Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8295 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 24/03/2021), n.8295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6335/2015 R.G. proposto da:

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al

ricorso, dall’Avv. Pasquale Salerno, col seguente domicilio

digitale: avvpasqualesalerno.pec.ordineforense.salerno.it;

– ricorrente –

contro

Nuova Comel s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata

e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso,

dagli Avvocati Sabato Maria Riccio e Giuseppe D’Amico (quest’ultimo

nominato con memoria di nomina di nuovo difensore depositata il

4/11/2020, in luogo dell’Avv. Guido Scorza, che aveva depositato

atto di rinuncia al mandato difensivo, datato 30 luglio 2020), con i

domicili digitali indicati in atti;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in persona del

legale rapp.te p.t., con sede in (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 7563/2014 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania – sezione distaccata di Salerno, depositata

in data 11/8/2014;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 19

novembre 2020 dal Dott. Angelo Napolitano.

 

Fatto

La Nuova Comel s.r.l. (da qui in poi, anche “la società controricorrente” o “la contribuente”) con dieci distinti ricorsi, successivamente riuniti, impugnò altrettante intimazioni di pagamento deducendo, tra gli altri motivi di illegittimità, la nullità o l’inesistenza della notifica delle presupposte cartelle esattoriali. La CTP di Salerno accolse solo il ricorso avverso l’intimazione di pagamento n. 178763, rigettando le doglianze avverso le altre intimazioni di pagamento, in quanto emanate sulla base di cartelle di pagamento ritualmente notificate.

Su appello della contribuente, la CTR della Campania, sede distaccata di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, annullò tutte le intimazioni di pagamento, in quanto fondate su cartelle di pagamento le cui notificazioni erano inesistenti.

Avverso la sentenza d’appello, Equitalia Sud s.p.a. (d’ora in poi anche “l’agente della riscossione”) ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due sostanziali motivi.

Resiste la contribuente con controricorso.

Il Consorzio di Bonifica non ha svolto difese.

Diritto

I motivi di ricorso, pur essendo formalmente tre, risultano essere

sostanzialmente due.

1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 145 c.p.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.M. 9 aprile 2001, art. 32 e 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, l’agente della riscossione si duole che la CTR ha rilevato che la consegna delle cartelle di pagamento sarebbe stata fatta ad un soggetto “non meglio identificato e non legato da alcun rapporto con il destinatario” e che tutti gli avvisi di ricevimento indicherebbero la società destinataria delle cartelle di pagamento senza alcuna indicazione del legale rappresentante.

A sostegno dell’erroneo giudizio circa la validità delle notifiche delle cartelle di pagamento quali atti presupposti rispetto alle intimazioni di pagamento impugnate, l’agente della riscossione deduce che quelle notifiche sono state effettuate direttamente da esso mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, che soggiace alla disciplina di cui al D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, che imporrebbe all’agente postale di curare che la persona individuata come legittimata a ricevere l’atto da notificare apponga la firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente.

Ne conseguirebbe che anche se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato e la relativa sottoscrizione sia illeggibile, l’atto sarebbe valido in quanto sarebbe assistito dalla particolare efficacia probatoria dell’art. 2700 c.c..

Inoltre, il semplice rinvenimento di una persona presso la sede legale della persona giuridica farebbe presumere la sua legittimazione a ricevere l’atto da notificare, spettando a chi la neghi l’onere di provarne la mancanza.

Nemmeno l’omessa indicazione del luogo della notifica comporterebbe la nullità della stessa, in quanto si presume che essa sia stata effettuata nel posto menzionato nel contesto dell’atto da notificare.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, e art. 14, e dell’art. 2699 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, l’agente della riscossione si duole che il giudice di appello non abbia tenuto conto che le risultanze degli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento non fossero mai state contestate dalla contribuente mediante querela di falso, che costituisce l’unico strumento processuale per scalfire l’efficacia di prova legale degli atti compiuti dall’agente postale nell’ambito del procedimento notificatorio disciplinato dalla L. n. 890 del 1982.

3. Preliminarmente, occorre rilevare la nullità della notificazione del ricorso al Consorzio di Bonifica indicato in epigrafe, che è stato parte dei due giudizi di merito, nei cui confronti, dunque, dovrebbe essere esteso il contraddittorio anche nella presente sede di legittimità.

L’avviso di ricevimento in atti, invero, è assolutamente inidoneo a dare contezza dell’esito della notificazione, non emergendo da esso nè le generalità del soggetto cui sia stato consegnato il ricorso (sull’avviso di ricevimento risultano apposte solo due illeggibili sigle), nè se tale soggetto fosse un addetto del Consorzio, visto che sulla copia dell’avviso di ricevimento in atti risulta sbarrata la casella relativa al destinatario persona fisica, che certamente non può essere il Consorzio.

3.1 Ciononostante, ritiene il Collegio che, anche nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2), il ricorso, per quanto si dirà appresso, possa essere deciso senza disporre la rinnovazione della notificazione in favore del Consorzio ai fini dell’integrità del contraddittorio (cfr. Cass., sez. 1, n. 6924/2020, Rv. 65747901), pur in astratto necessaria per la veste di litisconsorte necessario cd. processuale ex art. 331 c.p.c., che assume, nel giudizio di cassazione, l’ente impositore che sia stato parte nei giudizi tributari di merito.

4. Il ricorso è inammissibile, per il difetto del requisito dell’a utosufficienza.

4.1 Ai fini del suo scrutinio nel merito, infatti, sarebbe stato necessario che l’agente della riscossione producesse, come allegati al ricorso, gli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento presupposte alle intimazioni di pagamento.

Senza la produzione in giudizio di tali documenti, infatti, la Corte non può verificare la conformità al paradigma legale delle notificazioni delle cartelle di pagamento eseguite su impulso dell’agente della riscossione (sul principio di autosufficienza, cfr. ex coeteris, Cass. SS.UU., n. 23019/2007).

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo solo a favore della contribuente, l’unica ad avere svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l’agente della riscossione al pagamento, in favore della Nuova Comel s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro cinquemila per onorari, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

 

 

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