Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8292 del 30/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.30/03/2017), n. 8292
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29958/2015 proposto da:
ROMA CAPITALE già COMUNE DI ROMA – C.F. (OMISSIS), in persona del
Commissario pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, V. TEMPIO
DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CIAVARELLA, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO ROSSI,
giusta procura presente in atti;
– ricorrente –
contro
ELE SPA, (C.F. (OMISSIS)), in persona dell’Amministratore Unico e
Legale Rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA,
che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controlicorrente –
avverso la sentenza n. 2780/1/2015, emessa il 21/04/2015 della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 18/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO
NAPOLITANO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerate ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che la società controricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 2780/1/15, depositata il 18 maggio 2015, non notificata, la CTR del Lazio ha respinto l’appello proposto dal Comune di Roma Capitale nei confronti della Ele S.p.A. (di seguito società) per la riforma della sentenza della CTP di Roma, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento ai fini ICI per l’anno 2008 emesso sulla base di accertamento in rettifica di rendita catastale rispetto a quella proposta dalla società con procedura DOCFA.
Avverso la pronuncia della CTR l’ente impositore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la società resiste con controricorso.
Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 69 bis e 70, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la pronuncia impugnata ha erroneamente confermato l’annullamento dell’atto impositivo quale pronunciato dal giudice di primo grado sul presupposto dell’avvenuto annullamento, con altra pronuncia del giudice tributario adito, dell’avviso di accertamento in rettifica della rendita catastale notificato dall’allora Agenzia del Territorio; ciò sebbene la suddetta ultima pronuncia non fosse passata in giudicato, essendo stata infatti la sentenza della CTR del Lazio n. 441/01/10, favorevole alla contribuente, cassata, a seguito di proposizione da parte dell’ente di ricorso per cassazione, dall’ordinanza di questa Corte sez. 6-5, 13 giugno 2014, n. 13535, con rinvio per nuovo esame alla stessa CTR in diversa composizione.
Con il secondo motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, adombrando altresì, nel corpo della medesima censura, l’insussistenza dei presupposti di legge per il rilievo del giudicato esterno.
In relazione al primo motivo deve ritenersi fondata l’eccezione della controricorrente d’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Invero, la censura è basata sul rilievo che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 69 bis, in tema di ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali è il solo passaggio in giudicato della sentenza che consente all’Ufficio dell’Agenzia del Territorio di provvedere all’aggiornamento degli atti catastali.
Sennonchè, come è noto, detta norma risulta abrogata, con decorrenza dal 1 giugno 2016, per effetto del D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, nel contesto della riformulazione del disposto del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 69, che ha previsto, tra l’altro, per quanto qui interessa, l’immediata esecutività anche delle sentenze emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2, di detto decreto.
La società ha documentato che, se è vero che la sentenza della CTR del Lazio n. 441/01/10 fu cassata da questa Corte con la succitata ordinanza n. 13535/14 – peraltro pubblicata in pendenza del giudizio conclusosi dinanzi alla CTR del Lazio, sì che il Comune di Roma Capitale avrebbe già dovuto allegare in sede di merito detta circostanza – a seguito della riassunzione dinanzi al giudice di rinvio la CTR del Lazio ha reso sentenza n. 3390/02/15, depositata il 12 giugno 2015. Essa ha nuovamente annullato l’atto di rettifica della rendita catastale, di modo che la base imponibile ai fini ICI non può che riferirsi alla rendita proposta dalla società ed applicata in via provvisoria per la determinazione dell’ ICI da versare al Comune di Roma Capitale, in ragione della provvisoria esecutività della sentenza da ultimo citata per effetto del menzionato ius superveniens.
Analoghe considerazioni sono spendibili ai fini del rilievo della sopravvenuta carenza d’interesse in ordine al secondo motivo, nella parte in cui la ricorrente Amministrazione si duole in realtà della violazione delle norme in tema di giudicato, mentre la censura è comunque infondata nella parte in cui denuncia error in procedendo, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso che il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio e la società risultava averne comunque fatto allegazione in relazione a precedenti pronunce riferite a precedenti annualità d’imposta (cfr. Cass. sez. unite 16 giugno 2006, n. 13916 e successive conformi), ciò che è sufficiente – indipendentemente dall’effettiva sussistenza dell’invocato giudicato esterno – ad escludere la sussistenza del vizio denunciato di mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
In pendenza del giudizio di legittimità, come dedotto dalla controricorrente con la memoria depositata in atti e comprovato dalla relativa documentazione prodotta ex art. 372 c.p.c. notificata alla controparte, si è formato anche il giudicato in relazione alla pronuncia della CTR del Lazio n. 3390/02/15, depositata il 12 giugno 2015, che ha annullato la rettifica in aumento della rendita catastale dalla quale è scaturito l’accertamento ICI in contestazione tra le parti nel presente giudizio.
Il ricorso dell’amministrazione capitolina, alla stregua delle considerazioni di cui sopra, va pertanto rigettato.
In ragione dello ius superveniens, e della sopravvenienza, in pendenza del presente giudizio, del giudicato sull’annullamento della rettifica in aumento della rendita catastale, possono essere compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ricorrono i presupposti di legge per il versamento da parte del Comune ricorrente dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo principale, configurandosi la presente pronuncia come di rigetto del ricorso quanto meno nella residua valutazione della manifesta infondatezza del secondo motivo, nella parte in cui l’Amministrazione ha proposto censura della sentenza impugnata per preteso error in procedendo (la non sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato potendosi giustificare solo in relazione all’inammissibilità del ricorso stesso per sopravvenuta carenza d’interesse: cfr. Cass. sez. 6-2, ord. 2 luglio 2015, n. 13636).
PQM
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Comune ricorrente di Roma Capitale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017