Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8294 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31026-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

TRE P SOC. COOP. A R.L., un persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVONAROLA 39,

presso lo studio dell’avvocato ALDO MONTINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato NICOLA BONASIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1004/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 26/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO

RITA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- La società cooperativa “TRE P” ha proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto della Agenzia sulla istanza di rimborso del credito IVA vantato per l’anno 2006, pari ad Euro 40.000,00. L’Agenzia, costituendosi, ha opposto di avere notificato alla ricorrente un provvedimento di sospensione del D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 23, atteso che la società aveva talune pendenze non definite. La CTP di Bari ha accolto il ricorso della società contribuente, ritenendo che l’ufficio non abbia dimostrato di avere emesso un autonomo provvedimento di sospensione allegando l’atto, e che comunque alla data di presentazione della istanza di sollecito del rimborso non risultavano pendenze tributarie a carico della società. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l’Agenzia. La CTR della Puglia con sentenza del 26 marzo 2018 ha dichiarato inammissibile l’appello ritenendo che, indipendentemente dal contenzioso tributario pendente, resta dovuto il rimborso IVA oggetto di giudizio e che la sentenza di primo grado “ha compiutamente motivato l’accoglimento del ricorso proposto dalla scrivente società. La C1P ha approfondito e definito completamente la questione senta lasciare spaio di replica.”

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a un motivo. Resiste con controricorso la società contribuente. Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, si osserva quanto segue.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione alla violazione del D.lgs. n.546 del 1992, art. 36 dell’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost.. L’Agenzia lamenta che la motivazione resa dalla CTR è meramente apparente, perchè ha dichiarato inammissibile l’appello, senza spiegare quale sia la norma processuale violata e comunque senza esprimere gli elementi a sostegno della decisione.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione dell’art. 112 c.p.c. La ricorrente deduce che la CTR ha omesso la pronuncia sullo specifico motivo di appello da lei proposto, indicato a pag. 3 dell’atto di appello e parzialmente trascritto in ricorso, relativo alla legittimità della sospensione D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 23, questione che era già stata sollevata in via di eccezione in primo grado; di contro si è inutilmente pronunciata sulla spettanza del rimborso IVA, questione che non era in contestazione.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati.

La CTR ha in effetti omesso di esaminare il motivo di appello dedotto dalla Agenzia, che non contesta il credito di imposta, ma deduce la legittima sospensione del rimborso ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23. La parte ha adeguatamente spiegato, con precisi riferimenti agli atti processuali, che detta questione era stata sollevata sin dal primo grado nelle controdeduzioni e riproposta con l’atto di appello. L’omesso esame di un motivo di appello configura il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. (Cass. 18182/2019).

La CTR oltre a ribadire quanto già invero pacifico tra le parti, e pur dando atto della pendenza di un contenzioso su altro credito tributario, nulla ha detto sulla legittimità (o meno) della dedotta sospensione, senza alcun esame della norma invocata dalla Agenzia, sulla quale invece si era soffermato il primo giudice con affermazioni che l’appellante aveva sottoposto a critica. Il giudice d’appello, a parte talune considerazioni giuridicamente irrilevanti e non pertinenti sulla produttività aziendale, che sarebbe stata danneggiata dal ritardo nei rimborsi, si è limitato a affermare acriticamente e apoditticamente la correttezza della sentenza di primo grado, peraltro utilizzando una espressione che sembra ricopiata da un atto difensivo, atteso che la società appellata viene definita “scrivente”. Così si esprime infatti la CTR “La sentenza di primo grado n. 1583/ 04/14 ha compiutamente motivato l’accoglimento del ricorso proposto dalla scrivente società. La C1P ha approfondito e definito completamente la questione senta lasciare spaio di replica.” Deve qui ricordarsi l’orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale e nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (Cass. 27112/2018).

Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione, perchè esamini il motivo di appello di cui si è detto; il giudice del rinvio deciderà sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia in diversa composizione per un nuovo esame e per la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 29 aprile 2020

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