Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8295 del 29/04/2020
Cassazione civile sez. VI, 29/04/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8295
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32001-2018 proposto da:
EL.C.I. IMPIANTI SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO
GRITTI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3945/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 24/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO
RITA.
Fatto
RILEVATO
CHE;
1.- La EL.CI IMPIANTI s.r.l. ha impugnato nove iscrizioni a ruolo, con relative cartelle di pagamento, che la società contribuente deduce non essere state regolarmente notificate, aventi ad oggetto IRES, IRPEF, IVA E IPRAP, per gli anni 2008,2009, 2010, 2011. Il ricorso è stato respinto in primo grado e la società contribuente ha proposto appello, riproponendo le questioni della mancata rituale notifica, difetto di rappresentanza processuale e contestando la documentazione prodotta da Equitalia, ritenuta invece utilizzabile dal primo giudice. La CTR della Campania, con sentenza del 24.4.2018, ha respinto l’appello, ritendo condivisibile la motivazione di primo grado.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la società affidandosi a un motivo. L’Avvocatura si è costituita tardivamente al solo fini di partecipare alla eventuale discussione orale. Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, si osserva quanto segue.
Diritto
RITENUTO
CHE:
3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.
La contribuente deduce che la motivazione resa dalla CTR è meramente apparente, non esplicitando le ragioni per le quali il giudice d’appello ha ritenuto di respingere le censure della parte.
Il motivo è fondato.
La CTR non ha minimamente dato conto di quali fossero le ragioni della impugnazione, che la parte esplicita nel ricorso, e si è limitata ad affermazioni generiche e apodittiche, prive di riferimenti al caso concreto nonchè prive di qualsivoglia riferimento normativo, affermando che la sentenza di primo grado è “condivisibile sotto il profilo giuridico in quanto ha esaminato la questione e argomentato in ordine ai motivi proposti nel ricorso presentato dalla contribuente”; ha definito i motivi di appello privi di pregio e non suscettibili di modificare le ragioni della decisione impugnata, senza spiegarne la ragione; ha affermato che il contribuente si sarebbe limitato ad insistere nella “pretesa tributaria” senza provare il suo assunto, mentre l’ufficio avrebbe dato prova di avere operato correttamente “nei limiti del precetto legislativo”, senza specificare quale sarebbe il precetto legislativo osservato; infine, ha anche apposto la formula “ogni altra argomentazione difensiva successiva rimane assorbita”.
Si tratta pertanto di un caso di motivazione solo apparente in quanto, benchè graficamente esistente, essa non rende percepibile il fondamento della decisione, non recando alcuna argomentazione idonea a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, (Cass. 8053/2014: Cass. 22232/16). Nemmeno può ritenersi che la sentenza sia motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado mancando completamente l’esame critico delle argomentazioni della prima sentenza in base ai motivi di gravame (Cass. 27112/2018; Cass. 15483/2008; 7347/2012). La sentenza, di conseguenza è affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 (Cass. 27112/2018; Cass. 20648/2015).
Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza
impugnata e il rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, per un nuovo esame; il giudice del rinvio deciderà sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame e per la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 gennaio 2020.
Depositato in cancelleria il 29 aprile 2020