Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8293 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29315-2018 proposto da:

SOGET SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo

studio dell’avvocato CARLOTTA DI FEBO, rappresentata e difesa

dall’avvocato CRISTIANO BASILE;

– ricorrente –

contro

C.T., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI ORTONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 713/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO

RITA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.-. C.T. ha impugnato la ingiunzione di pagamento relativa all’ICI degli anni 2008, 2009 e 2010 notificata dalla SOGET s.p.a. deducendo di non essere soggetto passivo della imposta in quanto l’immobile in oggetto era stato donato, in sede di omologa della separazione consensuale, ai figli. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Propone appello la SOGET e la CTR dell’Abruzzo con sentenza del 4.7.2018 conferma la sentenza di primo grado ritenendo che non può attribuirsi al C. la qualità di soggetto passivo della pretesa tributaria, che deriva dalla titolarità di un diritto reale sull’immobile e non dalla mancata opposizione agli accertamenti a lui indirizzati.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la SOGET affidandosi a un motivo. Resiste con controricorso il contribuente. Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, il contribuente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. Deduce che la CTR ha violato il disposto dell’art. 19, comma 3 il quale dispone “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”. Rileva che il C. prima della ingiunzione oggetto di causa ha ricevuto la notificazione di tre avvisi di accertamento per i medesimi tributi e non li ha impugnati.

Il motivo è fondato.

La CTR sovrappone illegittimamente il profilo procedurale e il profilo di merito. Soggetto passivo ICI è effettivamente il proprietario o il titolare di altro diritto reale sull’immobile ma la mancanza di detta qualità deve essere fatta valere in opposizione all’avviso di accertamento. Non è dalla mancata opposizione che discende la qualità di soggetto passivo, come erroneamente afferma la CTR, ma dalla mancata opposizione discende la non contestabilità, per motivi di merito, della pretesa tributaria. Ciò in virtù di un necessario bilanciamento tra le esigenze di difesa e quelle di certezza dei diritti.

L’ingiunzione di pagamento preceduta dall’avviso di accertamento non impugnato infatti, ha la funzione di un precetto non può essere impugnata per motivi che attengono alla pretesa fiscale contenuta nel prodromico avviso di accertamento, ormai consolidatosi. Le doglianze del contribuente afferiscono al merito della pretesa fiscale, con riferimento non già all’esistenza o meno del credito ma all’individuazione della soggetto passivo e avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando l’avviso di accertamento. (da ultimo Cass. 13144/2019).

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito, rigettando l’originario ricorso della contribuente. Le spese del doppio grado del giudizio di merito possono essere compensate e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza del controricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente e condanna parte controricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.400,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge. Compensa le spese del doppio grado di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 29 aprile 2020

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