primo grado, della seconda intimazione di pagamento, notificatale a cura dell’agente della riscossione, da parte della contribuente.

La CTR a quo, dunque, con la sentenza qui impugnata, ha violato l’art. 2909 c.c., in quanto, contrariamente a quanto statuito con la sentenza di questa Suprema Corte n. 16477/2016, ha confermato l’annullamento della seconda intimazione di pagamento, notificata alla contribuente dall’agente della riscossione, sulla base di un motivo definitiva mente ed irrevocabilmente accertato come infondato, cioè la nullità della notificazione della cartella di pagamento presupposta.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR della Calabria che, in diversa composizione, preso atto della ritualità della notifica della cartella di pagamento posta a base dell’intimazione di pagamento impugnata in prime cure dalla contribuente, dovrà giudicare sui motivi di appello proposti dall’agente della riscossione e sulle questioni eventualmente e legittimamente riproposte in appello dalla contribuente.

3. In giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR della Calabria, sede di Catanzaro, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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