Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8293 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. II, 12/04/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 12/04/2011), n.8293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11037/2007 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

AMERICO CAPPONI 9, presso lo studio dell’avvocato LACOMBA ALESSANDRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BOSCO Gaetano, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A.P., L.A., L.M.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 3634/07 del TRIBUNALE di MILANO emessa

1121/01/07;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – L.A. impugna l’ordinanza del 21 gennaio 2007 del Tribunale di Milano, che dichiarava inammissibile il suo reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso la reiezione, ad opera del giudice unico dello stesso tribunale, di un’istanza ex art. 700 c.p.c., dallo stesso odierno ricorrente proposta. Il reclamo veniva “presentato il 19 gennaio 2007 ad oltre 10 giorni dalla comunicazione del rigetto da parte della cancelleria”. Osserva il ricorrente che altro “ricorso d’identico tenore” è stato presentato “il 15 dicembre 2006 ovvero nel 10 giorno dalla comunicazione della cancelleria”, sul quale, però, non si poteva “procedere alla delibatone per mancata notifica dell’ordinanza che fissa l’udienza di discussione alle controparti”, essendo stata respinta il 9 gennaio 2007 l’istanza di remissione in termini, provvedimento quest’ultimo oggetto di diversa impugnazione in cassazione con ricorso notificato il 12 marzo 2007.

L’odierno ricorrente assume che il reclamo proposto con ricorso depositato il 19 gennaio 2007 era ancora proponibile non essendo ancora decorso un anno dalla pronuncia del provvedimento di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c., in assenza di una sua notifica ad iniziativa della controparte. Il tribunale, infatti, dichiarava inammissibile il reclamo, facendo riferimento al termine intercorso tra la comunicazione dell’ordinanza di rigetto (avvenuta il 5 dicembre 2006) e il deposito del ricorso (19 gennaio 2007).

Il ricorrente espone ampiamente le sue tesi, ma non formula espressamente alcun motivo di ricorso ai sensi dell’articolo 366 c.p.c, nè alcun quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

2. Il ricorso appare inammissibile sotto vari profili.

2.1 – In primo luogo il provvedimento impugnato non riveste il carattere di definitività e decisorietà necessari per l’impugnazione in Cassazione (vedi Cass. 2010 n. 10069 e Cass. 2009 n. 2821).

2.1 – Inoltre è inammissibile anche per violazione degli artt. 366 e 366 bis c.p.c. (quest’ultimo applicabile ratione temporis).

3. – In ogni caso il ricorso appare comunque infondato. Infatti l’art. 669 terdecies c.p.c., nel testo già vigente all’epoca dell’adozione del provvedimento di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c., comma 1, prevede che: “Contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di 15 giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore”. Il testo di tale comma risulta per effetto del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

La norma quindi espressamente disciplina, con una disposizione speciale giustificata dalla natura cautelare del procedimento, le modalità di impugnazione, espressamente prevedendo come dies a quo del termine del mezzo di impugnazione ivi previsto (reclamo) quello della comunicazione (da parte della cancelleria), dando rilievo, nell’ultimo inciso, alla notificazione (della parte) soltanto se questa sia stata effettuata in data anteriore (alla comunicazione della cancelleria).

Sicchè correttamente il giudice del reclamo lo ha dichiarato inammissibile perchè tardivamente proposto.

P.T.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA