Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8294 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. II, 12/04/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 12/04/2011), n.8294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18646/2007 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONARDO

PISANO 16, presso lo studio dell’avvocato LO BIANCO MICHELE,

rappresentata e difesa dall’avvocato NIGROLI Francesco, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 215/2007 della CORTE DAPPELLO di CATANIA del

31/01/07, depositata il 07/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che nulla

osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – G.M. impugna la sentenza n. 215 del 2007 della Corte d’appello di Catania che, in accoglimento dell’appello dell’odierno intimato, N.S., riformava la sentenza n. 417 del 2003 del Tribunale di Siracusa, che accoglieva il ricorso proposto dall’intimato in relazione allo spoglio del possesso di un vano ordinariamente utilizzato come cisterna.

2. – Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

3. – La ricorrente articola tre motivi di ricorso e precisamente: a) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto controverso del giudizio; b) violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.; c) violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.. Non formula uno specifico quesito di diritto, anche se conclude il secondo e il terzo con un periodo in forma interrogativa. Precisamente con riguardo al secondo motivo si esprime come segue: “è ammissibile che venga illegittimamente invertito l’onere della prova e da ciò si faccia derivare un ingiusto detrimento agli interessi dei resistenti?”, mentre quanto al terzo come segue: “può il giudice utilizare il dettato dell’art. 116 c.p.c., in maniera tale da escludere del tutto la consideratane di testimoniante rese da soggetti legati da vincoli di parentela o affinità? Può il giudice scegliere solo alcune parti delle emergente probatorie alfine di avvalorare le tesi sostenuta da una delle due parti? Può il giudice omettere di valutare gli esiti di ispezioni peritali e giudiziali?”.

4. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il Consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile per mancanza o inidoneità dei quesiti di cui all’art. 366 bis c.p.c.. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore della parte.

Non sono state depositate memorie.

5. – Il ricorso, quanto alla formulazione dei quesiti, non appare rispondente alle prescrizioni contenute nell’art. 366 bis c.p.c..

Infatti, il ricorso, tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata, è soggetto “ratione temporis” (vedi D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) alle nuove disposizioni regolanti il processo di cassazione, tra cui segnatamente per quel che rileva, l’art. 366 bis c.p.c. (inserito dall’art. 6 del citato D.Lgs.) a termini del quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo “si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto” e nel caso di cui al n. 5 con la “chiara indicazione del fatto controverso”.

5.1 – L’impugnazione in esame, pur deducendo nei motivi con cui si denuncia violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali, non contiene un idoneo quesito di diritto in relazione ai principi affermati da questa Corte al riguardo. Infatti, il ricorrente deve necessariamente procedere all’enunciazione di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, perciò, tale da implicare un ribaltamento della decisione adottata dal giudice a quo, non profilandosi, conseguentemente, come ammissibile un motivo che si concluda con l’esposizione di un quesito meramente ripetitivo del contenuto della norma applicata dal giudice del merito (sentenza, sez. 1, n. 14682/2007 e, da ultimo, sentenza, sez. L., n. 28280/2008) o che “si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo” (ordinanza, sez. 1, n. 19892/2007 e, più recentemente, sentenza, sez. 3, n. 11535/2008 e ordinanza, sez. 3, n. 16569/2008) o, ancora, che, consista, nella prospettazione, dopo l’evidenziazione dell’espressione “quesito giuridico”, di una mera elencazione di norme, asseritamente violate, senza che – a conclusione o nel corpo del mezzo impugnatorio – risulti formulato il quesito in ordine al quale si chiede alla S.C. l’enunciazione del correlativo principio di diritto (sentenza, S.U., n. 19811/2008). In altri termini, “il quesito non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della S.C. in ordine alla fondatela della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciamone di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazioni del ricorrente, la regola da applicare” (S.U. sent. n. 3519/2008, cit.). Si è, perciò, ulteriormente chiarito che “il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge” (v., da ultimo, ordinanza, sez. 3, n. 19768/2008 e sentenza, sez. 3, n. 24339/2008). Infine, si è ribadito in proposito che “il quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità del motivo di ricorso cui accede, oltre a dover essere conferente rispetto al “decisum”, deve essere formulato in modo da poter circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito medesimo, senza che esso debba richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro” (v. sentenza, sez. L., n. 17064/2008).

5.2 – Altrettanto è da dirsi per le censure sollevate con riferimento a vizi di motivazione, che non appaiono correttamente formulate, atteso che la loro esposizione non si conclude con un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilità, in conformità con l’orientamento espresso di recente dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20603 del 2007.

6. – Sotto entrambi gli esaminati profili dei denunziati vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorso risulta, d’altronde inammissibile anche in relazione all’art. 366 c.p.c., n. 4, dal quale si richiede, come più volte sottolineato da questa Corte, che, nei motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 3, i vizi di violazione di legge vengano dedotti, a pena d’inammissibilità comminata dalla citata disposizione, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente s’assumano in contrasto con le norme regolatoci della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione d’adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione; ond’è che risulta inidoneamente formulata, ai fini dell’ammissibilità del motivo ex art. 360 c.p.c., n. 3, la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntuali contestazioni delle soluzioni stesse nell’ambito d’una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, bensì mediante la mera apodittica contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata. La ricorrente, in vero, si limita ad argomentare in ordine agli elementi di giudizio dai quali il giudice a quo avrebbe dovuto desumere l’insussistenza degli elementi costitutivi dell’avverso possesso, ma trattasi di questioni in fatto, del tutto distinte ed irrilevanti rispetto a quelle in diritto cui possono dar luogo la corretta interpretazione e/o applicazione delle pertinenti norme, dacchè la deduzione con la quale si contesti al giudice del merito non di non aver correttamente individuato la disciplina legale regolatrice della questione controversa o di averla applicata in difformità dal suo contenuto precettivo, bensì di avere o non avere erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi costitutivi d’una determinata fattispecie normativamente regolata, non comporta un giudizio di diritto, bensì un giudizio di fatto, da impugnarsi, se del caso, sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. 22.2.07 n. 4178, 5.5.06 n. 10313 SS.UU., 30.3.05 n. 6654, 29.4.02 n. 6224, 18.3.95 n. 3205, 10.1.95 n. 228).

Profilo che, tuttavia, nella specie, dedotto separatamente e congiuntamente a quello per violazione di legge, non risulta nè ritualmente, anch’esso, ne fondatamente prospettato, dacchè vi si deduce quale omissione od insufficienza o contraddittorietà della motivazione non un effettivo vizio logico della stessa, ma una pretesa erronea o mancata valutazione delle risultanze istruttorie in conformità alle aspettative del ricorrente.

Nella specie, non solo il ricorrente non sviluppa argomentazioni in diritto sulla denunziata violazione dell’art. 2697 c.c., nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di motivi ex art. 360 c.p.c., n. 3 (e pluribus, Cass. 2.8.05 n. 16132, 12.2.04 n. 2707), ma appare evidente come il principio dell’onere della prova e della corretta sua applicazione non possa essere considerato violato, giacchè il giudice del merito è pervenuto all’adottata decisione svolgendo argomentazioni basate su prove astrattamente idonee allo scopo e regolarmente acquisite ex officio, onde non è ravvisabile alcuna violazione della norma de qua; sotto l’esaminato profilo la questione prospettata attiene, dunque, piuttosto ad un eventuale vizio di motivazione.

Il che rende necessario prendere brevemente in considerazione la denunziata violazione dell’art. 116 c.p.c., per evidenziare, preliminarmente, che la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere imputata al giudice del merito sotto due distinti profili: da un lato, ove, nell’esercizio del suo potere discrezionale quanto alla scelta ed alla valutazione degli elementi probatori – donde la mancanza d’uno specifico dovere d’esame di tutte le risultanze e di confutazione dettagliata di tutte le singole argomentazioni svolte dalle parti – ometta tuttavia di valutare quelle risultanze delle quali la parte abbia espressamente dedotto la decisività, salvo ad escluderne la rilevanza in concreto indicando, sia pure succintamente, le ragioni del suo convincimento, il difetto della quale indicazione ridonda, peraltro, in vizio della motivazione;

dall’altro, ove, in contrasto con i principi della disponibilità e del contraddittorio delle parti sulle prove, ponga a base della decisione fatti ai quali erroneamente attribuisca il carattere della notorietà oppure la propria scienza personale, così dando ingresso a prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati nè discussi, ai quali non può essere riconosciuto, in legittima deroga ai richiamati principi, il carattere dell’universalità della conoscenza e, quindi, dell’autonoma sussumibilità nel materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione.

E’, dunque, solo l’esorbitanza da tali limiti ad essere suscettibile di sindacato in sede di legittimità per violazione dell’art. 115 c.p.c., sindacato che, con riferimento a tale norma, non può essere, invece, esteso all’apprezzamento espresso dal giudice del merito in esito alla valutazione delle prove ritualmente acquisite, ipotesi disciplinata dal successivo art. 116 c.p.c., comma 1.

Con il quale art. 116 c.p.c., comma 1, il legislatore ha sancito la fine del sistema fondato sulla predeterminazione normativa dell’efficacia della prova, conservando solo un limitato numero di fattispecie tipiche di prova legale, e con la formula del “prudente apprezzamento” ha inteso indicare la ragionevole discrezionalità del giudice nella valutazione della prova, che va compiuta tramite l’impiego di massime d’esperienza; onde la doglianza con la quale si denunzi che il giudice abbia fatto un cattivo uso del suo “prudente apprezzamento” nella valutazione della prova, anche negativo non tenendone conto, si risolve in una doglianza non sulla violazione della norma de qua, ma sulla motivazione della sentenza, che può trovare ingresso in sede di legittimità solo nei limiti entro i quali è ammissibile il sindacato da parte di questa Corte sulle ragioni giustificative allegate dal giudice a supporto dell’adottata decisione.

A tal fine va osservato che è devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, lo sono anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite dell’adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato; onde al detto giudice non può imputarsi d’aver omesse l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste – il disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4, non prevedendo ed, anzi, implicitamente escludendo, la redazione della motivazione come trascrizione e commento dei verbali e degli atti di causa sulle cui emergenze è basata – mentre soddisfa all’esigenza d’adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti, come nella specie, da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo, queste indicando e l’iter seguito nella loro valutazione onde pervenire alle assunte conclusioni, anche per implicito disattendendo quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Pertanto, vizi motivazionali in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non possono essere utilmente dedotti ove la censura si limiti alla contestazione d’una valutazione delle prove effettuata in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè proprio a norma dell’art. 116 c.p.c., comma 1, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito l’individuare le fonti del proprio convincimento, il valutare all’uopo le prove, il controllarne l’attendibilità e la concludenza e lo scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti.

Ciò stante, il motivo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, dev’essere inteso a far valere, a pena d’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 4, in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non può, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti e della loro valutazione operate dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti di cui al già esaminato art. 116 c.p.c., attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’informativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame;

diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe – com’è, appunto, per quelli dei quali trattasi – in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

Devesi, inoltre, considerare come, allorchè sia denunziato, con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, un vizio di motivazione della sentenza impugnata, della quale si deducano l’incongruità e/o l’insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove, per asserita omessa od erronea valutazione delle risultanze processuali, sia necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività degli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od erroneamente valutati, che il ricorrente indichi puntualmente ciascuna delle risultanze istruttorie alle quali fa riferimento e ne specifichi il contenuto mediante loro sintetica ma esauriente esposizione ed, all’occorrenza – come il caso di specie avrebbe richiesto – integrale trascrizione nel ricorso, non essendo idonei all’uopo il semplice richiamo alle acquisizioni istruttorie della fase di merito, o la riproduzione di stralci di esse avulsi dal contesto complessivo, e la prospettazione del valore probatorio, in positivo od in negativo, di esse quale inteso soggettivamente dalla parte in contrapposizione alle valutazioni effettuate dal giudice di quella fase con la sentenza impugnata in ordine al complesso delle acquisizioni probatorie e/o a quelle di esse ritenute rilevanti ai fini dell’adottata decisione e, tanto meno, inammissibili richiami per relatiomm agli atti della precedente fase del giudizio.

Premesse le assorbenti considerazioni di cui sopra, per le quali le censure in esame sono inammissibili in quanto intese non a confutare la ratio decidendi ma a prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie difforme da quella in sentenza, può anche rilevarsi, sia pure per sola completezza d’argomentazione, che la motivazione fornita dal giudice a quo all’assunta decisione (tra l’altro significativamente avallando in doppia conforme la valutazione delle prove già effettuata dal primo giudice) risulta logica, argomentata ed ampiamente idonea allo scopo, basata com’è su considerazioni adeguate in ordine alla valenza oggettiva dei vari elementi di giudizio risultanti dagli atti e su razionali valutazioni di essi; un giudizio operato, pertanto, nell’ambito di quei poteri discrezionali dei quali si è in precedenza trattato, esclusivi di esso giudice, si che a fronte di esso, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotizzabili in forza dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la diversa opinione soggettiva di parte ricorrente è inidonea a determinare le conseguenze previste dalla norma stessa.

P.T.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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