Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8296 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. II, 12/04/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 12/04/2011), n.8296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2522-2008 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

REPUBBLICA 20, presso lo studio dell’avvocato CAROLEO FRANCESCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ORLANDO ANTONIO, giusta procura

a margine;

– ricorrente –

contro

POLIZIA DI STATO, SEZIONE POLIZIA STRADALE DI AVELLINO, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. R.G. 4915/07 del GIUDICE DI PACE di

AVELLINO del 20/12/07, depositato il 24/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che nulla

osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Parte ricorrente impugna il provvedimento del Giudice di Pace suindicato col quale veniva dichiarato inammissibile il suo ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere l’emissione di un ordine di restituzione da parte del Prefetto della patente di guida ritirata dalla Polizia stradale, a seguito di alcoltest eseguito all’esito di un intervento operato in conseguenza di un incidente stradale. Parte ricorrente chiarisce di aver proposto tale ricorso avverso il verbale con il quale la Polizia stradale aveva ritirato la patente in applicazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2 per avere il test alcolico dimostrato il superamento del limite di 0,5.

2. – Il Giudice di Pace dichiarava inammissibile il ricorso proposto ex art. 700 c.p.c., osservando, da un lato, che non veniva proposta alcuna opposizione ai sensi la L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e, dall’altro, che in materia ex art. 700 c.p.c. sussisteva la competenza funzionale del Tribunale.

3. – Il ricorso è articolato su tre motivi e si conclude con la richiesta di cassazione dell’ordinanza impugnata con declaratoria di nullità o inesistenza del verbale della Polizia stradale e ordine di restituzione della patente o in subordine di remissione degli atti al Giudice di Pace di Avellino.

4. – Resiste con controricorso la Polizia Stradale di Avellino, difesa dall’Avvocatura dello Stato, che non si è costituita per la Prefettura di Avellino, cui il ricorso è stato notificato, anche se non risulta nei suoi confronti proposto. La controricorrente eccepisce il suo difetto di legittimazione passiva, essendo legittimato il Ministero dell’Interno, nonchè l’inammissibilità del ricorso per violazione delle norme di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, oltre che la sua infondatezza.

5. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

6. – Il ricorso è inammissibile.

La decisione assunta dal Giudice di Pace pare orientata a qualificare il ricorso come presentato ai sensi dell’art. 700 c.p.c., non solo perchè tale qualificato dallo stesso ricorrente, ma anche perchè la domanda avanzata in giudizio si concludeva con la richiesta che “venga ordinato al Prefetto di Avellino la restituzione della patente, malamente ritirata, per inesistenza dell’addebito”. Nella sua motivazione espressamente il Giudice di Pace escludeva l’applicabilità della procedura prevista dalla L. 689 del 1981, artt. 22 e 23 dovendosi ritenere il richiamo contenuto nella parte finale del provvedimento prima del dispositivo (con l’espressione “visto la L. n. 689 del 1981, art. 23”) operato al solo fine di escluderne l’applicazione.

Il provvedimento d’inammissibilità, dunque, appare adottato con riferimento alla richiesta di un provvedimento cautelare rispetto al quale correttamente il Giudice di Pace si è ritenuto incompetente.

Sotto tale profilo resta escluso il ricorso per cassazione, mancando il requisito della definitività, necessario per l’impugnazione (vedi Cass. 2010 n. 10069). Si tratterebbe, inoltre, di una incompetenza dichiarata nell’ambito di un procedimento cautelare per il quale questa Corte ha dichiarato l’inammissibilità del regolamento di competenza, anche nella ipotesi di duplice declaratoria di incompetenza (vedi Cass. SU 2009 n. 16091).

Va ancora considerato che in ogni caso il ricorso odierno appare inammissibile anche sotto altro profilo, posto che tende a ottenere l’annullamento del verbale della Polizia stradale che, nell’ambito del procedimento previsto dall’artt. 186, 218 e 223 C.d.S., ha provveduto, come doveva, al ritiro della patente, cui avrebbe dovuto seguire il provvedimento di sospensione della patente disposto dal Prefetto. Il Codice della Strada prevede che solo quest’ultimo provvedimento possa essere impugnato (art. 223 che richiama l’art. 205 C.d.S.) ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23.

Va, infine, rilevato, per completezza, che, anche a voler ritenere il provvedimento di inammissibilità del Giudice di Pace emesso ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1 (tuttora impugnabile in cassazione), tale provvedimento, essendo stato adottato al di fuori delle ipotesi tipiche che lo giustificano ed espressamente indicate dalla norma citata (per l’ipotesi della sola tardività dell’opposizione, vedi Cass. 2007 n. 18137; Cass. 2006 n. 23334) doveva essere qualificato come sentenza ed impugnato con appello o con l’actio nullitatis.

6. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 Euro per onorari oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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