Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8295 del 30/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.30/03/2017), n. 8295
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29530/2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
H.E., V.E. in H., H.H., SOC. HA.HE.
& C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 121/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE
di BOLZANO, depositata il 25/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
a) l’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Centrale – nella controversia concernente l’impugnazione di avvisi di accertamento con i quali erano stati rideterminati, ai fini INVIM e dell’imposta di registro, i valori di beni compravenduti – in accoglimento del ricorso proposto dai contribuenti, aveva annullato gli atti impositivi;
b) a seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni ed il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
a) il ricorso, con il quale si deduce unicamente la nullità della sentenza impugnata, perchè afflitta da motivazione apparente, è infondato alla luce degli insegnamenti delle Sezioni Unite (n. 8053/2014);
b) la Commissione centrale, seppur succintamente, ha, infatti, espresso le ragioni poste alla base del suo convincimento affermando che l’avviso non conteneva i criteri attraverso i quali erano stati determinati i valori degli immobili e, con riguardo all’avviamento che doveva aversi riguardo anche alla redditività dell’azienda;
c) ne consegue il rigetto del ricorso senza pronuncia sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
PQM
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017