Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8296 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. III, 07/04/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 07/04/2010), n.8296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TAGLIAMENTO 76, presso lo studio dell’avvocato MARIO LIMONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati LUMBAU ENZO, MAZZOCCHI NUNZIO,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.D., elettivamente domiciliata in ROMA, o,a PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

Avvocati D’ORTA VINCENZO, CHRISTIAN DESIATO, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8624/2007 del GIUDICE DI PACE di CASERTA,

depositata il 20/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato D’Orta Vincenzo, difensore della controricorrente

che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. G.D. ha proposto ricorso per Cassazione contro C.D. la sentenza del 20 dicembre 2007, con la quale il Giudice di Pace di Caserta ha rigettato l’opposizione da lui proposta avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla C. per il pagamento della somma di Euro 371,81.

Al ricorso ha resistito con controricorso la C..

p. 2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del d.lgs. (art. 27, comma 2 di tale d.lgs.).

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

” (…) 3. – Il ricorso appare inammissibile per una ragione che la Corte dovrà rilevare d’ufficio.

Infatti, è stato proposto contro una sentenza emessa dal giudice di pace, che, ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, avrebbe dovuto sottoposrsi ad appello a motivi limitati.

In proposito, si veda Cass. sez. un. n. 27739 del 2008 secondo cui “Dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 cod. proc. civ., comma 3 è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione.”.

Il ricorso, pertanto, sembra doversi dichiarare inammissibile.”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che non sono stati sollevati rilievi.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro settecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

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