Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8293 del 04/04/2018


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Cassazione civile, sez. trib., 04/04/2018, (ud. 08/03/2018, dep.04/04/2018),  n. 8293

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. F.G. impugnava la cartella di pagamento notificata il 2 aprile 2009 relativa ad Invim per l’anno 1998 e diritti camerali per l’anno 2005 derivante da avviso di liquidazione resosi definitivo per mancata impugnazione. Il contribuente sosteneva che mancava la notifica dell’avviso di accertamento prodromico e che l’Ufficio era incorso in decadenza.

La commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale del Lazio sul rilievo che il giudice di primo grado aveva verificato che il prodromico avviso di accertamento era stato notificato al portiere dello stabile sicchè l’atto si era reso definitivo per mancata impugnazione e la cartella avrebbe potuto essere impugnata solo per vizi propri. L’ufficio, poi, non era incorso in decadenza in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, i crediti dell’amministrazione finanziaria si prescrivono in 10 anni.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente formulando tre motivi. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c..

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che nel giudizio di primo grado l’agenzia delle entrate ha depositato tardivamente il documento da cui si evinceva la notifica dell’avviso di accertamento. Ciò in quanto l’udienza davanti alla commissione tributaria provinciale era fissata per il 21 giugno 2010 e l’Ufficio si è costituito l’11 giugno 2010, per il che vi era stata violazione della norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 che prevede che le parti possono depositare documenti fino a 20 giorni prima della data di trattazione.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 139 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la CTR ha omesso di accertare se il notificatore, prima di consegnare il plico al portiere avesse attestato la mancanza del destinatario ovvero di una persona di famiglia addetta alla casa. Ciò in quanto la notifica effettuata a mani del portiere dello stabile, quando la relazione dell’ufficiale postale non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto in posizione preferenziale, è nulla.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 139 c.p.c. e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR ha omesso di accertare se il notificatore avesse informato il destinatario dell’avvenuta consegna a mani del portiere a mezzo di invio di lettera raccomandata, posto che dal mancato invio di tale raccomandata deriva la nullità della notifica.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata – stante il richiamo operato dall’art. 61 del citato D.Lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) che adempie (Cass. n. 655 del 15/01/2014). Tuttavia, tale norma va interpretata in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, che prevede, la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello che, tuttavia, può essere esercitata anche al di fuori degli stretti limiti fissati dall’art. 345 c.p.c., ma pur sempre, atteso il richiamo operato dal D.Lgs. n. 546, art. 61 alle norme del giudizio tributario di primo grado, entro il termine perentorio sancito dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto (Cass. n. 20109 del 16/11/2012). Pertanto i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado vanno esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice in quanto prodotti entro il termine perentorio sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, applicabile anche al giudizio di appello (Cass. n. 3661 del 24/02/2015).

2. Il secondo ed il terzo motivo debbono essere esaminati congiuntamente in quanto attengono a questioni strettamente connesse. L’art. 139 c.p.c. prevede, ai suoi commi 3 e 4, che “in mancanza delle persone indicate nel comma precedente” – e cioè del destinatario di persona, oppure di una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda (purchè non minore di quattordici anni o non palesemente incapace) -, “la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda…”: nel qual caso, “il portiere… deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata”.

La Corte di legittimità ha più volte affermato che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto; ed il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’art. 139 c.p.c., comma 2, secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. Ne discende che deve ritenersi nulla la notificazione nelle mani del portiere, allorquando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga – come nel caso di specie – l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma succitata (Cass. Sez. U, n. 8214 del 20/04/2005; Cass. n. 4627 del 16/12/2013 dep. il 26/02/2014 2014; Cass. n. 22151 del 27/09/2013). La Corte di legittimità ha, poi, affermato che l’omissione dell’avviso a mezzo di invio di lettera raccomandata non è una mera irregolarità ma è causa di nullità della notificazione per vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario notificante, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale stesso, secondo un principio esteso pure alla notifica a mezzo posta. Ciò attesa la funzione dell’avviso nella struttura complessiva di una notificazione che si perfeziona a persona non legata da quei particolari vincoli evidenziati nell’art. 139 c.p.c., comma 2, ma pur sempre da altri di peculiare intensità: l’atto entra a far parte della sfera di effettiva conoscibilità del destinatario, ma in una sua porzione connotata da un grado minore di possibilità di prendere immediata conoscenza dell’atto, rispetto a quelle altre fattispecie indicate dal secondo comma per la natura assai stretta del vincolo che lega al destinatario il consegnatario dell’atto; ed un tale minor grado di conoscibilità, se non la degrada al punto di rendere necessario lo spostamento ulteriore del momento di perfezionamento della notifica come accade appunto per l’ipotesi contemplata dall’art. 140 c.p.c., esige però almeno di essere colmato con quel quid pluris costituito dalla spedizione dell’ulteriore avviso, sia pure ex post e appunto non incidente sul precedente tempo in cui l’attività notificatoria si è svolta e compiuta (Cass., Sez. U, n. 18992 del 31/07/2017Cass. n. 1366 del 25/01/2010; Cass. n. 19366 del 21/08/2013).

Infine la Corte ha affermato il principio secondo cui, in tema di atti impositivi, deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento, effettuata mediante consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, senza che nella relazione di notificazione vi sia l’attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate, qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell’avvenuta notificazione, la quale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicchè, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. n. 19795 del 09/08/2017).

Diverse considerazioni si impongono nel caso in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Quando il predetto ufficio si avvale di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio di raccomandata (Cass. n. 12083 del 2016; n.17598/2010; n.911/2012; n. 14146/2014; n.19771/2013; n. 16949/2014)

Dalla sentenza impugnata non è dato evincere se la notifica sia avvenuta a mezzo di ufficiale giudiziario o con invio diretto a mezzo posta. Ne primo caso, il riscontro della regolarità della notifica dell’avviso di accertamento dovrebbe avere ad oggetto anche l’invio della raccomandata poichè, se essa fosse stata inviata, ciò sanerebbe la nullità derivante dalla mancata menzione nella relata delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto. Diversamente, in caso di mancato invio della raccomandata, la notifica dell’avviso di accertamento, prodromico all’emissione della cartella impugnata, sarebbe nulla.

Nel secondo caso la notifica si sarebbe perfezionata con la ricezione della raccomandata da parte del portiere.

3. L’impugnata decisione va, dunque, cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2018

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