Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8294 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. I, 07/04/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 07/04/2010), n.8294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

19, presso lo studio dell’avvocato PAVONE MARIO, che lo rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 4/2009 del GIUDICE DI PACE di BRINDISI del

3/02/09, depositata il 04/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DIDONE Antonio;

udito l’Avvocato Pavone Mario, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. CARESTIA Antonietta, che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “Il Giudice di pace di Brindisi, con provvedimento del 4.2.2009, rigettava l’opposizione proposta da P.M. avverso il decreto di espulsione emesso in suo danno dal Prefetto di Brindisi in data 5.12.2008.

Per la cassazione di detto provvedimento ha proposto ricorso P. M., affidato a tre motivi; non hanno svolto attivita’ difensiva gli intimati.

OSSERVA:

1.- Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, spetta al Prefetto, quale autorita’ che ha emesso il provvedimento impugnato, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio, anche nella fase di legittimita’, con la conseguenza che e’ inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’interno (Cass. n. 25360 del 2006; n. 16206 del 2004; n. 28869 del 2005; n. 1748 del 2003).

2.- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 deducendo che si ribadisce in via preliminare quanto eccepito in prime cure innanzi al Giudice di pace, in ordine alla asserita nullita’ del decreto di espulsione, in quanto non tradotto nella lingua di esso ricorrente ((OMISSIS)), che non comprende l’italiano.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, nonche’ nullita’ della motivazione, in quanto il provvedimento impugnato non tiene in alcun conto le circostanze di fatto e di diritto addotte con l’opposizione, lamentando, in sintesi, che:

a) dopo la notifica della prima espulsione, non sarebbe stato mai cercato;

b) gli atti che si impugnano» non conterrebbero la ricostruzione delle operazioni svolte dai verbalizzanti;

c) sarebbe mancata la contestazione immediata;

d) nella motivazione del decreto di espulsione manca l’esame delle ragioni da lui addotte in ordine alle circostanze di fatto effettivamente impeditive dell’adempimento della norma, che si presume violata.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3, sostenendo che il decreto di espulsione mancava dell’indicazione in ordine all’autorita’ innanzi alla quale impugnare il provvedimento, con violazione del diritto di difesa.

3.- I tre motivi, nella parte in cui denunciano il vizio di violazione di legge, sono manifestamente inammissibili, poiche’ mancano del tutto del quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.. Detta norma e’, infatti, qui applicabile ratione temporis, poiche’ e’ stata abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), ma l’art. 58, comma 5, di tale legge dispone che Le disposizioni di cui all’art. 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per Cassazione e’ stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge con i limiti di applicabilita’ previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge.

Pertanto, a conforto della ritenuta manifesta inammissibilita’ dei motivi, e’ sufficiente ricordare che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, anche a Sezioni Unite, il quesito di diritto neppure essere implicitamente desunto dall’esposizione del motivo di ricorso si’ da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice (Cass. S.U. n. 20360 del 2007; Cass. n. 16941 del 2008).

Per mera completezza, va osservato che ulteriori ragioni di inammissibilita’ consistono nella deduzione di vizi del decreto di espulsione, anziche’ del provvedimento impugnato, secondo una prospettazione che palesemente connota il primo mezzo, sia il secondo mezzo, sia il terzo mezzo, dato che il ricorrente si disinteressa del tutto della motivazione del provvedimento impugnato, il quale ha indicato che il decreto di espulsione conteneva le indicazioni necessarie in ordine alle modalita’ di impugnazione del decreto ed era stato tradotto, nelle parti essenziali, in lingua (OMISSIS). Il secondo motivo prospetta, inoltre, anche una serie di questioni (peraltro, con argomentazioni confuse, che, in modo inconferente e non meglio esplicitato, richiamano sentenze – Cass. n 2767 del 1996 – e principi concernenti la disciplina delle sanzioni amministrative) delle quali non v’e’ cenno nel provvedimento impugnato – quindi, nuove, percio’ manifestamente inammissibili – e, in violazione del principio di autosufficienza, manca anche della riproduzione dell’atto di opposizione nelle quali, eventualmente, sarebbero state poste, denunciando un vizio di motivazione che, inammissibilmente, e’ riferito al decreto di espulsione e non al provvedimento impugnato.

Pertanto, il ricorso puo’ essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

 

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